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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02096/2023

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 7491-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., TORTALE Michele, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] BENTIVOGLIO Paola, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domicillat! in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]:ile Benigni, dal quale sono rappresentati e difesi - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7800/05/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 17.09.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13 settembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che I contribuenti hanno impugnato la sentenza n. 7800/05/2014 depositata il 17 settembre 2014 dalla Commissione tributaria regionale dela RGN 7491/2015 Consig e rel.

Fede rici Campania, sez. staccata di Salerno, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di rigetto del ricorso introduttivo avverso gli avvisi d'accertamento, relativi all'anno d'imposta 2007, notificati dall'Agenzia delle entrate alla società e ai singoli soci per la rideterminazione del reddito sociale e del conseguente reddito di partecipazione dei soci.

Dal ricorso si evince che il contenzioso trova genesi nella verifica eseguita nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], mirante al controllo dei rapporti tra la ditta, esercente commercio all'ingrosso e ai dettaglio di motocicli, e imprese sedenti nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2005/2007.

All'esito della verifica furono emessi due avvis: d'accertamento, relativi agli anni 2005 e 2006, impugnati dalla Bentivoglio I relativi giudizi furono definiti con sentenze nn. 146 e 147 del 2009 per cessata materia del contendere, avendo proceduto l'Ufficio all'annullamento degli atti impositivi.

L'Agenzia delle entrate -prima della definizione de , suddetti giudizi- aveva tuttavia sottoposto a verifica anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per i rapporti economici intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA], società le cui quote erano detenute per il 90% da [OSCURATO:PERSONA], che ne era legale rappresentante, e per il 10% dalla medesima Bentivoglio, coniuge del primo.

A conclusione della verifica alla società furono notificati due avvisi d'accertamento, per gli anni 2005 e 2006, con cui, ritenendo fatturate operazioni inesistenti, l'Ufficio disconobbe i costi d'acquisto di motocicli dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché l'iva detratta.

Impugnati anche questi avvisi, il giudice provinciale, con sentenze nn. 68 e 69 del 2011, accolse le ragioni de: contribuenti, sull'assunto che gli atti impositivi notificati per le medesime annualità alla [OSCURATO:PERSONA] erano stati annullati e le controversie definite con declaratoria di cessata materia del contendere.

Le decisioni, non impugnate dall'Amministrazione finanziaria, passarono in giudicato.

Nelle more l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società e ai soci gli atti impositivi anche per l'anno 2007, ora oggetto di controversia.

La adita Commissione tributaria provinciale di Avellino rigettò i ricorsi dei contribuenti con sentenze nn. 102, 113 e 114 del 2012.

Gli appelli proposti dai soccombenti, previa loro riunione, furono respinti dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, con la decisione ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale, superate le eccezioni sollevate dalla difesa dei contribuenti in ordine alla violazione delle regole RGN 7491/2015 Consi re)..

Federici • sul litisconsorzio necessario, nonché sull'invocato giudicato esterno delle pronunce relative alle annualità 2005 e 2006, favorevoli ai contribuenti, nell'esaminare il merito della controversia ha riconosciuto i riscontri evidenziati dall'Agenzia delle entrate a dimostrazione delle operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti messe in atto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] della Bentivoglio.

I ricorrenti hanno censurato la sentenza con sei motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa.

Considerato che È necessario, ai fini dell'esame dei motivi di ricorso, acquisire i fascicoli processuali relativi ai gradi di merito.

P.Q.M.

Dispone l'acquisizione dei fascicoli processuali dei gradi di merito; demanda alla Cancelleria la richiesta dei fascicoli d'ufficio alle Corti di giustizia di primc e di secondo grado.

Rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 7491-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., TORTALE Michele, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] BENTIVOGLIO Paola, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domicillat! in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]:ile Benigni, dal quale sono rappresentati e difesi - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7800/05/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 17.09.2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13 settembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che I contribuenti hanno impugnato la sentenza n. 7800/05/2014 depositata il 17 settembre 2014 dalla Commissione tributaria regionale dela RGN 7491/2015 Consig e rel. Fede rici Campania, sez. staccata di Salerno, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di rigetto del ricorso introduttivo avverso gli avvisi d'accertamento, relativi all'anno d'imposta 2007, notificati dall'Agenzia delle entrate alla società e ai singoli soci per la rideterminazione del reddito sociale e del conseguente reddito di partecipazione dei soci. Dal ricorso si evince che il contenzioso trova genesi nella verifica eseguita nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], mirante al controllo dei rapporti tra la ditta, esercente commercio all'ingrosso e ai dettaglio di motocicli, e imprese sedenti nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2005/2007. All'esito della verifica furono emessi due avvis: d'accertamento, relativi agli anni 2005 e 2006, impugnati dalla Bentivoglio I relativi giudizi furono definiti con sentenze nn. 146 e 147 del 2009 per cessata materia del contendere, avendo proceduto l'Ufficio all'annullamento degli atti impositivi. L'Agenzia delle entrate -prima della definizione de , suddetti giudizi- aveva tuttavia sottoposto a verifica anche la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per i rapporti economici intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA], società le cui quote erano detenute per il 90% da [OSCURATO:PERSONA], che ne era legale rappresentante, e per il 10% dalla medesima Bentivoglio, coniuge del primo. A conclusione della verifica alla società furono notificati due avvisi d'accertamento, per gli anni 2005 e 2006, con cui, ritenendo fatturate operazioni inesistenti, l'Ufficio disconobbe i costi d'acquisto di motocicli dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché l'iva detratta. Impugnati anche questi avvisi, il giudice provinciale, con sentenze nn. 68 e 69 del 2011, accolse le ragioni de: contribuenti, sull'assunto che gli atti impositivi notificati per le medesime annualità alla [OSCURATO:PERSONA] erano stati annullati e le controversie definite con declaratoria di cessata materia del contendere. Le decisioni, non impugnate dall'Amministrazione finanziaria, passarono in giudicato. Nelle more l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società e ai soci gli atti impositivi anche per l'anno 2007, ora oggetto di controversia. La adita Commissione tributaria provinciale di Avellino rigettò i ricorsi dei contribuenti con sentenze nn. 102, 113 e 114 del 2012. Gli appelli proposti dai soccombenti, previa loro riunione, furono respinti dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, con la decisione ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, superate le eccezioni sollevate dalla difesa dei contribuenti in ordine alla violazione delle regole RGN 7491/2015 Consi re).. Federici • sul litisconsorzio necessario, nonché sull'invocato giudicato esterno delle pronunce relative alle annualità 2005 e 2006, favorevoli ai contribuenti, nell'esaminare il merito della controversia ha riconosciuto i riscontri evidenziati dall'Agenzia delle entrate a dimostrazione delle operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti messe in atto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] della Bentivoglio. I ricorrenti hanno censurato la sentenza con sei motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata riservata e decisa. Considerato che È necessario, ai fini dell'esame dei motivi di ricorso, acquisire i fascicoli processuali relativi ai gradi di merito. P.Q.M. Dispone l'acquisizione dei fascicoli processuali dei gradi di merito; demanda alla Cancelleria la richiesta dei fascicoli d'ufficio alle Corti di giustizia di primc e di secondo grado. Rinvia a
Sentenza Cassazione n. 02096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris