CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso Ricci e per il rigetto del ricorso Mastromarino; uditi difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Novelli, che si sono riportati ai motivi ed hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 3 febbraio 2021, la Corte d'appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha - per quanto di rilievo in questa sede - confermato la decisione del Tribunale in sede dell'Il novembre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta, ai medesimi rispettivamente ascritti al primo al capo 1) ed al secondo ai capi 2) e 3) della rubrica, in qualità di amministratore unico di SECO s.r.I., dichiarata fallita il 23 aprile 2014,, il Ricci dall'8 settembre 2008 al 31 maggio 2011 ed il Mastromarino dal 31 maggio 2011 al 2 gennaio 2014. I fatti riguardano operazioni distrattive poste in essere: da [OSCURATO:PERSONA], dal gennaio al marzo 2011, in relazione alla vendita sottocosto di merci del valore di Euro 120.975,00, il cui corrispettivo non è risultato versato nelle casse sociali; da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a rimanenze cli magazzino, beni strumentali, valutati al netto dell'ammortamento, ed alle risorse risultanti in cassa, non rinvenuti dagli organi della curatela. Al medesimo Mastromarino è stato, altresì, contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale per non aver consegnato la documentazione contabile, solo successivamente rinvenuta dal curatore nella disponibilità dell'imputato. Agli imputati, condannati alle pene ritenute di giustizia e unificati - quanto al Mastromarino - i fatti nel vincolo della continuazione, sono state applicate le pene accessorie fallimentari nella misura (già) prevista dalla legge. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, affidando le proprie comuni censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, sottoscritto dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) per avere la Corte territoriale omesso di considerare il motivo d'appello, con d quale era stata rappresentata la carenza dei requisiti di sistematicità ed abitualità di siffatta pratica commerciale, nel caso di specie praticata per una sola volta, con conseguente erronea applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Per altro verso, si evidenzia uno specifico profilo di contraddittorietà, laddove la Corte d'appello ha dato atto dell' "assenza di prova in ordine alla sistematicità ed abitualità" della vendita sottocosto, ritenendo di poterne prescindere poiché, anche tenuto conto della quantificazione del disavanzo negativo operata dal consulente di parte, si trattava di operazione commerciale posta in essere in prossimità della cessione delle quote sociali. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto al diniego del richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, avendo al riguardo la Corte territoriale trascurato i positivi indicatori indicati nell'appello e, segnatamente, lo stato di incensuratezza ed il ridimensionamento degli addebiti, all'esito dell'assoluzione dal reato sub 3) statuita in primo grado, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 2 I. fall. 2.2. Con il ricorso, sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. 2.2.1. Il primo motivo reitera il percorso argomentativo già rappresentato nel ricorso del Ricci. 2.2.2. Il secondo motivo, del medesimo tenore, indica - quale elemento decisivo specificamente introdotto ed invece erroneamente trascurato nella prospettiva dell'esito prevalente del giudizio di comparazione -- la leale condotta processuale, caratterizzata da una sostanziale riconoscimento dei fatti addebitati, avendo invece la Corte di merito riprodotto al riguardo mere formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente ai punti relativi alla durata delle pene accessorie fallimentari ed all'incremento di pena determinato, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., quanto alla posizione del Mastromarino, mentre i ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nella delineata prospettiva, il primo motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con la specifica condotta accertata a carico del Ricci - e con la ratio decidendi esplicata nella sentenza impugnata - ravvisata nella mancata dimostrazione della destinazione, a fini sociali, dei proventi della (s)vendita delle merci, dal medesimo incontestatamente effettuata nel primo trimestre dell'anno 2011, in prossimità della cessione della società. Sul punto, la sentenza impugnata ha - con motivazione qui non contestata - dato atto della inidoneità delle asserzioni del Ricci a superare il dato oggettivo del mancato rinvenimento delle risorse finanziarie derivanti dalla predetta vendita, essendo rimasta solo affermata l'utilizzazione dei proventi per il pagamento dei dipendenti, dedotta con l'appello. Sicchè le conformi sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione del principio per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di risorse aziendali, o che ne renda altrimenti impossibile l'individuazione, trattandosi di una condotta post- fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare "ex post" la pericolosità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, P:v. 282643). Il che rende del tutto inconferente il riferimento a quella giurisprudenza, asseritamente ignorata, che - per il diverso caso di dissipazione - richiede che la vendita di merci sottocosto sia abituale e sistematica, in tal modo rendendo siffatta prassi inconciliabile con il raggiungimento dello scopo sociale e incoerente con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa (Sez. 5, n. 38707 del 03/05/2019, Ceravolo, Rv. 277318; N. 5317 del 2015 Rv. 262225). In altri termini, la condotta che si contesta al Ricci è chiaramente quella relativa alla distrazione dei proventi della vendita e non già la commercializzazione sottocosto ex se. 1.2. Al riguardo, è appena il caso di ribadire come la condotta di "distrazione" si concreti in un distacco dal patrimonio sociale di beni - o del corrispettivo valore - cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550). Ne consegue che il ricorrente formula censure del tutto avulse dal fondamento giustificativo della sentenza impugnata. Né il ricorrente censura, con la necessaria specificità, il passaggio argomentativo che, valorizzando l'attendibilità delle scritture contabili tenute dal Ricci e consegnate al cessionario Mastromarino e la nota di consegna dei beni aziendali al predetto, ha ricondotto al Ricci la esclusiva disponibilità delle rimanenze di magazzino, fondando a suo carico l'onere, rimasto inevaso, di dimostrazione della destinazione dei ricavi derivanti dalla non contestata svendita. Il primo motivo è, pertanto, aspecifico. 