CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 maggio 2021 che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di riciclaggio, il sequestro preventivo delle somme di denaro pari a euro 45.970 nella disponibilità dell'indagato, ovvero di beni immobili e mobili registrati, per un valore equivalente alla medesima somma. All'indagato era contestato di aver ricevuto, attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore unico, versamenti in denaro nell'anno 2012 da parte di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla stipula di due simulati contratti preliminari di vendita di immobili da costruire conclusi dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella veste di promissarie acquirenti, società amministrate di fatto dal Giacchetto, per un ammontare complessivo di 525.000 euro, somme ritenute provento di delitti commessi dal Giacchetto; l'Imburgia aveva poi provveduto tra gli anni 2018 e 2020 a sostituire, trasferendola nuovamente al Giacchetto, la somma di euro 45.970, simulando la restituzione (con 18 distinte operazioni di versamento su un conto corrente intestato alla madre del Giacchetto) degli anticipi relativi a quei contratti preliminari per effetto della loro "rescissione". Il Tribunale aveva ritenuto infondati i motivi di riesame che concernevano l'eccepita nutilizzabilità degli atti di indagine posti a base del provvedimento di sequestro, mancando la richiesta di riapertura delle indagini, svolte in relazione ai medesimi fatti di riciclaggio per cui era stato pronunciato decreto di archiviazione nell'anno 2017; l'insussistenza del fumus commissi delicti, mancando la prova della consapevolezza dell'indagato circa la provenienza delittuosa delle somme ricevute; l'illegittimità del sequestro per equivalente disposto rispetto a somme che non potevano in alcun modo costituire il profitto del contestato delitto di riciclaggio realizzato dal ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 414 e 649 cod. proc. pen.; il Tribunale, seguendo quanto già erroneamente affermato dal G.i.p., aveva ritenuto che i fatti concernenti le operazioni avvenute tra gli anni 2018 e 2020 fossero autonomi e distinti rispetto a quelli già oggetto di indagine in altro procedimento, relativi alle fasi della stipula dei contratti preliminari e del versamento della somma di 525.000 euro, per i quali era stato pronunciato decreto di archiviazione; al contrario, risultava evidente come i fatti non potessero essere qualificati come fatti nuovi e diversi da quelli contestati, poiché l'operazione di riciclaggio aveva avuto inizio nell'anno 2012, mentre l'esecuzione dei bonifici tra il 2018 e il 2020 non era altro che "la fisiologica prosecuzione" dell'azione già iniziata. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen., 648 bis e 648 quater, cod. pen., avendo omesso il Tribunale del riesame di valutare le deduzioni difensive, dettagliatamente articolate con memoria difensiva depositata per l'udienza di riesame, con cui si contestavano i profili della consapevolezza dell'indagato in ordine alla provenienza delittuosa delle somme ricevute dal Giacchetto; dell'illiceità dei contratti preliminari, ritenuti strumento per la realizzazione della condotta di riciclaggio (anche alla stregua degli esiti di giudizi civili aventi ad oggetto quei contratti preliminari); della dimostrazione della provenienza delle somme restituite al Giacchetto, invece riferibili ad altro e diverso contratto preliminare stipulato nel proprio interesse dal Giacchetto; dell'idoneità di quelle operazioni nell'ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, avendo operato le restituzioni su un conto corrente noto sia all'amministrazione giudiziaria del patrimonio sequestrato al Giacchetto, sia all'autorità giudiziaria procedente. Osserva il ricorrente che tali profili erano in grado di disarticolare completamente la motivazione dell'ordinanza genetica, facendo venir meno il presupposto della sussistenza del fumus delicti sotto plurimi aspetti. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 684 bis e 648 quater, cod. pen., per aver mantenuto la misura del sequestro per equivalente nei confronti dell'indagato, qualificando le somme indicate nel decreto quale profitto del reato di riciclaggio mentre difettava completamente la prova che quelle somme corrispondessero effettivamente al vantaggio patrimoniale conseguito dall'indagato per effetto dell'operazione di riciclaggio, non potendosi comprendere in quella nozione l'intero importo delle somme oggetto dell'operazione di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Dalla ricostruzione in fatto desumibile dal provvedimento impugnato, e non contestata dal ricorrente, risulta che l'operazione economica oggetto dell'addebito cautelare rappresenta un fatto storico diverso, sotto il profilo oggettivo, rispetto alla precedente operazione di riciclaggio, realizzata e compiutamente conclusa con il simulato versamento del prezzo degli immobili promessi in vendita; la restituzione parziale di quelle somme costituisce una condotta che integra ex se, indipendentemente dall'eventuale collegamento logico con la precedente operazione, un'autonoma fattispecie di riciclaggio, operando un nuovo trasferimento di denaro idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro (in questo senso, Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446 - 0; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487 - 0; Sez. 3, n. 3414 del 29/10/2014, dep. 2015, Giaccone, Rv. 263718 - 0). Pertanto, il decreto di archiviazione emesso rispetto all'imputazione provvisoria riguardanti i fatti anteriori non imponeva la riapertura delle indagini, risultando quindi insussistente la dedotta inutilizzabilità degli esiti delle nuove indagini. Né a diversa conclusione si giunge ove si intenda privilegiare il collegamento logico funzionale tra la prima operazione di riciclaggio compiuta nel 2012, con la conclusione dei contratti preliminari e il versamento delle somme a titolo di corrispettivo contrattuale, e la successiva operazione oggetto delle attuali indagini, riguardante la restituzione di parte del prezzo versato per effetto della "rescissione" di quei contratti; seguendo, infatti, la più recente opinione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, la qualificazione dell'intera fattispecie si collega alla figura del reato a consumazione frazionata e prolungata (da ultimo Sez. 2 - , n. 7257 del 13/11/2019, dep. 2020, Balestrero, Rv. 278374 - 0) che si configura come unico reato a formazione progressiva e che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261624), atteggiandosi in tal modo a reato permanente (Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Bokossa, Rv. 267511; Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009, Raggio, Rv. 246561). Da siffatta qualificazione discende, secondo un orientamento che può definirsi costante e ormai consolidato, il principio secondo il quale in ipotesi di reati che si caratterizzano per l'estensione nel tempo della condotta tipica, come per i reati abituali (Sez. 5, n. 23682 del 30/04/2021, F., Rv. 281408 - 0, in tema di delitto di atti persecutori), per i reati permanenti (Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018, dep. 2019, Alampi, Rv. 276049 - 0, Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, Caponera, Rv. 270221 - 0; Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923 - 0; Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222 - 0, tutte in tema di reato ex art. 416 bis cod. pen.; Sez. 2, Sentenza n. 3255 del 10/10/2013, dep. 2014, Rostan, Rv. 258528 - 0, in tema di reato di lottizzazione abusiva), a consumazione prolungata (Sez. 2, n. 46677 del 25/11/2011, Lombardo, Rv. 252056 - 0, in tema di delitto di usura), lo svolgimento di indagini per fatti successivi ad un precedente decreto di archiviazione (che abbia ad oggetto il medesimo reato successivamente contestato), pur se relativi a fatti tra loro collegati, non impone la riapertura delle indagini e, conseguentemente, l'assenza di tale provvedimento non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine relativi a fatti diversi e successivi, poiché in siffatte ipotesi non può dirsi che le indagini successive abbiano riguardato il "medesimo fatto", inteso come identità storico naturalistica del reato nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale, considerate in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387 - 0; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223 - 0; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543 - 0). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va in primo luogo riaffermato il principio, condiviso dal Collegio, che esclude la possibilità di dedurre in sede di riesame avverso misure cautelari reali il difetto dell'elemento soggettivo del reato, salvo che lo stesso emerga íctu ocull (Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 0; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 0; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 0). Nel caso di specie, gli elementi indicati dal provvedimento impugnato, al contrario, convergono nella rappresentazione di una pluralità di indici tutti convergenti nella dimostrazione della mala fede del soggetto agente e, quindi, della consapevolezza - pur se acquisita successivamente come ipotizzato dal ricorrente - circa la provenienza delittuosa delle somme di denaro ricevute. In tal senso rilevano non solo le modalità di conclusione dei contratti preliminari, la sperequazione tra i valori dei beni considerati e quelli delle somme versate, le pattuizioni che prevedevano la definitiva acquisizione al patrimonio del promittente alienante delle somme versate, quale che fosse il titolo - caparra confirmatoria o acconti sul prezzo - , ma anche e soprattutto le singolari operazioni con cui avvenne la restituzione delle somme, con sospetto frazionamento in plurimi bonifici, con causale del tutto generica e in assenza di un patto contrattuale formalizzato, di risoluzione o recesso dai contratti preliminari, con versamenti eseguiti a favore di un terzo soggetto. Quanto, poi, alla lamentata omessa valutazione delle produzioni documentali relative sia agli esiti dei giudizi civili scaturiti in relazione ai contratti preliminari, sia alla dedotta esistenza di altro contratto preliminare stipulato dal Giacchetto in proprio, va rilevato che la natura lecita dei contratti preliminari è circostanza che non rileva nell'apprezzamento del fumus delicti, atteso che la condotta di riciclaggio ben può essere integrata mediante l'esecuzione di atti giuridici in sé leciti, che però assumono rilevanza penale per la finalizzazione che le parti imprimono allo strumento negoziale; quanto al contratto preliminare stipulato dal Giacchetto in proprio, non risulta alcuna evidenza che la dedotta "rescissione" contrattuale, da cui traevano origine le restituzioni delle somme oggetto dell'addebito, fosse riferita a quel contratto, mancando alcun elemento documentale di collegamento tra il negozio e la causa della sua risoluzione. Infine, egualmente irrilevante la circostanza che il conto corrente su cui furono eseguiti i bonifici per la restituzione delle somme fosse un rapporto bancario conosciuto dall'amministrazione giudiziaria, trattandosi comunque di operazione che - per la sostituzione del denaro operata - in astratto integra la condotta di riciclaggio.1.3. E' fondato il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha rigettato il motivo inerente la qualificazione delle somme sottoposte a sequestro preventivo, quale profitto del reato contestato, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio ritiene superato, sulla scorta dell'evoluzione interpretativa ad opera di più recenti statuizioni in cui sono state precisate le ragioni che ostano alla correlazione tra profitto del reato di riciclaggio e intero ammontare delle somme che abbiano formato oggetto delle condotte di sostituzione o trasferimento, finalizzate alla realizzazione dell'ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa. Il profitto del reato di riciclaggio, secondo la giurisprudenza a sezioni unite della Corte, è in primo luogo caratterizzato dal requisito della «pertinenzialità», intesa quale derivazione, in via immediata e diretta, dal reato che lo presuppone (delineandosi in tal modo una sorta di principio di "causalità" del reato rispetto al profitto: Sez. Unite, n. 9194 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707; Sez. Unite, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, in motivazione; Sez. Unite, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in motivazione; Sez. Unite, n. 41936 del 25/10/ 2005, Muci, Rv. 232164; Sez. Unite, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924; Sez. unite, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione). In applicazione di tale criterio ermeneutico, la giurisprudenza di legittimità individua la nozione di profitto del reato in ogni «mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica» (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 1754 del 14/09/2017, dep. 2018, Bentini, Rv. 271967 - 0); mutamento che può discendere sia dal conseguimento di beni appresi direttamente dall'imputato attraverso la commissione del reato, sia dalla realizzazione di «ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa" (Sez. unite, n. 2014 del 30/01/2014, Gubert, nella motivazione). La particolare struttura normativa del delitto di riciclaggio, e il suo ineludibile collegamento storico funzionale con il reato presupposto, impongono all'interprete di individuare il profitto del reato di riciclaggio (e, conseguentemente, la misura delle misure cautelari reali e delle confische previste ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen.) collocandosi nella prospettiva dell'autore del reato e degli incrementi patrimoniali (così come descritti secondo le direttrici generali su ricordate) che trovano origine diretta nella realizzazione delle condotte tipiche del reato e che l'autore del riciclaggio (e non anche l'autore del reato presupposto) realizza mediante la commissione del reato. Va ricordato, infatti, che non può farsi ricorso al principio solidaristico per disporre la confisca, nei confronti dell'autore del reato di riciclaggio, del profitto conseguito dall'autore del reato presupposto (nell'ipotesi di riciclaggio di somme di provenienza illecita, appunto l'ammontare delle somme "ripulite"), in difetto del presupposto giuridico che legittima l'applicazione di quel principio (ossia, il concorso fra i due autori dei diversi reati). Dovrà, dunque, procedersi a individuare quale sia l'incremento patrimoniale realizzato direttamente dall'autore del reato di riciclaggio (ordinariamente, il "prezzo del reato") e in relazione a tale profitto (che potrebbe coincidere anche nel solo prezzo o provento del reato) disporre la confisca, risultando contrario ai principi generali che la confisca (anche per equivalente) avente ad oggetto l'intero profitto o prodotto del reato di riciclaggio debba essere fatta gravare sul solo responsabile del delitto di riciclaggio (poiché quel vantaggio non può dirsi frutto di un'attività posta, in senso tecnico giuridico, in concorso tra l'autore del reato presupposto e l'autore del riciclaggio). Sulla scorta di tali argomenti, si è quindi statuito che la confisca per equivalente del profitto del reato di riciclaggio, «è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato» (Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, dep. 2022, Rini, Rv. 282519 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029 - 0; Sez. 2, n. 22020 del 10/04/2019, Scimone, Rv. 276501 - 0). Nel caso in esame, secondo la ricostruzione fornita dal provvedimento genetico con cui è stato disposto il sequestro preventivo e dall'ordinanza impugnata (v. pag. 11), le somme in considerazione avrebbero rappresentato la remunerazione del capitale che l'autore del reato presupposto aveva trasferito all'odierno ricorrente (mediante l'impiego in iniziative edilizie suscettibili di realizzazione di profitti) con la finalità dissimulatoria propria del delitto di riciclaggio; la restituzione di quell'ammontare di denaro, dunque, non corrisponde al vantaggio patrimoniale conseguito dall'autore del reato di riciclaggio, bensì a quello realizzato dall'autore del reato presupposto. 2. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto su ricordati; il che impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo che, rivalutando il complesso degli elementi raccolti nel corso delle indagini, verificherà se e in quale misura il profitto realizzato dal ricorrente, secondo i canoni indicati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, sia compreso o corrisponda al valore delle somme oggetto di sequestro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impu