CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 17849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11079/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ACHILLE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 877/2017 depositata il02/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.661/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento con la quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della sentenza emessa in favore del contribuente, ex art. 2932 c.c., dal Tribunale di Benevento n. 1069/1996; 2. il contribuente resisteva con controricorso; 3. l’Agenzia delle entrate, nel costituirsi, aderiva al ricorso principale mediante ricorso incidentale adesivo; considerato che: 1. con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il contribuente rendeva noto che il coobbligato solidale, [OSCURATO:PERSONA], aveva provveduto all’integrale pagamento della cartella di pagamento n. 01720110011157479000, su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in tale sede, offrendo copia della relativa documentazione, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere; 2. la Concessionaria e l'Agenzia delle entrate non prendevano posizione su tale fatto sopravvenuto, potenzialmente idoneo a determinare la definizione dell'intera lite; 3. con ordinanza 10.11.2022, n. 33210, la Corte, ritenuto opportuno provocare l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e l'Agenzia delle entrate sul fatto sopravvenuto già menzionato, rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ed all’Agenzia delle entrate termine di giorni 60 per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai fini della definizione della causa; 4. il 25 marzo 2023 veniva depositato dalla Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] atto di “adesione all’istanza di cessazione della materia del contendere”; 5. in ragione di quanto precede, richiamato il disposto dell’art.1292 c.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. 6. L'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere né mai a carico dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA]; PQM la Corte dichiara il giudizio estinto; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consi