2. E', per gli stessi motivi - ed a fortiori - del tutto generico il primo motivo svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] è stata, invero, contestata la diversa - e temporalmente successiva - distrazione di tutti i beni risultati al medesimo consegnati nel verbale sottoscritto, con firma autentica, all'atto della cessione della società; beni, mai rinvenuti dal curatore, annotati nelle scritture contabili, regolarmente tenute dal Ricci e da questi, parimenti, consegnate al Mastromarino e nella cui disponibilità furono rinvenute. Sicchè il motivo - che ripercorre testualmente il medesimo iter argomentativo dell'omologa censura formulata dal Ricci - è del tutto fuori fuoco, evocando il tema della (ir)rilevanza della vendita sottocosto che - come rilevato - è stata, invece, esclusivamente ricondotta al Ricci. 2.2. Del resto, in alcun punto il ricorrente contrasta la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha dato conto del mancato rinvenimento del saldo di cassa, di arredi, mobili e macchine da ufficio, esplicitando il thema probandum in termini di assoluta estraneità rispetto al diverso segmento fattuale, logicamente e cronologicamente antecedente alla cessione d'azienda, esclusivamente ascritto al Ricci. Il primo motivo è, pertanto, del tutto generico. 3. Il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è, del pari, aspecifico e manifestamento infondato.3.1. E' pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nor sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motvazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.2. Nel caso in esame, il Ricci deduce - sul punto relativo all'esito del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, I. Fall. - la svalutazione di circostanze non decisive (quale lo stato di incensuratezza ed il ridimensionamento degli addebiti) al fine del sindacato di irragionevolezza del bilanciamento operato. Sicchè trova applicazione il principio per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza abbia reputato non decisivi gli elementi addotti sul punto con l'appello (V. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). 3.3. Quanto al Mastromarino, il motivo si limita a prospettare generiche aspirazioni e riproduce, peraltro, un'erronea enunciazione, laddove rileva diversamente da quanto risulta nelle conformi sentenze di merito - il ridimensionamento degli addebiti, pur in assenza di parziale assoluzione, e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 2 I. fall., invece coinvolta - in considerazione della pluralità dei fatti di bancarotta patrimoniale e documentale - nel complessivo giudizio di comparazione con la ulteriore aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, della stessa legge. 3.4. E', invece, illegalmente determinata - e, pertanto, rilevabile d'ufficio - la quota sanzionatoria riferita all'incremento disposto, a titolo di continuazione, sulla pena irrogata al Mastromarino.Non dipendendo l'inammissibilità del ricorso dalla sua tardività (n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), la Corte deve rilevare d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente. Quanto alla determinazione della pena principale, già il dispositivo della sentenza di primo grado (nonché, in linea con esso, la motivazione della decisione) ha applicato l'istituto della continuazione tra i due reati di bancarotta, oltre all'aggravante della cd. continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1), L. Fall.; di conseguenza, pur applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e sulla predetta ulteriore aggravante, ha comunque erroneamente operato sulla pena base l'aumento a norma dell'art. 81 cod. pen. Si verte, dunque, in ipotesi di "pena illegale", che ricorre - non già qualora il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo e il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna - ma quando, come nel caso di specie, la pena, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez, 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018; con specifico riferimento all'ipotesi in esame, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, Rv. 274182). Di conseguenza, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che, fermo il divieto di reformatio in peius, determinerà la pena principale eliminandc la quota di pena riferita alla disciplina dettata dall'art. 81 cod. pen., restando l'assorbimento del disvalore aggiuntivo espresso dalla pluralità dei fatti di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), I. fall. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy). 3.5. Per gli stessi motivi, deve essere rilevata d'ufficio -- e per entrambi i ricorrenti - l'ulteriore profilo di illegalità, che investe la determinazione della durata delle pene accessorie. Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si vette in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. :33 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci). 4. Limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Lecce, mentre, nel resto, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al trattamento sanzionatorio e limitatamente al disposto aumento ex art. 81 c.p., nonché nei confronti di entrambi i ricorrenti, in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. Co