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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15458/2022

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CESARONI Ano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/09/2020 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza e la rifusione delle spese sostenute nel grado come da note allegate; Letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nard, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in data 07/11/2012, con la quale CESARONI Ano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (capo A), e di CORAZZIN Luana (capo B), nonché al risarcimento dei danni subiti dai predetti, costituitisi parte civile.

In particolare, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo B) per tardività della querela, con conseguente revoca delle relative statuizioni civili; ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo A), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; ha ridotto l'importo della condanna al risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il CESARONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta difensiva di estromissione della parte civile.

Si censura la mancata declaratoria di nullità della costituzione, avvenuta mediante notifica dell'atto senza previo deposito in Cancelleria.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A).

Si deduce che il termine prescrizionale doveva essere calcolato a far data dalla percezione, da parte del ricorrente, della provvigione relativa ai contratti firmati dalle [OSCURATO:PERSONA] (novembre 2004): termine che pertanto doveva ritenersi interamente decorso alla data di emissione della sentenza di primo grado.

Si precisa, al riguardo, che i ratei mensili di pagamento erano stati incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta del tutto estranea al processo.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di essersi resa conto di essere stata truffata già nel gennaio 2006 (con conseguente irrilevanza delle ulteriori indagini svolte dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA]).

2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento, avendo il CESARONI svolto la sua attività due anni prima che la [OSCURATO:PERSONA] si dimettesse dal proprio posto di lavoro per effettuare il tirocinio.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando che la nullità del decreto di citazione a giudizio non comporta la nullità della costituzione di parte civile, che l'eccezione di prescrizione era infondata trattandosi di truffa a consumazione prolungata, e che quella relativa alla tardività della querela aveva connotazioni meramente reiterative.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore delle parti civili insiste per la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di lite.5.

Con memoria di replica, il difensore del CESARONI insiste per l'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni relative al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è il primo motivo.

Alle considerazioni svolte dalla Corte d'Appello in ordine alla mancanza di una disposizione che sanzioni con la nullità la notifica della costituzione di parte civile senza previo deposito in Cancelleria, deve aggiungersi l'ulteriore rilievo - che assume anzi valenza preliminare e dirimente - basato sulla già avvenuta costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare, in relazione alla quale la difesa non risulta aver formulato eccezioni di sorta.

Viene allora in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 11783 del 19/11/2010, dep. 2011, Palmieri, Rv. 249976).

Si tratta di un principio che può, ed anzi deve a fortiori trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al P.M. fu disposta dal G.u.p., ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., dovendo procedersi con citazione diretta.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, volto a far retroagire la consumazione del reato di cui al capo A) al momento in cui il CESARONI ebbe a percepire la provvigione relativa ai contratti firmati dalle [OSCURATO:PERSONA], e a far ritenere interamente decorso il termine prescrizionale già prima della sentenza di primo grado.

Deve invero osservarsi, al riguardo, che la Corte territoriale ha del tutto condivisibilmente applicato, alla fattispecie in esame, i principi affermati da questa Suprema Corte in tema di truffa a consumazione prolungata, secondo i quali la prescrizione inizia a decorrere al momento della cessazione della permanenza (nella specie, alla data del pagamento dell'ultima rata del corso frequentato dalle [OSCURATO:PERSONA]): a nulla rilevando il fatto che il contributo concorsuale del CESARONI è stato concordemente individuato, da parte dei giudici di merito, nel momento delle trattative e della conclusione dei contratti.

3. Meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è anche il terzo motivo.La Corte d'Appello, non diversamente dal Tribunale, ha inteso distinguere tra la situazione di mero sospetto in cui poteva essere caduta la [OSCURATO:PERSONA] dopo essersi consultata con una collega di tirocinio, e la ragionevole consapevolezza dell'inganno perpetrato a proprio danno (necessaria per la decorrenza del termine per la proposizione della querela.

Cfr. sul punto Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01, secondo la quale «il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva»).

Del tutto ragionevole, in tale prospettiva, appare quindi l'individuazione del dies a quo nel momento della ricezione della lettera redatta dal responsabile dell'ufficio provinciale per il personale delle scuole materne, appositamente interpellato, con la quale veniva comunicato alle odierne parti civili che il titolo rilasciato dall'istituto CORTIVO era privo di valore legale (cfr. il punto 3 della sentenza impugnata, nonché, più diffusamente, pag. 9 della sentenza di primo grado).

4. Ad analoghe conclusioni deve altresì pervenirsi quanto al residuo ordine di censure.

Anche in questo caso, i giudici di merito sono stati concordi nell'evidenziare il danno subito dalle persone offese, costituito in un caso dalla necessità di licenziarsi dal lavoro per non perdere il tirocinio, e, nell'altro, dalle spese vive sostenute e dalla perdita di occasioni di formazione e lavoro più proficue: del tutto immune da censure risulta poi l'individuazione di un nesso causale tra le predette voci e la condotta del CESARONI, che ebbe a rassicurare le parti civili in ordine al riconoscimento del titolo sia nel settore privato che in quello pubblico, sollecitando l'immediata sottoscrizione del contratto (cfr. il punto 3 della sentenza impugnata, e pag. 2-3 della sentenza di primo grado).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CESARONI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

L'imputato deve essere inoltre condannato al rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili nel presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in Euro 5.200, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi Euro 5.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CESARONI Ano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/09/2020 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza e la rifusione delle spese sostenute nel grado come da note allegate; Letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nard, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in data 07/11/2012, con la quale CESARONI Ano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (capo A), e di CORAZZIN Luana (capo B), nonché al risarcimento dei danni subiti dai predetti, costituitisi parte civile. In particolare, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo B) per tardività della querela, con conseguente revoca delle relative statuizioni civili; ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo A), essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; ha ridotto l'importo della condanna al risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il CESARONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta difensiva di estromissione della parte civile. Si censura la mancata declaratoria di nullità della costituzione, avvenuta mediante notifica dell'atto senza previo deposito in Cancelleria. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A). Si deduce che il termine prescrizionale doveva essere calcolato a far data dalla percezione, da parte del ricorrente, della provvigione relativa ai contratti firmati dalle [OSCURATO:PERSONA] (novembre 2004): termine che pertanto doveva ritenersi interamente decorso alla data di emissione della sentenza di primo grado. Si precisa, al riguardo, che i ratei mensili di pagamento erano stati incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta del tutto estranea al processo. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di essersi resa conto di essere stata truffata già nel gennaio 2006 (con conseguente irrilevanza delle ulteriori indagini svolte dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA]). 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento, avendo il CESARONI svolto la sua attività due anni prima che la [OSCURATO:PERSONA] si dimettesse dal proprio posto di lavoro per effettuare il tirocinio. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando che la nullità del decreto di citazione a giudizio non comporta la nullità della costituzione di parte civile, che l'eccezione di prescrizione era infondata trattandosi di truffa a consumazione prolungata, e che quella relativa alla tardività della querela aveva connotazioni meramente reiterative. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore delle parti civili insiste per la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di lite.5. Con memoria di replica, il difensore del CESARONI insiste per l'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni relative al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è il primo motivo. Alle considerazioni svolte dalla Corte d'Appello in ordine alla mancanza di una disposizione che sanzioni con la nullità la notifica della costituzione di parte civile senza previo deposito in Cancelleria, deve aggiungersi l'ulteriore rilievo - che assume anzi valenza preliminare e dirimente - basato sulla già avvenuta costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare, in relazione alla quale la difesa non risulta aver formulato eccezioni di sorta. Viene allora in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 11783 del 19/11/2010, dep. 2011, Palmieri, Rv. 249976). Si tratta di un principio che può, ed anzi deve a fortiori trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al P.M. fu disposta dal G.u.p., ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., dovendo procedersi con citazione diretta. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, volto a far retroagire la consumazione del reato di cui al capo A) al momento in cui il CESARONI ebbe a percepire la provvigione relativa ai contratti firmati dalle [OSCURATO:PERSONA], e a far ritenere interamente decorso il termine prescrizionale già prima della sentenza di primo grado. Deve invero osservarsi, al riguardo, che la Corte territoriale ha del tutto condivisibilmente applicato, alla fattispecie in esame, i principi affermati da questa Suprema Corte in tema di truffa a consumazione prolungata, secondo i quali la prescrizione inizia a decorrere al momento della cessazione della permanenza (nella specie, alla data del pagamento dell'ultima rata del corso frequentato dalle [OSCURATO:PERSONA]): a nulla rilevando il fatto che il contributo concorsuale del CESARONI è stato concordemente individuato, da parte dei giudici di merito, nel momento delle trattative e della conclusione dei contratti. 3. Meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è anche il terzo motivo.La Corte d'Appello, non diversamente dal Tribunale, ha inteso distinguere tra la situazione di mero sospetto in cui poteva essere caduta la [OSCURATO:PERSONA] dopo essersi consultata con una collega di tirocinio, e la ragionevole consapevolezza dell'inganno perpetrato a proprio danno (necessaria per la decorrenza del termine per la proposizione della querela. Cfr. sul punto Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01, secondo la quale «il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva»). Del tutto ragionevole, in tale prospettiva, appare quindi l'individuazione del dies a quo nel momento della ricezione della lettera redatta dal responsabile dell'ufficio provinciale per il personale delle scuole materne, appositamente interpellato, con la quale veniva comunicato alle odierne parti civili che il titolo rilasciato dall'istituto CORTIVO era privo di valore legale (cfr. il punto 3 della sentenza impugnata, nonché, più diffusamente, pag. 9 della sentenza di primo grado). 4. Ad analoghe conclusioni deve altresì pervenirsi quanto al residuo ordine di censure. Anche in questo caso, i giudici di merito sono stati concordi nell'evidenziare il danno subito dalle persone offese, costituito in un caso dalla necessità di licenziarsi dal lavoro per non perdere il tirocinio, e, nell'altro, dalle spese vive sostenute e dalla perdita di occasioni di formazione e lavoro più proficue: del tutto immune da censure risulta poi l'individuazione di un nesso causale tra le predette voci e la condotta del CESARONI, che ebbe a rassicurare le parti civili in ordine al riconoscimento del titolo sia nel settore privato che in quello pubblico, sollecitando l'immediata sottoscrizione del contratto (cfr. il punto 3 della sentenza impugnata, e pag. 2-3 della sentenza di primo grado). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CESARONI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. L'imputato deve essere inoltre condannato al rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili nel presente grado di giudizio, spese che si liquidano complessivamente in Euro 5.200, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi Euro 5.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso