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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 11150/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21041/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via degli Scipioni n. 2 68/A , pre ss o l o studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procuraspeciale in calce a l ricorso -ricorrente - contro Comune di Trieste, elettivamente domiciliat o in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da lle avv. [OSCURATO:PERSONA] p uzzi , [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calceal controricorso -controricorrente - avverso la Sentenza della Corted’Appello di Trieste n. 100 /201 7 depositata il 29/5/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , dipendente del C omune di Trieste inquadrata nella «categoria B», si rivolse al tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al diverso inquadramento nella «categoria C» e la conseguente condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate.

La domanda vennerespinta da l t r i bunale e la sentenza di primo grado venne confermata dalla corte d’appello, che rigettò il gravame della lavoratrice.

Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a rticol ato in sei motiv i .

Il Comune di Trieste si è difes o con controricorso .

La ricorrente ha inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art380- bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso , si denuncia «Violazione/falsa applicazione di norme di diritto e accordi di lavoro, degli artt. 1362 e seguenti c.c. anche con riferimento alle declaratorie del CCRL». 1.1.La ricorrente imputa alla corte d’appello di avere male intesole declaratori e della «Categoria B » e della «Categoria C » contenute nel CCRL ([OSCURATO:PERSONA] di Lavoro) del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e chiede , testualmente, che questa Corte «voglia indicare i criteri interpretativi fra l’inquadramento in B) e l’inquadramento in C) del CCRL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]».

1.2. Il motivo è inammissibileperché – al di là del formale e generico riferimentoin rubrica alla violazione degli artt. 1362 3 e seguenti del c.c.» , cui non segue alcuno sviluppo nella successiva illustrazione– si chiede esplicitamente alla Corte di Cassazione di procedere alla diretta interpretazione delle disposizioni del contratto collettivoregionale e non di limitarsi a controllare che l’interpretazione data dal giudic e di merito sia scevrada vizi consistenti in violazioni dei criteri legali vincolanti in materia di interpretazione dei contratti.

L’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (che trova esatta corrispondenza anche nell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) consente l’ impugna zione del le sentenze con ricorso per cassazione «per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro » ; e al chiaro dato testuale corrisponde la costante giurisprudenza di questa Corte che nega tale impugnazione diretta con riferimento all’interpretazione dei contratti collettivi integrativi e, ciò che rileva nel caso di specie, a quelli conefficacia territoriale limitata (v., ex multis , Cass. nn. 23675/2022 , 23934/2020; 12879/2020; 156/2018; 17716/2016, 7671/2016; 5025/2009; 24865/2005).

2. Il secondo motivo denuncia « vizio di motivazione e violazione di legge dell’interpretazionedel CCRL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento agli artt. 19 e 24 del d.P.R. 1077/70 e all’art. 56 del d.lgs. 29/93».

3. I l terz o motivo è rubricato « Vizio di motivazione (articoli 2727, 2729 c.c. , art. 116 c.p.c.) per erronea valutazione da parte della Corte territoriale del compendio probatorio acquisito nel giudizio».

4. Il quarto motivo censura «Vizio di motivazione (artt.2099 e 2126 c.c., CCRL dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) per l’ erronea valutazione del le prove acquisite in ordine all’attività prevalente svoltadalla ricorrente –art. 360, punto 5».

5. Il quinto motivo denuncia «Contraddittorietà della motivazione nella correlazione della retribuzione alla qualifica ed omessa valutazione delle qualificazioni acquisite all’esito della frequentazione dei corsi»

6. I nfine, il sesto motivo censura una «Omessa/ insufficiente motivazione in ordine all’asserita prevalenza delle mansioni inquadrate in B) rispetto alle mansioni effettivamente svolte». 7.Anche tutti questi motivi sono inammissibili , come si intuisce già dalle riportare rubriche, alle quali seguono illustrazionibrevissime e altrettanto povere di contenuto.

7.1. In sostanza, si denunciano vizi dimotivazione (senza nemmeno prospettare la sussistenza della nullità della sentenza per assenza di motivazione) e l’omesso esame di non ben precisati fatti e risultanze processuali , in un caso in cui « la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata», il che preclude il ricorso « per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», di cui all’art. 3 60, comma 1, n. 5, c.p.c. (art. 360, comma 4, c.p.c.). 7.2.Solo nel secondo motivo si prospetta una «violazione di legge dell’interpretazione del CCRL», ma, ancora una volta, senza alcun seguito che indichi i criteri legali di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati e, quindi, proponendo solo una diversa interpretazione del contratto collettivo regionale.

7.3. Per il resto, il secondo, il terzo e il quarto motivo giustappongono al denunciato «vizio di motivazione» la mera menzione di alcune disposizionidi legge, senza prospettare che siano state violate le relative norme di diritto e, in ogni caso, senza illustrarei termini di una eventuale violazione di legge.

8. Dichiarato inammissibile il ricorso , le spese di lite relative al presente gradodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21041/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via degli Scipioni n. 2 68/A , pre ss o l o studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procuraspeciale in calce a l ricorso -ricorrente - contro Comune di Trieste, elettivamente domiciliat o in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da lle avv. [OSCURATO:PERSONA] p uzzi , [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calceal controricorso -controricorrente - avverso la Sentenza della Corted’Appello di Trieste n. 100 /201 7 depositata il 29/5/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , dipendente del C omune di Trieste inquadrata nella «categoria B», si rivolse al tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al diverso inquadramento nella «categoria C» e la conseguente condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate. La domanda vennerespinta da l t r i bunale e la sentenza di primo grado venne confermata dalla corte d’appello, che rigettò il gravame della lavoratrice. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a rticol ato in sei motiv i . Il Comune di Trieste si è difes o con controricorso . La ricorrente ha inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art380- bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , si denuncia «Violazione/falsa applicazione di norme di diritto e accordi di lavoro, degli artt. 1362 e seguenti c.c. anche con riferimento alle declaratorie del CCRL». 1.1.La ricorrente imputa alla corte d’appello di avere male intesole declaratori e della «Categoria B » e della «Categoria C » contenute nel CCRL ([OSCURATO:PERSONA] di Lavoro) del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e chiede , testualmente, che questa Corte «voglia indicare i criteri interpretativi fra l’inquadramento in B) e l’inquadramento in C) del CCRL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]». 1.2. Il motivo è inammissibileperché – al di là del formale e generico riferimentoin rubrica alla violazione degli artt. 1362 3 e seguenti del c.c.» , cui non segue alcuno sviluppo nella successiva illustrazione– si chiede esplicitamente alla Corte di Cassazione di procedere alla diretta interpretazione delle disposizioni del contratto collettivoregionale e non di limitarsi a controllare che l’interpretazione data dal giudic e di merito sia scevrada vizi consistenti in violazioni dei criteri legali vincolanti in materia di interpretazione dei contratti. L’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (che trova esatta corrispondenza anche nell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) consente l’ impugna zione del le sentenze con ricorso per cassazione «per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro » ; e al chiaro dato testuale corrisponde la costante giurisprudenza di questa Corte che nega tale impugnazione diretta con riferimento all’interpretazione dei contratti collettivi integrativi e, ciò che rileva nel caso di specie, a quelli conefficacia territoriale limitata (v., ex multis , Cass. nn. 23675/2022 , 23934/2020; 12879/2020; 156/2018; 17716/2016, 7671/2016; 5025/2009; 24865/2005). 2. Il secondo motivo denuncia « vizio di motivazione e violazione di legge dell’interpretazionedel CCRL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento agli artt. 19 e 24 del d.P.R. 1077/70 e all’art. 56 del d.lgs. 29/93». 3. I l terz o motivo è rubricato « Vizio di motivazione (articoli 2727, 2729 c.c. , art. 116 c.p.c.) per erronea valutazione da parte della Corte territoriale del compendio probatorio acquisito nel giudizio». 4. Il quarto motivo censura «Vizio di motivazione (artt.2099 e 2126 c.c., CCRL dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]) per l’ erronea valutazione del le prove acquisite in ordine all’attività prevalente svoltadalla ricorrente –art. 360, punto 5». 5. Il quinto motivo denuncia «Contraddittorietà della motivazione nella correlazione della retribuzione alla qualifica ed omessa valutazione delle qualificazioni acquisite all’esito della frequentazione dei corsi» 6. I nfine, il sesto motivo censura una «Omessa/ insufficiente motivazione in ordine all’asserita prevalenza delle mansioni inquadrate in B) rispetto alle mansioni effettivamente svolte». 7.Anche tutti questi motivi sono inammissibili , come si intuisce già dalle riportare rubriche, alle quali seguono illustrazionibrevissime e altrettanto povere di contenuto. 7.1. In sostanza, si denunciano vizi dimotivazione (senza nemmeno prospettare la sussistenza della nullità della sentenza per assenza di motivazione) e l’omesso esame di non ben precisati fatti e risultanze processuali , in un caso in cui « la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata», il che preclude il ricorso « per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», di cui all’art. 3 60, comma 1, n. 5, c.p.c. (art. 360, comma 4, c.p.c.). 7.2.Solo nel secondo motivo si prospetta una «violazione di legge dell’interpretazione del CCRL», ma, ancora una volta, senza alcun seguito che indichi i criteri legali di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati e, quindi, proponendo solo una diversa interpretazione del contratto collettivo regionale. 7.3. Per il resto, il secondo, il terzo e il quarto motivo giustappongono al denunciato «vizio di motivazione» la mera menzione di alcune disposizionidi legge, senza prospettare che siano state violate le relative norme di diritto e, in ogni caso, senza illustrarei termini di una eventuale violazione di legge. 8. Dichiarato inammissibile il ricorso , le spese di lite relative al presente gradodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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