CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10185/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - li l/ CONTRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -contro ricorrenti- avverso la sentenza n.633/3/14 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, pronunciata in data 22 settembre 2014, depositata in data 14/10/2014 e non notificata. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.633/3/14 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, pronunciata in data 22 settembre 2014, depositata in data 14/10/2014 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini Ires ed Irap per l'anno di imposta 2007. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riconosceva la correttezza dell'operato delle società, che avevano capitalizzato gli oneri di prelocazione (quali i diritti di buon-ingresso e le rinunce ai contratti di locazione riconosciuti ai locatori o ai precedenti conduttori degli immobili al momento dell'apertura di locali presi in affitto), considerandoli deducibili come quote di oneri pluriennali in tutti i periodi di imposta di durata del contratto di locazione, escluso il periodo di rinnovo della stessa. Rilevava la C.t.r che la corretta contabilizzazione di tali oneri risultava dall'attestazione della società di revisione ai bilanci - Società di [OSCURATO:PERSONA] & Young-, iscritta all'albo della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva certificató che il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. corrispondeva in modo veritiero e corretto alla situazione patrimoniale e finanziaria ed al risultato economico della società. A seguito del ricorso dell'Agenzia delle entrate, la società resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 5 aprile 2021. Il sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.Parte contribuente ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata di cui agli artt.6 e 7, comma 2, lett. B), e comma 3, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente deve rilevarsi che parte contribuente ha depositato la documentazione, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225). Rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q. M. la Corte dichiara estinto il processo.Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma il 5 a