CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 23766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27417/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ A vv . [OSCURATO:PERSONA],come da pr o cura speciale in calce al ricorso, domiciliat o ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avv . [OSCURATO:PERSONA],viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 36 ; -controricorrente - Responsabilità civile – Danni da calunnia - Domanda risarcitoria. UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.Gabriella [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2043/20 20 del la CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 14/07/2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso per l’inammissibilità nei confronti dell’intimata, [OSCURATO:PERSONA], e d il rigetto del ricorso nei confronti d el controricorrente,[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.Con sentenza n. 2043 del 14 luglio 2020 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia n. 1345 del 7 novembre 2015del Tribunale di Forlì. In prime cure lo stesso Tribunale aveva dichiarat o la prescrizione della domanda risarcitoria proposta dai predetti nel 2010 (rispettivamente, il primo come Dirigente del settore “progetti speciali” dell’Assessorato ai [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo quale Responsabile del “servizio impianti elettrici” del Comune di Cesena) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, il primo, come Assistente del direttore dei lavori, che all’epoca era Bartolini, e la seconda, come d attilografa n ell o stesso servizio del Comune di Cesena ) ed aveva compensato le spese di giudizio tra le parti. La domanda risarcitoria era stata proposta in prime cure in ragione della condotta calunniosa asseritamente tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con esposti presenta ti sin dal 1998) per la quale Bartolini e Ducci erano stati imputati d ei reati di abuso e UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.falsorelativi all’andamento di alcuni contratti pubblici, e d in seguito assolti con formula piena , “ perché il fatto non sussiste ”, dal Tribunale penale di Forlìnel 2002. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha escluso che fosse intervenuta la prescrizione, ma nel respingere l’appello principale ha ritenuto infondata la domanda nel merito , non ravvisando nella condotta degli appellati la consumazione di una condotta integrante gli estremi del fatto reato di calunnia e, in accoglimento del motivo incidentale proposto dagli appellati, ha posto le spese a carico degli attori (e poi appellanti) sia in primo che secondo grado,secondo il principio di soc combenza . 2. Avverso la decisione della Corte d ’ appello di Bologna , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] . Sebbene intimata, [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ai fini della decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8 - bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378c.p.c. Ragioni della decisione UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.1.Con il primo motivo di ricorso , i l ricorrent e lamenta ex art. 360 comma 1, n. 4 c . p . c . la nullità della sentenza per error in procedendo per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto ed il pronunciato nonché degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.per essere incors a la C orte territoriale nel vizio di ultrapetizione,avendo riformato le statuizioni circa gli accertamenti fattuali effettuati dal giudice di primo grado che davano luogo a responsabilità per calunnia dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Bartolini, che mai avevano costituito oggetto né di appello incidentale né tanto meno di quelloprincipale. 2.In via gradata, il ricorrente lamenta: 2.1.con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per error in judicando per violazione e falsa applicazione degli artt.368 c.p. e 2043 c.c., per avere il Giudice d ’ appello ritenuto che la configurabilità del delittodi calunnia richiedesse necessariamente la presenza di una denuncia in senso formale, quando invece è sufficiente l’esposizione, in qualsiasi forma , di fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l’innocenza, all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima; 2.2. con il terzo motivo, denuncia ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. l’omessa motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituit o dalla mancata disamina dei contenuti del Verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] e dalle lettere del Magalotti del 4 , 10 e 24 agosto 1998, tutte indirizzate al Segretario generale del Comune di Cesena(allegato n. 28 del fascicolo di primo grado); 2.3. c on il quarto motivo, il ricorrente lamenta ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. l’omessa motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla questione di fatto sottesa al passaggio motivazionale secondo cui «dal tenore delle dichiarazioni riportate è ragionevole rilevare come manchi del UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.tutto, diversamente da quanto esposto dagli attori, ogni affermazione diretta od allusivamente significativa ad una palese condotta di consumazione di falso da parte dei Bartolini e Ducci » (pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata); sostiene in proposito il ricorrente che i fatti decisivi concretanti la calunnia ai danni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il cui esame è stato omesso, “concernono addirittura la presunta falsificazione del certificato di ultimazione dei lavori” e non , come scritto erroneamente dalla Corte d’appello, di « destinazione dei lavori » (pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata); insiste il ricorrente nel ritenere che nel verbale di sommarie informazioni rese dal Magalotti ai Carabinieri il 4 novembre 1998 (Alleg. n. 15 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado) risulta: “In relazione a quanto ho detto sopra e rifacendomi al certificato di ultimazione lavori datato 04/09/98 (fine lavori 03/06/98),è chiaro che in realtà i lavori alla data del 15/10/98 erano ancora in fase di esecuzione. Aggiungo che a tutt’oggi i lavori non sono stati terminati in varie vie di Cesena.”; da ciò emergerebbe la condotta di calunnia ai danni del Bartolini (per aver falsamente attestato l’ultimazione dei lavori in data 9 settembre 1998) , condotta di calunnia non considerata dal giudice d’appello e sulla quale neppure il controricorrente prende posizione. 4. In via preliminare , vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte controricorrente. 4.1.L’eccezione di violazione dell’art. 365 c.p.c. per difetto di procura speciale sollevata dalla parte controricorrente non è fondata. La stessa parte controricorrente ha preso atto, nella memoria ex art. 380 bis 1. c.p.c., condividendo in proposito le conclusioni formulate dal Procuratore Generale, de l recente principi o espresso dallapronunci a , resa a Sezioni Unite d a questa Corte 9/12/2022 n . 36057, che ha ridefinito il quadro dei requisiti ritenuti necessari ai UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.fini della validità della procura alle liti, affermando che, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che, nei casi dubbi , la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. Pertanto, potendosi ricondurre la procura del ricorrente nella fattispecie oggetto del richiamato precedente, ne va escluso l’eccepito vizio. 4.2. In merito all’eccezione relativa alla violazione della inscindibilità nel processo e della violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., il Procuratore Generale, pur condividendo la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione nel processo con una pluralità di parti ed il concetto di inscindibilità della causa come riferibile anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, ha sostenuto tuttavia che l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in giudizio non comporti l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei confronti di una delle parti e ha concluso per l a parziale inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.notificatole tardivamente in data 29 ottobre 2020 , nonostante la predetta avesse notificato la sentenza d i a ppello all’odierno ricorrente in data 22 luglio 2020. La conclusione del Procuratore generalesul punto è condivisa dal Collegio; e giova richiamare in proposito l’orientamento, che va qui ribadito, secondo cui l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012; in senso conforme, Sez. 3, 21/08/2018 n. 20860; Cass. Sez. 3 05/06/2020, n. 10803). Al riguardo, non si è in presenza – all’evidenza – di domande tra loro dipendenti, per assenza di un’interrelazione tra i fatti a base di quella dispiegata contro l’uno e contro l’altra degli originari convenuti: sicché la notificazione della sentenza di appello ad opera della [OSCURATO:PERSONA] produce effetto soltanto sulla domanda nei suoi confronti e quindi il ricorso odierno è inammissibile per tardività esclusivamente quanto a quella convenuta. 5.Venendo all’esame del merito del ricorso, il primo motivo con cui parte ricorrente censura la nullità della sentenza per vizio di UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.ultrapetizione, violazionedegli artt. 101 e 112 c.p.c. e del principio di difesa, risulta inammissibile rispetto a tutti i profili evocati. In proposito,può richiamarsi il fermo orientamento di questa Corte secondo cui,in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esamediretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio sancito dall’art. 366 c.p.c. , gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell' iter processuale senza compiere generaliverifiche degli atti (Cass. Sez. 3 17/11/2020 n. 26191; Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834; in precedenza, tra molte, Cass. Sez. Lav. 10/11/2011, n. 23420 ); ne consegue che, per verificare il rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, in ossequio ai principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cas sazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi degli atti del giudizio di merito con i quali la questione controversa è stata dedotta ingiudizio (Cass. 08/06/2016, n. 11738). Il ricorrente non ha assolto tale onere, poiché non è certo sufficienteallegare un parziale stralcio delle conclusioni dell’atto di appello, come correttamente rilevato dalla parte controricorrente (pag. 17 del controricorso), senza la parte argomentativa nel suo complesso, dal cui tenore ricavare l'esatto ambito delle contestazioni alla sentenza di primo grado devolut e al giudice del gravame. 6. Pureinammissibile è il secondo motivo di ricorso. Non sussiste la duplice violazione di norme di diritto lamentata ed il motivo in esame, ad onta della sua formale intestazione, non denuncia errori di diritto, ma invoca una qui UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.inammissibile rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quelloformulato dalla Corte territoriale. Del resto, come condivisibilmente ha rilevato il Procuratore generale, parte ricorrente non si confronta neppure con la ratio decidendi della sentenza impugnata , fondata, come sopra meglio rilevato, sul riesame integrale ed esauriente degli elementi probatori in atti. In proposito è sufficiente rilevare che la Corte d’appello ha concluso che «le dichiarazioni apprezzate nel loro complesso significativo, non hanno fatto altro che esporre circostanze oggettive in termini tali da escludere qualsiasi intento di accusa di falso» (pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata)): tanto consente di rilevare che impinge in una qui non sindacabile valutazione di fatto la conclusione dell’insussistenza degli elementi materiali dell’ipotizzata calunnia per la verità dei fatti resi oggetto delle segnalazioni. 7. I motivi terzo e quarto del ricorso che, per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono anch’essi inammissibili. In relazione ad essi , vale evidenziare che , nel censurare il mancatoesame , da un lato , dei contenuti del v erbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] e delle lettere del Magalotti del 4, 10 e 24 agosto 1998, tutte indirizzate al Segretario generale del Comune di Cesena, e dall’altro, il mancato esame del contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal Magalotti ai Carabinieri il 4 novembre 1998 da cui risulterebbe la presunta “falsificazione del certificato di ultimazione dei lavori”, parte ricorrente non denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso tra le parti e di portata decisiva per il giudizio (in tal senso, cfr. Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), bensì denuncia l'inadeguatezza del giudizio UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.espresso dal giudice del merito in ordine alla portata calunniosa di detti elementi,deducendo che se la Corte d’appello avesse valutato diversamente i fatti, avrebbe ritenuto sussistente la portata calunniosa. La censura resta pertanto estranea al paradigma dell'art. 360 n.5 c.p.c., nuovo testo, il quale non consente al giudice di legittimità di sindacare i profili di merito delle valutazioni operate dal giudice d’appello, se non negli angusti limiti del difetto di motivazione costituzionalmente rilevante (cfr. ancora, le citate Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, nonché, più recentemente, Cass.12/10/2017, n. 23940). E tanto esime dal rilievo che certamente non decisivo potrebbe dirsi il contenuto di un verbale di sommarie informazioni ed il verbale stesso, una volta che sia stata esclusa la sussistenza degli elementi dell’ipotizzato delitto di calunnia. 8. In definitiva, il ricorso, già inammissibile per tardività nei confronti dell’intimata [OSCURATO:PERSONA], va dichiarato inammissibile anche nei confronti della parte controricorrente. Il ricorrente va condannat o a rivalere la controparte delle spese sopportate nelgiudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrent e , che liquida in complessivi Euro 9.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. UP26.05.2023 Ric. n. 27417/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il