Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34962/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso 30700-2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEresistente Avverso la sentenza n. 454 del 20 1 9 della Corte d’appello di Torino , depositata il 3 luglio2019 (RG 641 /201 8 ) , [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti(art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna pronuncia si deve adottare in ordine alle spese, in quanto la parte evocata in giudizio si è limitata a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Roma, 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 30700-2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEresistente Avverso la sentenza n. 454 del 20 1 9 della Corte d’appello di Torino , depositata il 3 luglio2019 (RG 641 /201 8 ) , [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti(art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - nessuna pronuncia si deve adottare in ordine alle spese, in quanto la parte evocata in giudizio si è limitata a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Roma, 12
Decreto Cassazione n. 34962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris