CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 36361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 18 febbraio 2021 il Tribunale di Ancona ha disposto la confisca di beni immobili, situati in Falconara e tutti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], seppur formalmente intesti alla moglie e ai figli. Premesso che gli indicati immobili erano stati acquistati da due figli e da una nipote del proposto negli anni tra il 1997 e il 2011, ma erano stati sempre nella effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che, con riguardo all'epoca degli acquisti, il proposto presentasse pericolosità ai sensi dell'art. 1 lettera B, in quanto pregiudicato per delitti contro il patrimonio e per violazione della legge sugli stupefacenti, mentre i redditi del nucleo familiare erano assai modesti e sproporzionati rispetto al valore degli acquisti compiuti. 2. Con decreto depositato il 24 luglio 2021 la Corte di appello di Ancona, cui il proposto appellante aveva devoluto la cognizione in ordine alla sua pericolosità all'epoca degli acquisti, al valore degli immobili e alla liceità della provvista utilizzata per gli acquisti, ha confermato la confisca, osservando che le fonti reddituali indicate dalla difesa erano, in parte, modeste e, in parte, non documentate, mentre la pericolosità era desumibile dalle condanne e il tenore di vita, sproporzionato ai redditi del nucleo familiare, rendeva palese che le risorse economiche erano tratte dall'attività delittuosa. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e travisamento di prove in relazione all'accertamento relativo alla legittima provenienza dei beni confiscati. La difesa aveva provato le fonti reddituali del proposto e della di lui moglie, documentando la successione ereditaria da [OSCURATO:PERSONA], deceduto nell'anno 1992, e l'attività di commercio di autoveicoli, e provando con testimonianze tre vincite di scommesse alle corse dei cavalli, per complessivi 23 milioni di lire, negli anni '90, e l'attività di mediatore nel commercio di auto. Era stata quindi provata la liceità dei diversi acquisti immobiliari. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in ordine al giudizio sulla pericolosità del proposto. Il decreto impugnato aveva compiuto una astratta valutazione delle condanne riportate, senza confrontarsi con le prove addotte dalla difesa e senza valutare se i reati avessero prodotto reddito.Con riguardo al momento dell'acquisto dei beni, il decreto non aveva considerato che molti precedenti riguardavano reati commessi dopo l'acquisto dei beni, che non era provata la sproporzione tra redditi e tenore di vita, che l'eventuale evasione fiscale non era prova di pericolosità. La prova doveva essere data da elementi fattuali, e non da indizi, e doveva avere ad oggetto la dedizione abituale al delitto ovvero al vivere abitualmente del provento di delitti. 4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. Deve ricordarsi, invero, che "nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulé, Rv. 279284). I motivi di ricorso denunciano la carenza motivazionale dei giudizi in ordine alla pericolosità del proposto all'epoca degli acquisti dei beni sottoposti a confisca e alla liceità dei redditi utilizzati per gli acquisti. Quanto al giudizio sulla pericolosità del ricorrente all'epoca degli acquisti, l'atto di appello, con i motivi terzo e quarto, aveva contestato la fondatezza del giudizio con riferimento all'epoca dell'acquisto di un immobile, precisamente quello sito in Falconara, via [OSCURATO:PERSONA] 4, acquistato nel luglio 2000, osservando che la condanna per reati in materia di stupefacenti era relativa a fatti commessi da settembre 2001 a dicembre 2002, e dunque in epoca successiva all'acquisto. Con memoria la difesa aveva aggiunto la considerazione che i reati per i quali era stata pronunciata condanna non avevano consentito l'accumulo di proventi illeciti. Sul punto, il giudice di appello, dalla pagina 9, ha dato conto delle plurime condanne per reati contro il patrimonio e per reati in materia di stupefacenti, che avevano giustificato, all'epoca, l'applicazione della sorveglianza speciale, ed ha rilevato, con particolare all'acquisto effettuato nell'anno 2000, che vi erano state precedenti condanne per reati contro il patrimonio. Il secondo motivo di ricorso propone censura motivazionale che concerne sia il complessivo giudizio di pericolosità sia quello relativo all'anno 2000.Il motivo ha contenuto di merito e comunque non concerne la violazione dell'obbligo di motivazione, bensì, al più, la adeguatezza della giustificazione. Il decreto impugnato ha evidenziato che le condanne avevano riguardato reati contro il patrimonio e reati di spaccio continuato di stupefacenti, fattispecie finalizzate al conseguimento di profitto patrimoniale, tanto da aver giustificato l'adozione, all'epoca, di misura di prevenzione personale, fondata su un giudizio di attuale pericolosità. Il motivo esprime dissenso dalla decisione assunta, ponendo la critica su un piano differente rispetto al limitato ambito, circoscritto all'assenza di effettiva motivazione, entro il quale è consentito di proporre ricorso per cassazione nella specifica materia. Quanto alla liceità dei redditi utilizzati per effettuare gli acquisti, il primo motivo ripercorre le vicende relative a ciascun acquisto, indicando le fonti reddituali utilizzate per pagare il prezzo. Ora, premesso che né in ordine alla riferibilità al proposto [OSCURATO:PERSONA] di ciascuna unità immobiliare oggetto di confisca né in relazione al reale valore, maggiore del prezzo dichiarato nell'atto notarile, vi è stata specifica contestazione con l'atto di appello, che dunque non ha devoluto al secondo giudice la cognizione su tali punti della decisione, in ordine all'accertamento delle disponibilità economiche, nel corso degli anni, del proposto il decreto impugnato ha svolto compiuta valutazione, rilevando che i dati forniti dalla difesa, in ordine a un cespite ereditario, a vincite al gioco e ad attività di mediazione, erano rimasti privi di supporto probatorio, se non in termini generici, che non potevano, dunque, dare contezza di disponibilità economiche effettive e maggiori rispetto a quelle, estremamente modeste, che erano documentate. Il primo motivo di ricorso ripropone i medesimi argomenti, funzionali a un diverso accertamento del merito che riguarda la fonte della provvista economica utilizzata per pagare il prezzo di ciascun acquisto. Anche in ordine a tale punto della decisione il ricorso rimane in un ambito, quello dell'adeguatezza della motivazione ed anche del merito della decisione, che non è consentito proporre nel giudizio di legittimità. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma