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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 17730/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9343-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A BERTINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ CALBOLI n. 5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 2 - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 199 2 /20 19 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con distinti ricorsi al Tribunale di Prato, rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., e da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., veniva proposta opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzione, n. 1122, 1127 ed 1130 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], e n. 1588 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte emesse dalla Provincia di Prato per la violazione degli artt. 15 e 52, terzo comma, del D. Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente: il Fagateanu, il Cirocco ed il Baruzzi, per avere eseguito, come autisti, trasporti di rifiuti non pericolosi con formulari recanti dati inesatti; la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di destinataria dei predetti trasporti; la Ionescu, in veste di responsabile in solido in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].

I quattro giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 1006/2011, con la quale il Tribunale di Prato annullava le ordinanze ingiunzione n. 1122, 1130 e 1127, quanto alla posizione degli autisti, rigettando invece l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Ionescu.

Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 3 - Con la sentenza impugnata, n. 1992/2019, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto dalla Provincia di Prato avverso la decisione di prima istanza, rigettandoin toto le opposizioni alle ordinanze ingiunzio ne di cui è causa e condannando gli opponenti alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi.

Resistono con separati controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Prato.

In prossimità dell’adunanza camerale, la Provincia di Prato controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motiv o , i l ricorrent e l amenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente aveva denunciato la violazione, da parte degli agenti accertatori, dell’obbligo di immediata contestazione dell’illecito.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata esamina la doglianza concernente la mancata contestazione immediata della violazione ed afferma che la stessa, “… ove non effettuata nella immediatezza del fatto, ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/81, deve essere notificata entro il termine di novanta giorni decorrenti dall’accertamento, che –tuttavia– non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma che va individuato, piuttosto, nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 4 - dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempi decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione … Nel caso di specie, pacificamente e comunque per quanto emerge dagli atti, l’attività di audizione di persone informate e conducenti dei veicoli da parte degli ufficiali accertatori si era protratta sino al giugno 2004 sì che è stata ritenuta dal giudice di primo grado – a buon diritto – assolutamente tempestiva la notificazione effettuata alla Ionescu nel successivo mese di luglio 2004” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

Tali considerazioni, proposte dalla Corte distrettuale per la posizione della Ionescu, valgono anche per il Baruzzi, che –egualmente–ha ricevuto la notificazione a luglio 2004 (precisamente, il 31.7.2004; cfr. pag. 19 del ricorso).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rilevato ex officioche tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta [OSCURATO:PERSONA] esistesse un accordo per la fornitura del solo servizio di trasporto, e non un più ampio rapporto di utilizzazione dei locali della seconda per il deposito dei rifiuti.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 132 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rilevato, ex officio, che le dichiarazioni del Baruzzi fossero state confermate da quelle di altri due autisti, in relazione all’esistenza di un deposito di rifiuti riferibile ad [OSCURATO:SOCIETA].

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 5 - La Corte di Appello non è incorsa in alcuna violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., ma si è limitata ad interpretare le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni rese, in sede di sommarie informazioni testimoniali, dal Baruzzi e dagli altri autisti, rilevando che tutti avevano dichiarato che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva un impianto di trattamento di rifiuti in via Firenze (indirizzo, questo, risultante dal formulario di accompagnamento dei trasporti ai quali si riferiscono le sanzioni amministrative di cui è causa).

Il giudice di merito ha evidenziato come, dal complesso delle risultanze istruttorie, fosse emerso che presso quell’indirizzo operasse altra ditta – [OSCURATO:PERSONA]–mentre [OSCURATO:SOCIETA]. vi aveva soltanto uno spazio ad uso ufficio (cfr. pag. 9 della sentenza).

Trattasi di accertamento di fatto, fondato sulla valutazione delle prove, che il ricorrente attinge proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 6 - deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330).

Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il rapporto negoziale esistente tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].

Ad avviso del ricorrente, soprattutto dopo la morte del titolare della prima impresa, [OSCURATO:PERSONA], la presenzadi [OSCURATO:SOCIETA]. nell’impianto di via Firenze si era fatta più assidua, ed erano stati eseguiti numerosi trasporti di rifiuti, a riprova dell’esistenza di un rapporto contrattuale, tra le due imprese, non limitato alla messa a disposizione di uno spazio, ma esteso alla vera e propria cogestione dell’impianto.

Anche questa censura è inammissibile, per le stesse considerazioni esposte in relazione al secondo e terzo motivo.

Il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle risultanze istruttorie, a fronte di una ricostruzione non implausibile della Corte di Appello, a sua volta fondata su una motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale.

Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 7 - Con il quinto motivo, il ricorrente si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 52 del D. Lgs. n. 22 del 1997, del D.M. n. 145 del 1.4.1998 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente configurato il Baruzzi come “trasgressore” in relazione alla vi olazione che gli è stata contestata.

Ad avviso del ricorrente, il rispetto delle prescrizioni in materia di documentazione afferente al materiale trasportato graverebbe esclusivamente in capo al trasportatore, e non all’autista, che svolgerebbe soltanto l’attività materiale di guida del mezzo sul quale il rifiuto è stato collocato.

Di conseguenza, il conducente del mezzo non potrebbe essere ritenuto autore, né tantomeno responsabile, della violazione afferente l’irregolarità dei documenti di trasporto.

La censura è infondata.

Come evidenzia la Corte di Appello, l’art. 52, comma terzo, del D. Lgs. n. 22 del 1997 punisce“chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’art. 15 ovvero indica nel formulario dati incompleti o inesatti”;il che giustifica, già di per sé, la contestazione della sanzione anche all’odierno ricorrente.

Inoltre, la decisione impugnata da anche atto che , nel caso di specie, il Baruzzi –come del resto gli altri autisti versanti nella medesima posizione processuale– avevano sottoscritto i formulari che gli erano stati consegnati all’atto della partenza del mezzo da essi condotto “quali trasportatori, con conseguenza assunzione di responsabilità di quanto ivi indicato” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

La censura, in ogni caso,attinge soltanto la prima parte del ragionamento condotto dal giudice di merito, ma non la seconda, poiché il Baruzzi non contesta di aver sottoscritto il formulario come trasportatore.

Di conseguenza, va richiamato il principio per cui “ Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 8 - piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez.

U , Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Peraltro, e conclusivamente sul punto, proprio in materia di sanzioni amministrative derivanti dall’esecuzione di trasporti con formulari non correttamente compilati, questa Corte ha affermato il principio che dell’illecito non risponde il socio della società di trasporto, bensì solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 , Rv. 619805; identico principio è stato applicato, da Cass. Sez.2, Ordinanza n. 30766 del 28/11/2018 , Rv. 651534, al caso di sanzione amministrativa derivante da attività di affissione con modalità non consentite).

Infine, con il sesto motivoil ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 3 della legge n. 689 del 1981, 5 c.p., e della sentenza della Corte Costituzionale n. 363/1988, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto dell’assenza dell’elemento soggettivo derivante da errore incidente sulla liceità del fatto.

La censura è infondata.

Valgono, sul punto, le considerazioni già espresse in relazione al quinto motivo: la Corte di Appello ha accertato che Ric. 2020n. 9343sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 9 - il ricorrente, come gli altri autisti coinvolti nella vicenda, aveva sottoscritto come trasportatore il formulario di accompagnamento delrifiuto che stava trasportando, e dunque aveva assunto la responsabilità di quanto ivi indicato.

Detta ratio, non attinta né dal quinto, né dal sesto motivo, esclude la possibilità di configurare un errore scusabile sulla liceità del fatto.

In definitiva,il ricorso va rigettato.

Lespese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, in favore della Provincia di Prato, ed in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], in ambedue i casi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9343-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A BERTINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ CALBOLI n. 5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 2 - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 199 2 /20 19 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con distinti ricorsi al Tribunale di Prato, rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., e da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., veniva proposta opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzione, n. 1122, 1127 ed 1130 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], e n. 1588 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte emesse dalla Provincia di Prato per la violazione degli artt. 15 e 52, terzo comma, del D. Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente: il Fagateanu, il Cirocco ed il Baruzzi, per avere eseguito, come autisti, trasporti di rifiuti non pericolosi con formulari recanti dati inesatti; la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di destinataria dei predetti trasporti; la Ionescu, in veste di responsabile in solido in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. I quattro giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 1006/2011, con la quale il Tribunale di Prato annullava le ordinanze ingiunzione n. 1122, 1130 e 1127, quanto alla posizione degli autisti, rigettando invece l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Ionescu. Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 3 - Con la sentenza impugnata, n. 1992/2019, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto dalla Provincia di Prato avverso la decisione di prima istanza, rigettandoin toto le opposizioni alle ordinanze ingiunzio ne di cui è causa e condannando gli opponenti alle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Prato. In prossimità dell’adunanza camerale, la Provincia di Prato controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motiv o , i l ricorrent e l amenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente aveva denunciato la violazione, da parte degli agenti accertatori, dell’obbligo di immediata contestazione dell’illecito. La censura è infondata. La sentenza impugnata esamina la doglianza concernente la mancata contestazione immediata della violazione ed afferma che la stessa, “… ove non effettuata nella immediatezza del fatto, ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/81, deve essere notificata entro il termine di novanta giorni decorrenti dall’accertamento, che –tuttavia– non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma che va individuato, piuttosto, nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 4 - dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempi decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione … Nel caso di specie, pacificamente e comunque per quanto emerge dagli atti, l’attività di audizione di persone informate e conducenti dei veicoli da parte degli ufficiali accertatori si era protratta sino al giugno 2004 sì che è stata ritenuta dal giudice di primo grado – a buon diritto – assolutamente tempestiva la notificazione effettuata alla Ionescu nel successivo mese di luglio 2004” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Tali considerazioni, proposte dalla Corte distrettuale per la posizione della Ionescu, valgono anche per il Baruzzi, che –egualmente–ha ricevuto la notificazione a luglio 2004 (precisamente, il 31.7.2004; cfr. pag. 19 del ricorso). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rilevato ex officioche tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta [OSCURATO:PERSONA] esistesse un accordo per la fornitura del solo servizio di trasporto, e non un più ampio rapporto di utilizzazione dei locali della seconda per il deposito dei rifiuti. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 132 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rilevato, ex officio, che le dichiarazioni del Baruzzi fossero state confermate da quelle di altri due autisti, in relazione all’esistenza di un deposito di rifiuti riferibile ad [OSCURATO:SOCIETA]. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 5 - La Corte di Appello non è incorsa in alcuna violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., ma si è limitata ad interpretare le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni rese, in sede di sommarie informazioni testimoniali, dal Baruzzi e dagli altri autisti, rilevando che tutti avevano dichiarato che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva un impianto di trattamento di rifiuti in via Firenze (indirizzo, questo, risultante dal formulario di accompagnamento dei trasporti ai quali si riferiscono le sanzioni amministrative di cui è causa). Il giudice di merito ha evidenziato come, dal complesso delle risultanze istruttorie, fosse emerso che presso quell’indirizzo operasse altra ditta – [OSCURATO:PERSONA]–mentre [OSCURATO:SOCIETA]. vi aveva soltanto uno spazio ad uso ufficio (cfr. pag. 9 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, fondato sulla valutazione delle prove, che il ricorrente attinge proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 6 - deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il rapporto negoziale esistente tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. Ad avviso del ricorrente, soprattutto dopo la morte del titolare della prima impresa, [OSCURATO:PERSONA], la presenzadi [OSCURATO:SOCIETA]. nell’impianto di via Firenze si era fatta più assidua, ed erano stati eseguiti numerosi trasporti di rifiuti, a riprova dell’esistenza di un rapporto contrattuale, tra le due imprese, non limitato alla messa a disposizione di uno spazio, ma esteso alla vera e propria cogestione dell’impianto. Anche questa censura è inammissibile, per le stesse considerazioni esposte in relazione al secondo e terzo motivo. Il ricorrente propone una lettura alternativa del fatto e delle risultanze istruttorie, a fronte di una ricostruzione non implausibile della Corte di Appello, a sua volta fondata su una motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale. Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 7 - Con il quinto motivo, il ricorrente si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 52 del D. Lgs. n. 22 del 1997, del D.M. n. 145 del 1.4.1998 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente configurato il Baruzzi come “trasgressore” in relazione alla vi olazione che gli è stata contestata. Ad avviso del ricorrente, il rispetto delle prescrizioni in materia di documentazione afferente al materiale trasportato graverebbe esclusivamente in capo al trasportatore, e non all’autista, che svolgerebbe soltanto l’attività materiale di guida del mezzo sul quale il rifiuto è stato collocato. Di conseguenza, il conducente del mezzo non potrebbe essere ritenuto autore, né tantomeno responsabile, della violazione afferente l’irregolarità dei documenti di trasporto. La censura è infondata. Come evidenzia la Corte di Appello, l’art. 52, comma terzo, del D. Lgs. n. 22 del 1997 punisce“chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’art. 15 ovvero indica nel formulario dati incompleti o inesatti”;il che giustifica, già di per sé, la contestazione della sanzione anche all’odierno ricorrente. Inoltre, la decisione impugnata da anche atto che , nel caso di specie, il Baruzzi –come del resto gli altri autisti versanti nella medesima posizione processuale– avevano sottoscritto i formulari che gli erano stati consegnati all’atto della partenza del mezzo da essi condotto “quali trasportatori, con conseguenza assunzione di responsabilità di quanto ivi indicato” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). La censura, in ogni caso,attinge soltanto la prima parte del ragionamento condotto dal giudice di merito, ma non la seconda, poiché il Baruzzi non contesta di aver sottoscritto il formulario come trasportatore. Di conseguenza, va richiamato il principio per cui “ Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 8 - piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U , Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158). Peraltro, e conclusivamente sul punto, proprio in materia di sanzioni amministrative derivanti dall’esecuzione di trasporti con formulari non correttamente compilati, questa Corte ha affermato il principio che dell’illecito non risponde il socio della società di trasporto, bensì solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 , Rv. 619805; identico principio è stato applicato, da Cass. Sez.2, Ordinanza n. 30766 del 28/11/2018 , Rv. 651534, al caso di sanzione amministrativa derivante da attività di affissione con modalità non consentite). Infine, con il sesto motivoil ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 3 della legge n. 689 del 1981, 5 c.p., e della sentenza della Corte Costituzionale n. 363/1988, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto dell’assenza dell’elemento soggettivo derivante da errore incidente sulla liceità del fatto. La censura è infondata. Valgono, sul punto, le considerazioni già espresse in relazione al quinto motivo: la Corte di Appello ha accertato che Ric. 2020n. 9343sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 9 - il ricorrente, come gli altri autisti coinvolti nella vicenda, aveva sottoscritto come trasportatore il formulario di accompagnamento delrifiuto che stava trasportando, e dunque aveva assunto la responsabilità di quanto ivi indicato. Detta ratio, non attinta né dal quinto, né dal sesto motivo, esclude la possibilità di configurare un errore scusabile sulla liceità del fatto. In definitiva,il ricorso va rigettato. Lespese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, in favore della Provincia di Prato, ed in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], in ambedue i casi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 17730/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris