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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27354/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \\ ~'(\AARitenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bari, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili.

La Corte di cassazione, con sentenza del 4 febbraio 2024, aveva annullato la sentenza di appello del 21 novembre 2023 limitatamente a tale capo, evidenziando che il delitto di bancarotta per omessa tenuta delle scritture contabili richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e ricordando che è invece assistita da dolo generico soltanto la condotta di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.

Il giudice di appello non si è attenuto a questi principi e ha valutato l'omessa tenuta come un'ipotesi di tenuta fraudolenta delle scritture, con confusione dei piani di tipicità delle due diverse disposizioni incriminatrici, e non ha di conseguenza provveduto all'accertamento del dolo specifico.

Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per la verifica della sussistenza del dolo specifico, «valutando anche la possibile configurabilità dell'ipotesi di bancarotta semplice documentale, prevista dall'art. 217

I. fall.», oggetto del secondo motivo di ricorso con cui si chiedeva la riqualificazione della bancarotta fraudolenta e che pertanto è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

1.1. Il giudice di rinvio, nel confermare la condanna, ha evidenziato che dalla relazione ex art. 33

I. fall. emerge la totale mancanza di attivo patrimoniale e l'impossibilità di effettuare azioni di soddisfacimento dei creditori, e che la situazione del passivo fallimentare della società e del socio accomandatario era estremamente rilevante.

Il curatore fallimentare ha evidenziato che si trattava di una società che non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2004, che nessun socio era reperibile e che la documentazione ritrovata era inadatta a chiarire la situazione societaria.

Il giudice di rinvio ha quindi apprezzato l'esistenza di una pluralità di elementi indicatori di una condizione di insolvenza a far data dal 2004/2005, non esposta nei documenti contabili della società.

Negli anni 2004 e 2005 maturò la decisione di omettere la dichiarazione dei redditi, quando si strutturò lo stato di decozione.

La stessa difesa ha riconosciuto che nel 2005 la società cessò l'attività per sopraggiunte difficoltà economiche e, però, ha sottolineato il giudice di rinvio, 1soltanto nel 2013 fu disposta la cancellazione d'ufficio della società dai registri della Camera di Commercio.

La consistenza debitoria della società fallita attesta la risalenza ultrannuale dello stato di decozione, pari a una misura ragionevolmente accumulatasi nel corso di circa un decennio e non esposta nei libri contabili allo scopo di non rendere possibile la ricostruzione della vita .societaria.

La mancata consegna e il mancato rinvenimento delle scritture contabili della società, senza che l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito una valida giustificazione, è ulteriore indice della sussistenza del dolo specifico, atteso che in tema di bancarotta fraudolenta documentale è onere dell'amministratore cessato dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore.

Né si può ritenere che la omessa tenuta delle scritture sia stata causata dalla intervenuta inattività della società, in quanto l'inerzia non si concilia con il protrarsi della vita societaria per un decennio successivo, nel quale si è accresciuta l'esposizione debitoria verso Equitalia ed è rimasto un rapporto di lavoro dipendente con [OSCURATO:PERSONA].

Non è poi fondata la richiesta di derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta semplice, sia perché quest'ultima ipotesi postula una irregolarità circoscritta al triennio antecedente la dichiarazione di fallimento, sia perché l'irregolarità sanzionata dall'art. 217 è acausale e non foriera di effetti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione La sentenza impugnata non evidenzia quali siano i dati di fatto da cui desumere che la mancata tenuta di libri e scritture contabili abbia procurato agli imputati o ad altri un ingiusto profitto o, di contro, un pregiudizio ai creditori.

Con motivazione assimilabile a quella della sentenza annullata non argomenta ulteriormente sull'elemento soggettivo, soffermandosi soltanto sugli elementi di dolo generico.

Sovrappone erroneamente le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, specifica e generica, riproponendo la sovrapposizione delle condotte tipiche delle due distinte fattispecie.

La sentenza rescindente aveva dato indicazioni precise circa la verifica del dolo specifico, ma la sentenza ora impugnata non individua elementi indicativi del fine specifico, richiamando nuovamente la omissione decennale e lo stato di insolvenza 2della società, cumulandoli e facendo diventare la bancarotta generica conseguenza della bancarotta specifica.

Più volte, infatti, si fa riferimento alla mancata possibilità di ricostruzione della società come conseguenza della omessa tenuta delle scritture contabili e si richiama impropriamente la mancata giustificazione dell'assenza delle scritture contabili che è inconferente e non vale a provare il dolo specifico. 2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La motivazione sulla bancarotta fraudolenta ricalca fedelmente la precedente sentenza con riferimento al reato di bancarotta semplice di cui al capo c), facendo riferimento allo stato di insolvenza e riportando gran parte della motivazione della precedente sentenza relativa alla condanna per bancarotta semplice.

Di conseguenza, la motivazione è apparente perché non introduce elementi nuovi di valutazione, nonché contraddittoria perché ritiene la sussistenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta mediante gli stessi elementi con cui era stata precedentemente ritenuta la bancarotta semplicé per ritardata richiesta di fallimento.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice.

La sentenza rescindente aveva demandato anche la valutazione - a seguito della verifica dell'elemento soggettivo - della possibilità di configurare eventualmente il medesimo fatto oggettivo come integrante la bancarotta semplice.

Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è apparente e contradittoria.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte.

2. Il giudice di rinvio, difformemente da quanto sostenuto nei ricorsi, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il dolo specifico dell'omessa tenuta può ben essere desunto dalle circostanze del fatto ascritto.

Come affermato, tra le altre, da Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di, Rv. 284304, "in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare 3la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali".

Il giudice di rinvio ha quindi indicato gli aspetti significativi della specificità del dolo: a) nel lungo periodo (dieci anni) di omessa tenuta delle scritture; b) nella coincidenza dell'inizio di tale periodo, oltre che nella sua persistenza, con uno stato di decozione della società, senza che tuttavia ne intervenisse la cancellazione; c) nella mancanza di giustificazione da parte dell'amministratore della omessa consegna della documentazione.

Si tratta di aspetti della vicenda che, sebbene già valorizzati per la prova del dolo senz'altra qualificazione, sono idonei a sostenere la sussistenza del fine specifico, perché il fatto che si sia trattato di una omissione durata ben dieci anni e che ebbe inizio proprio in coincidenza del maturare dello stato di decozione della società ben possono logicamente costituire prova che gli autori della condotta omissiva tendevano al raggiungimento del fine tipizzato dalla norma incriminatrice.

Del resto, e si tratta di rilievo congruo e perspicuo contenuto nella sentenza impugnata, l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione della omissione protratta per così lungo tempo, e ciò accredita la tesi della esistenza di un fine specifico a colorare la mera consapevole e voluta condotta omissiva.

2.1. Quanto appena detto giova ad evidenziare l'infondatezza delle doglianze contenute nei primi due motivi perché esclude la sussistenza di vizi di motivazione e di elusione delle ragioni delle statuizioni di annullamento; al contempo dà conto anche dell'infondatezza del terzo motivo, atteso che la sufficiente motivazione resa dal giudice di rinvio in punto di elemento soggettivo costituisce implicita e inequivoca risposta alla sollecitazione per una riqualificazione in melius del fatto contestato.

È appena il caso di osservare sul punto che il reato di bancarotta documentale semplice è all'evidenza incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta degli imputati quale operazione diretta a recare pregiudizio ai creditori.

In questo senso si è già affermato che "integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore)" - Sez. 5, n 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv.279179 -

3. Per quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \\ ~'(\AARitenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili. La Corte di cassazione, con sentenza del 4 febbraio 2024, aveva annullato la sentenza di appello del 21 novembre 2023 limitatamente a tale capo, evidenziando che il delitto di bancarotta per omessa tenuta delle scritture contabili richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e ricordando che è invece assistita da dolo generico soltanto la condotta di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. Il giudice di appello non si è attenuto a questi principi e ha valutato l'omessa tenuta come un'ipotesi di tenuta fraudolenta delle scritture, con confusione dei piani di tipicità delle due diverse disposizioni incriminatrici, e non ha di conseguenza provveduto all'accertamento del dolo specifico. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per la verifica della sussistenza del dolo specifico, «valutando anche la possibile configurabilità dell'ipotesi di bancarotta semplice documentale, prevista dall'art. 217 I. fall.», oggetto del secondo motivo di ricorso con cui si chiedeva la riqualificazione della bancarotta fraudolenta e che pertanto è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 1.1. Il giudice di rinvio, nel confermare la condanna, ha evidenziato che dalla relazione ex art. 33 I. fall. emerge la totale mancanza di attivo patrimoniale e l'impossibilità di effettuare azioni di soddisfacimento dei creditori, e che la situazione del passivo fallimentare della società e del socio accomandatario era estremamente rilevante. Il curatore fallimentare ha evidenziato che si trattava di una società che non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2004, che nessun socio era reperibile e che la documentazione ritrovata era inadatta a chiarire la situazione societaria. Il giudice di rinvio ha quindi apprezzato l'esistenza di una pluralità di elementi indicatori di una condizione di insolvenza a far data dal 2004/2005, non esposta nei documenti contabili della società. Negli anni 2004 e 2005 maturò la decisione di omettere la dichiarazione dei redditi, quando si strutturò lo stato di decozione. La stessa difesa ha riconosciuto che nel 2005 la società cessò l'attività per sopraggiunte difficoltà economiche e, però, ha sottolineato il giudice di rinvio, 1soltanto nel 2013 fu disposta la cancellazione d'ufficio della società dai registri della Camera di Commercio. La consistenza debitoria della società fallita attesta la risalenza ultrannuale dello stato di decozione, pari a una misura ragionevolmente accumulatasi nel corso di circa un decennio e non esposta nei libri contabili allo scopo di non rendere possibile la ricostruzione della vita .societaria. La mancata consegna e il mancato rinvenimento delle scritture contabili della società, senza che l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito una valida giustificazione, è ulteriore indice della sussistenza del dolo specifico, atteso che in tema di bancarotta fraudolenta documentale è onere dell'amministratore cessato dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore. Né si può ritenere che la omessa tenuta delle scritture sia stata causata dalla intervenuta inattività della società, in quanto l'inerzia non si concilia con il protrarsi della vita societaria per un decennio successivo, nel quale si è accresciuta l'esposizione debitoria verso Equitalia ed è rimasto un rapporto di lavoro dipendente con [OSCURATO:PERSONA]. Non è poi fondata la richiesta di derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta semplice, sia perché quest'ultima ipotesi postula una irregolarità circoscritta al triennio antecedente la dichiarazione di fallimento, sia perché l'irregolarità sanzionata dall'art. 217 è acausale e non foriera di effetti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione La sentenza impugnata non evidenzia quali siano i dati di fatto da cui desumere che la mancata tenuta di libri e scritture contabili abbia procurato agli imputati o ad altri un ingiusto profitto o, di contro, un pregiudizio ai creditori. Con motivazione assimilabile a quella della sentenza annullata non argomenta ulteriormente sull'elemento soggettivo, soffermandosi soltanto sugli elementi di dolo generico. Sovrappone erroneamente le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, specifica e generica, riproponendo la sovrapposizione delle condotte tipiche delle due distinte fattispecie. La sentenza rescindente aveva dato indicazioni precise circa la verifica del dolo specifico, ma la sentenza ora impugnata non individua elementi indicativi del fine specifico, richiamando nuovamente la omissione decennale e lo stato di insolvenza 2della società, cumulandoli e facendo diventare la bancarotta generica conseguenza della bancarotta specifica. Più volte, infatti, si fa riferimento alla mancata possibilità di ricostruzione della società come conseguenza della omessa tenuta delle scritture contabili e si richiama impropriamente la mancata giustificazione dell'assenza delle scritture contabili che è inconferente e non vale a provare il dolo specifico. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La motivazione sulla bancarotta fraudolenta ricalca fedelmente la precedente sentenza con riferimento al reato di bancarotta semplice di cui al capo c), facendo riferimento allo stato di insolvenza e riportando gran parte della motivazione della precedente sentenza relativa alla condanna per bancarotta semplice. Di conseguenza, la motivazione è apparente perché non introduce elementi nuovi di valutazione, nonché contraddittoria perché ritiene la sussistenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta mediante gli stessi elementi con cui era stata precedentemente ritenuta la bancarotta semplicé per ritardata richiesta di fallimento. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice. La sentenza rescindente aveva demandato anche la valutazione - a seguito della verifica dell'elemento soggettivo - della possibilità di configurare eventualmente il medesimo fatto oggettivo come integrante la bancarotta semplice. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è apparente e contradittoria. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Il giudice di rinvio, difformemente da quanto sostenuto nei ricorsi, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il dolo specifico dell'omessa tenuta può ben essere desunto dalle circostanze del fatto ascritto. Come affermato, tra le altre, da Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di, Rv. 284304, "in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare 3la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali". Il giudice di rinvio ha quindi indicato gli aspetti significativi della specificità del dolo: a) nel lungo periodo (dieci anni) di omessa tenuta delle scritture; b) nella coincidenza dell'inizio di tale periodo, oltre che nella sua persistenza, con uno stato di decozione della società, senza che tuttavia ne intervenisse la cancellazione; c) nella mancanza di giustificazione da parte dell'amministratore della omessa consegna della documentazione. Si tratta di aspetti della vicenda che, sebbene già valorizzati per la prova del dolo senz'altra qualificazione, sono idonei a sostenere la sussistenza del fine specifico, perché il fatto che si sia trattato di una omissione durata ben dieci anni e che ebbe inizio proprio in coincidenza del maturare dello stato di decozione della società ben possono logicamente costituire prova che gli autori della condotta omissiva tendevano al raggiungimento del fine tipizzato dalla norma incriminatrice. Del resto, e si tratta di rilievo congruo e perspicuo contenuto nella sentenza impugnata, l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione della omissione protratta per così lungo tempo, e ciò accredita la tesi della esistenza di un fine specifico a colorare la mera consapevole e voluta condotta omissiva. 2.1. Quanto appena detto giova ad evidenziare l'infondatezza delle doglianze contenute nei primi due motivi perché esclude la sussistenza di vizi di motivazione e di elusione delle ragioni delle statuizioni di annullamento; al contempo dà conto anche dell'infondatezza del terzo motivo, atteso che la sufficiente motivazione resa dal giudice di rinvio in punto di elemento soggettivo costituisce implicita e inequivoca risposta alla sollecitazione per una riqualificazione in melius del fatto contestato. È appena il caso di osservare sul punto che il reato di bancarotta documentale semplice è all'evidenza incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta degli imputati quale operazione diretta a recare pregiudizio ai creditori. In questo senso si è già affermato che "integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore)" - Sez. 5, n 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv.279179 - 3. Per quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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