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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 luglio 2021

Cassazione n. 09994/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 26 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti gli stupefacenti, esclusq,l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e rideterminato la pena complessiva in sedici anni di reclusione.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe: -) partecipato in qualità di capo, promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, operante fino al 5 luglio 2017 (capo b); -) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), nel dicembre 2016 (capo d); -) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), a decorrere dal 23 gennaio 2017 (capo e); -) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana) ed hashish, in data 11 febbraio 2017 (capo f); -) acquistato fucili e pistole con relativo munizionamento, nonché giubbotti anti-proiettile, per equipaggiare tra le 10 e le 15 persone, nel dicembre 2016 (capo g).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto a specifiche doglianze proposte con l'atto di appello.

Si precisa che sono rimasti senza risposta i rilievi concernenti: -) la mancata prova di conversazioni tra il supposto sodale [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, risultando, al più, contatti e colloqui tra il precisato Lauritano ed un non identificato "Gennaro"; -) il mancato riconoscimento fotografico o personale dell'attuale ricorrente da parte di Lauritano; -) l'assenza di elementi da cui desumere la riferibilità dell'utenza telefonica intestata a «Genny il grande», presente nella rubrica di Lauritano, all'attuale ricorrente, in quanto non risultata intestata o in uso al medesimo; -) l'inconcludenza dell'indizio costituito dalla geolocalizzazione dell'auto di Lauritano in una via in cui abita una zia dell'attuale ricorrente; -) il difetto di accertamenti in ordine ai legami di parentela tra l'attuale ricorrente, il deceduto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene gli stessi siano stati poi ritenuti partecipi di un gruppo a base familiare.

Si osserva, inoltre, che è stata valorizzata la chiamata in correità di Lauritano, sebbene le sue dichiarazioni siano generiche, palesemente inattendibili e non supportate da riscontri estrinseci.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione del ruolo del ricorrente come capo, organizzatore e promotore dell'associazione.Si deduce che la sentenza impugnata ripropone l'identica motivazione della decisione di primo grado, nonostante le puntuali censure formulate con l'atto di gravame.

Si rappresenta che, come evidenziato nell'atto di appello, non è emerso alcun elemento utile a sostegno dell'attribuibilità al ricorrente del ruolo di capo, organizzatore o promotore può inferirsi dai risultati delle intercettazioni, e non è certo significativo il tono ritenuto "rispettoso" e "deferente" dei messaggi vocali inviati da [OSCURATO:PERSONA] al tale "Gennaro".

Si evidenzia, inoltre, che il ruolo di organizzatore, secondo la giurisprudenza spetta a chi svolge un compito non limitato all'avvio dell'impresa criminale, ma continuativo nel corso della durata di questa (si cita Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011).

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi d), e) e f).

Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato, per affermare la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, circostanze scarsamente concludenti, quali: -) un controllo di [OSCURATO:PERSONA] a Malaga con il figlio del ricorrente; -) la geolocalizzazione dell'automobile di Lauritano nella via dove abitava la zia del ricorrente; -) conversazioni telefoniche tra Lauritano ed una persona non identificata, e solo in alcune occasioni appellata come «Gennaro».

Si precisa che il ricorrente non ha mai abitato presso l'abitazione della zia, nei cui paraggi è stata localizzata l'auto di Lauritano. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di armi.

Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la prospettazione difensiva secondo cui la trattativa era, in realtà, una mera millanteria di [OSCURATO:PERSONA].

Si precisa, poi, che gli elementi sono stati desunti da due conversazioni, una intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e Toriello, l'altra tra Toriello e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si parla confusamente dell'interesse di un tale «Gennaro» all'acquisto di armi per 10 o 15 persone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di armi, mentre è inammissibile nel resto.

10. In parte manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, e in parte prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l'insussistenza o scarsa concludenza degli indizi, e l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La sentenza impugnata ha esposto analiticamente gli elementi da cui ha desunto l'appartenenza dell'attuale ricorrente ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

La Corte d'appello premette che l'individuazione dell'organizzazione criminale è avvenuta a seguito delle intercettazioni, effettuate dal novembre 2016, di conversazioni telefoniche e tra presenti nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini perché coinvolto in operazioni di traffico internazionale di stupefacenti.

Segnala, inoltre, che, a seguito delle intercettazioni, la polizia giudiziaria, mediante attività di osservazione, ha constatato che il 26 novembre 2016, Lauritano, giunto in Spagna, a Malaga, via aereo, è stato prelevato in aeroporto da [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'attuale ricorrente, a bordo di un'auto a questi intestata e trasferito nel residence "[OSCURATO:PERSONA]", in uso ai due Annunziata e a [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge, ancora, che Lauritano, al momento del suo arresto, in data 11 febbraio 2017, avvenuto mentre egli era appena tornato dall'Olanda ed era in possesso di oltre 50 kg. di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) (fatto di cui al capo f), ha ammesso di aver effettuato il trasporto di droga su incarico di «Genny il grande», ossia [OSCURATO:PERSONA], e di «Genny il piccolo», ossia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, poi, rappresenta che le conversazioni intercettate consentono di ritenere accertate anche altre condotte di importazione di marijuana dall'Olanda in Italia, ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con Lauritano ed altre persone, e precisamente per un quantitativo non inferiore a 11,00 kg. nel dicembre 2016 (capo d), e per un quantitativo pari a 13,00 kg., a decorrere dal 23 gennaio 2017 (capo e), nonché una trattativa concernente l'acquisto di fucili, pistole e giubbotti antiproiettili (capo f).

In particolare, rileva: -) con riferimento alla importazione di droga di cui al capo d), che «Gennaro», in ragione della scarsa qualità della marijuana, aveva ordinato a Lauritano e a [OSCURATO:PERSONA] di restituire la droga al fornitore olandese; -) con riferimento all'importazione della marijuana di cui al capo e), che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato direttamente la droga in Olanda, si erano rivolti a Lauritano per farla trasportare in Italia, e quest'ultimo era andato a Novara per incaricare dell'incombenza [OSCURATO:PERSONA].

Precisa, poi, con riferimento al fatto di cui al capo e), che l'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] di colui il quale aveva ordinato l'importazione risulta dalle conversazioni, dai messaggi e dai pedinamenti effettuati.

A tal fine, sottolinea che [OSCURATO:PERSONA]: -) la mattina del 21 gennaio 2017, diceva a «Gennaro» che si sarebbe recato «dalla zia» tra le 11,00 e le 11,30, e la sua autovettura, alle ore 11,14 di quel giorno, era rinvenuta nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], effettivamente intestata alla zia dell'attuale ricorrente; -) il pomeriggio del medesimo 21 gennaio 2017, alle ore 16,02, scriveva in un messaggio di doversi recare da «Gennaro», e, poi, alle ore 16,30, raggiungeva con la propria auto l'abitazione dell'Annunziata, scendeva dal veicolo in corrispondenza di tale immobile e vi si tratteneva per circa 30 minuti; - ) il 22 gennaio 2017, informava con messaggio vocale «Gennaro» del ritardo del viaggio di [OSCURATO:PERSONA] verso Napoli per problemi di maltempo; -) al termine del viaggio, l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] veniva controllato dalle forze dell'ordine presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA] e solito luogo di incontro del gruppo.

Ancora, la Corte distrettualejrilevato che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] non risulta mossa da motivi di rancore o di opportunità, e trova molteplici e puntuali riscontri nelle attività di intercettazione e di pedinamento; aggiunge che non sono state indicate neppure spiegazioni alternative delle soste di Lauritano presso l'abitazione intestata alla zia di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva, in particolare, che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto interessato all'importazione della droga di cui al capo f) risalta con chiarezza dalle conversazioni intercettate, perché Lauritano definisce ad un interlocutore «Gennaro, il fratello di Michele ... che poi sarebbe il cognato» (alludendo a [OSCURATO:PERSONA], il quale in più occasioni si presenta come il "fratello" di Gennaro), e poi dice che lo stesso ha un nipote che «si chiama anche lui Gennaro» (ossia [OSCURATO:PERSONA]).

Precisa, inoltre, che la mancata acquisizione di specifica documentazione all'ufficio anagrafe in ordine ai rapporti tra l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] è scarsamente significativa, atteso il chiaro contenuto delle conversazioni intercettate.

2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata risultano immuni da censure.

Occorre osservare, innanzitutto, che la Corte d'appello ha spiegato sulla base di elementi congrui perché deve ritenersi che la programmazione e direzione delle operazioni di importazione dello stupefacente siano riferibili a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i rapporti tra l'attuale ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] sono giudicati provati non solo sulla base delle conversazioni intercettate o delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche in considerazione degli esiti delle attività di controllo e di pedinamento effettuate dalla polizia giudiziaria: si considerino il viaggio ed il soggiorno di Lauritano a Malaga il 26 novembre 2016, e i plurimi accessi del medesimo presso l'abitazione intestata alla zia del ricorrente.

In questo contesto, poi, è ragionevole ritenere estremamente concludenti anche i riferimenti di tipo personale nelle conversazioni intercettate, come quello a 7 1 P 1./ L; ^ / «Gennaro, il fratello di Michele ... che poi sarebbe il cognato» ([OSCURATO:PERSONA], il quale in più occasioni si presenta come il "fratello" di Gennaro), o quello al nipote che «si chiama anche lui Gennaro» (ossia [OSCURATO:PERSONA]).

A fronte di tali dati, i rilievi critici del ricorso sulla identificazione del «Gennaro» o sul significato della geolocalizzazione dell'auto di Lauritano, o sull'assenza di specifica documentazione in ordine ai rapporti di parentela o affinità tra l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non evidenziano lacune o manifeste illogicità nella ricostruzione dei fatti, e si presentano, piuttosto, come elementi utilizzati per proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ossia un'operazione non consentita in sede di legittimità.

Le censure sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poi, sono del tutto prive di specificità, perché non indicano per quali ragioni l'apprezzamento della Corte d'appello deve ritenersi viziato.

In particolare, non conferenti sono i rilievi precedentemente indicati in ordine alla identificazione del «Gennaro» o alla geolocalizzazione dell'auto di Lauritano, o all'assenza di specifica documentazione in ordine ai rapporti di parentela o affinità tra l'attuale ricorrente ed i sodali, perché altrimenti si giungerebbe a concludere che le dichiarazioni del chiamante in reità, per essere utilizzate come prova, debbano essere supportate non da elementi di riscontro, bensì da prove autosufficienti.

Una volta ritenuto l'attuale ricorrente responsabile dei fatti materiali di cui si è detto, risulta corretta la sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

In effetti, l'accertata collaborazione concorsuale in reiterate importazioni di rilevanti quantitativi di droga dall'Olanda verso l'Italia in un periodo di tempo ristretto, e la disponibilità di Lauritano - desunta dalle conversazioni intercettate - di assicurare a [OSCURATO:PERSONA] ed alle persone vicine allo stesso non solo forniture di sostanze psicotrope, ma anche restituzioni di merce "scadente" e trasporti di partite di stupefacenti acquistate per altri canali sono elementi da cui non è manifestamente illogico desumere sia l'esistenza di un'organizzazione finalizzata al narcotraffico, sia la partecipazione del medesimo Annunziata a tale sodalizio.

3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'attribuzione all'attuale ricorrente del ruolo di capo, organizzatore e promotore dell'associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l'insussistenza di elementi utili, e l'irrilevanza dell'atteggiamento "rispettoso" di Lauritano.

La sentenza impugnata rappresenta che il ruolo di capo dell'attuale ricorrente risalta dai suoi rapporti con Lauritano.

Si sottolinea, precisamente, che Lauritano, sebbene curasse operazioni di importazione di droga estremamente significative, ed abbia avuto margini di autonomia operativa nella gestione dei rapporti con il corriere, come ad esempio emerge con riferimento all'episodio di cui al capo e), comunque rispondeva puntualmente e personalmente a [OSCURATO:PERSONA], tanto da recarsi ripetutamente, e più volte al giorno, a casa dello stesso.

La conclusione esposta dalla Corte d'appello è corretta, perché valorizza la sistematicità con la quale l'attuale ricorrente dava "ordini" in relazione alle condotte da tenere relativamente alle importanti operazioni di importazione di droga dall'estero.

Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (così, per tutte, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256-01, e Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela, Rv. 242032-01).

4. In parte manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, e in parte prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per i reati di importazione della sostanza stupefacente di cui ai capi d), e) e f), deducendo l'insussistenza o scarsa concludenza degli indizi.

In proposito, è sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza ai §§ 2.1 e 2.2, poiché le censure concernenti l'affermazione di responsabilità per i reati fine ripropongono quelle evidenziate in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. 5.

Fondate, invece, sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per l'acquisto delle armi di cui al capo f), deducendo che le conversazioni poste a base della pronuncia sono confuse e, comunque, contengono mere millanterie.

5.1. La Corte d'appello ritiene che le risultanze delle intercettazioni diano compiuta dimostrazione di serie, puntuali ed avanzate trattative per l'acquisto delle armi di cui al capo f).

La sentenza impugnata richiama, segnatamente, due conversazioni, una tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 23 dicembre 2016, e l'altra tra il precisato Lauritano e [OSCURATO:PERSONA], in data 29 dicembre 2016.

Rappresenta, in particolare, che, nella prima conversazione, Toriello aveva detto a Lauritano di avere la disponibilità, quale intermediario, di armi di ben precise tipologie («pistole sette penna, glock, fucili Kalashnikov, proiettili e giubbini antiproiettile»), indicando i quantitativi che avrebbe potuto consegnare e i prezzi applicati, inviandogli pure specifico materiale fotografico illustrativo.

Evidenzia, 7 LL" poi, che la seconda conversazione faceva emergere la volontà di Lorenzetti di procurarsi armi da fuoco, e l'esistenza di una trattativa seria e ben avviata tra Lauritano ed Annunziata, per l'acquisto di «un corredo per 10/15 persone».

5.2. La riferita conclusione presenta aspetti di criticità sia in relazione ai criteri logici applicati per la ricostruzione del fatto, sia con riguardo alla qualificazione giuridica del medesimo.

Innanzitutto, la sentenza impugnata non spiega né perché le trattative tra Lauritano e Toriello fossero in fase di concretizzazione, posto che il secondo è indicato come un mero intermediario, né, soprattutto, perché Lauritano abbia agito su specifico impulso o richiesta dell'odierno ricorrente, attesa l'estraneità del medesimo dalle conversazioni ritenute rilevanti.

In secondo luogo, non risultano compiutamente indicati i presupposti per la configurabilità dei reati di cui agli artt. 9, 10 e 14 legge n. 497 del 1974.

Va immediatamente rilevato che la ricostruzione dei fatti esposta dalla sentenza impugnata è incompatibile con le fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, poiché non è indicato che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito la detenzione delle armi e munizioni di cui all'imputazione, e tanto meno che le abbia portate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 9 cit., poi, occorre precisare.

Invero, la fattispecie in esame ha ad oggetto la condotta di «[c]hiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta».

Di conseguenza, la condotta costituita dallo svolgimento di una trattativa per l'acquisto di armi dal lato del potenziale acquirente non costituisce "fabbricazione" o "introduzione nello Stato" o "messa in vendita" o "cessione" o "raccolta" di armi.

Né la condotta di chi tratta per acquistare armi sembra poter integrare un contributo concorsuale "atipico" ex art. 110 cod. pen. nella condotta di "messa in vendita", nella quale può essere sussunto il comportamento di chi tratta per vendere armi, posto che l'art. 9 cit. attribuisce autonomo rilievo all'attività di «raccolta» di queste.

Appare infatti ragionevole ritenere che l'art. 9 legge n. 497 del 1974, accomunando e parificando sotto il profilo sanzionatorio diverse condotte, alcune delle quali in evidente rapporto di progressione tra loro, come quelle di "messa in vendita" e di "cessione", e collegandole tutte con le congiunzioni «o» e «ovvero», abbia istituito una norma a più fattispecie, ciascuna delle quali alternativa alle altre, anche al fine di evitare una irrazionale proliferazione di titoli di responsabilità.

E l'instaurazione, da parte del potenziale acquirente, di una trattativa diretta ad acquistare armi da guerra o tipo guerra, o parti di essere, o di munizioni o di esplosivi o altri congegni micidiali, quando connotata da concreta idoneità a procurare le stesse e commessa con atti inequivoci, risulta sussumibile nella fattispecie del tentativo di raccolta di armi, a norma del combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 9 legge n. 497 del 1974 (cfr. per la configurabilità del tentativo del reato di cui all'art. 9 legge n. 497 del 1974, sia pure con riferimento alla fattispecie di fabbricazione, Sez. 1, n. 607 del 05/10/1983, dep. 1984, Rotondi, Rv. 162247-01).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo g) per nuovo giudizio, mentre nel resto il ricorso è inammissibile.

Ne discende l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità per i reati di: -) partecipazione, in qualità di capo, promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, operante fino al 5 luglio 2017 (capo b); -) acquisto, detenzione e trasporto dall'Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), nel dicembre 2016 (capo d); -) acquisto, detenzione .e trasporto dall'Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), a decorrere dal 23 gennaio 2017 (capo e); -) acquisto, detenzione e trasporto dall'Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana) ed hashish, in data 11 febbraio 2017 (capo f).

Ne discende, inoltre, l'esecutività delle pene inflitte per i reati appena indicati, come determinate in motivazione dalla sentenza impugnata, stante l'indipendenza di esse rispetto all'esito del giudizio relativo al reato per il quale è disposto l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, invece, accerterà se le trattative per l'acquisto delle armi di cui al capo g), siano riferibili all'imputato, ed abbiano raggiunto un livello di serietà tale da integrare atti idonei diretti in modo non equivoco a fare raccolta delle precisate armi, all'esito di una compiuta valutazione di tutte le risultanze istruttorie disponibili, sì da determinare la configurabilità della fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 9 legge n. 497 del 1974.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo g), con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 26 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti gli stupefacenti, esclusq,l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e rideterminato la pena complessiva in sedici anni di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe: -) partecipato in qualità di capo, promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, operante fino al 5 luglio 2017 (capo b); -) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), nel dicembre 2016 (capo d); -) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), a decorrere dal 23 gennaio 2017 (capo e); -) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana) ed hashish, in data 11 febbraio 2017 (capo f); -) acquistato fucili e pistole con relativo munizionamento, nonché giubbotti anti-proiettile, per equipaggiare tra le 10 e le 15 persone, nel dicembre 2016 (capo g). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto a specifiche doglianze proposte con l'atto di appello. Si precisa che sono rimasti senza risposta i rilievi concernenti: -) la mancata prova di conversazioni tra il supposto sodale [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, risultando, al più, contatti e colloqui tra il precisato Lauritano ed un non identificato "Gennaro"; -) il mancato riconoscimento fotografico o personale dell'attuale ricorrente da parte di Lauritano; -) l'assenza di elementi da cui desumere la riferibilità dell'utenza telefonica intestata a «Genny il grande», presente nella rubrica di Lauritano, all'attuale ricorrente, in quanto non risultata intestata o in uso al medesimo; -) l'inconcludenza dell'indizio costituito dalla geolocalizzazione dell'auto di Lauritano in una via in cui abita una zia dell'attuale ricorrente; -) il difetto di accertamenti in ordine ai legami di parentela tra l'attuale ricorrente, il deceduto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene gli stessi siano stati poi ritenuti partecipi di un gruppo a base familiare. Si osserva, inoltre, che è stata valorizzata la chiamata in correità di Lauritano, sebbene le sue dichiarazioni siano generiche, palesemente inattendibili e non supportate da riscontri estrinseci. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione del ruolo del ricorrente come capo, organizzatore e promotore dell'associazione.Si deduce che la sentenza impugnata ripropone l'identica motivazione della decisione di primo grado, nonostante le puntuali censure formulate con l'atto di gravame. Si rappresenta che, come evidenziato nell'atto di appello, non è emerso alcun elemento utile a sostegno dell'attribuibilità al ricorrente del ruolo di capo, organizzatore o promotore può inferirsi dai risultati delle intercettazioni, e non è certo significativo il tono ritenuto "rispettoso" e "deferente" dei messaggi vocali inviati da [OSCURATO:PERSONA] al tale "Gennaro". Si evidenzia, inoltre, che il ruolo di organizzatore, secondo la giurisprudenza spetta a chi svolge un compito non limitato all'avvio dell'impresa criminale, ma continuativo nel corso della durata di questa (si cita Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011). 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi d), e) e f). Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato, per affermare la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, circostanze scarsamente concludenti, quali: -) un controllo di [OSCURATO:PERSONA] a Malaga con il figlio del ricorrente; -) la geolocalizzazione dell'automobile di Lauritano nella via dove abitava la zia del ricorrente; -) conversazioni telefoniche tra Lauritano ed una persona non identificata, e solo in alcune occasioni appellata come «Gennaro». Si precisa che il ricorrente non ha mai abitato presso l'abitazione della zia, nei cui paraggi è stata localizzata l'auto di Lauritano. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di armi. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la prospettazione difensiva secondo cui la trattativa era, in realtà, una mera millanteria di [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa, poi, che gli elementi sono stati desunti da due conversazioni, una intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e Toriello, l'altra tra Toriello e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si parla confusamente dell'interesse di un tale «Gennaro» all'acquisto di armi per 10 o 15 persone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di armi, mentre è inammissibile nel resto. 10. In parte manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, e in parte prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l'insussistenza o scarsa concludenza degli indizi, e l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La sentenza impugnata ha esposto analiticamente gli elementi da cui ha desunto l'appartenenza dell'attuale ricorrente ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. La Corte d'appello premette che l'individuazione dell'organizzazione criminale è avvenuta a seguito delle intercettazioni, effettuate dal novembre 2016, di conversazioni telefoniche e tra presenti nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini perché coinvolto in operazioni di traffico internazionale di stupefacenti. Segnala, inoltre, che, a seguito delle intercettazioni, la polizia giudiziaria, mediante attività di osservazione, ha constatato che il 26 novembre 2016, Lauritano, giunto in Spagna, a Malaga, via aereo, è stato prelevato in aeroporto da [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'attuale ricorrente, a bordo di un'auto a questi intestata e trasferito nel residence "[OSCURATO:PERSONA]", in uso ai due Annunziata e a [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge, ancora, che Lauritano, al momento del suo arresto, in data 11 febbraio 2017, avvenuto mentre egli era appena tornato dall'Olanda ed era in possesso di oltre 50 kg. di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) (fatto di cui al capo f), ha ammesso di aver effettuato il trasporto di droga su incarico di «Genny il grande», ossia [OSCURATO:PERSONA], e di «Genny il piccolo», ossia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, poi, rappresenta che le conversazioni intercettate consentono di ritenere accertate anche altre condotte di importazione di marijuana dall'Olanda in Italia, ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con Lauritano ed altre persone, e precisamente per un quantitativo non inferiore a 11,00 kg. nel dicembre 2016 (capo d), e per un quantitativo pari a 13,00 kg., a decorrere dal 23 gennaio 2017 (capo e), nonché una trattativa concernente l'acquisto di fucili, pistole e giubbotti antiproiettili (capo f). In particolare, rileva: -) con riferimento alla importazione di droga di cui al capo d), che «Gennaro», in ragione della scarsa qualità della marijuana, aveva ordinato a Lauritano e a [OSCURATO:PERSONA] di restituire la droga al fornitore olandese; -) con riferimento all'importazione della marijuana di cui al capo e), che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato direttamente la droga in Olanda, si erano rivolti a Lauritano per farla trasportare in Italia, e quest'ultimo era andato a Novara per incaricare dell'incombenza [OSCURATO:PERSONA]. Precisa, poi, con riferimento al fatto di cui al capo e), che l'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] di colui il quale aveva ordinato l'importazione risulta dalle conversazioni, dai messaggi e dai pedinamenti effettuati. A tal fine, sottolinea che [OSCURATO:PERSONA]: -) la mattina del 21 gennaio 2017, diceva a «Gennaro» che si sarebbe recato «dalla zia» tra le 11,00 e le 11,30, e la sua autovettura, alle ore 11,14 di quel giorno, era rinvenuta nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], effettivamente intestata alla zia dell'attuale ricorrente; -) il pomeriggio del medesimo 21 gennaio 2017, alle ore 16,02, scriveva in un messaggio di doversi recare da «Gennaro», e, poi, alle ore 16,30, raggiungeva con la propria auto l'abitazione dell'Annunziata, scendeva dal veicolo in corrispondenza di tale immobile e vi si tratteneva per circa 30 minuti; - ) il 22 gennaio 2017, informava con messaggio vocale «Gennaro» del ritardo del viaggio di [OSCURATO:PERSONA] verso Napoli per problemi di maltempo; -) al termine del viaggio, l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] veniva controllato dalle forze dell'ordine presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA] e solito luogo di incontro del gruppo. Ancora, la Corte distrettualejrilevato che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] non risulta mossa da motivi di rancore o di opportunità, e trova molteplici e puntuali riscontri nelle attività di intercettazione e di pedinamento; aggiunge che non sono state indicate neppure spiegazioni alternative delle soste di Lauritano presso l'abitazione intestata alla zia di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, in particolare, che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto interessato all'importazione della droga di cui al capo f) risalta con chiarezza dalle conversazioni intercettate, perché Lauritano definisce ad un interlocutore «Gennaro, il fratello di Michele ... che poi sarebbe il cognato» (alludendo a [OSCURATO:PERSONA], il quale in più occasioni si presenta come il "fratello" di Gennaro), e poi dice che lo stesso ha un nipote che «si chiama anche lui Gennaro» (ossia [OSCURATO:PERSONA]). Precisa, inoltre, che la mancata acquisizione di specifica documentazione all'ufficio anagrafe in ordine ai rapporti tra l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] è scarsamente significativa, atteso il chiaro contenuto delle conversazioni intercettate. 2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata risultano immuni da censure. Occorre osservare, innanzitutto, che la Corte d'appello ha spiegato sulla base di elementi congrui perché deve ritenersi che la programmazione e direzione delle operazioni di importazione dello stupefacente siano riferibili a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i rapporti tra l'attuale ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] sono giudicati provati non solo sulla base delle conversazioni intercettate o delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche in considerazione degli esiti delle attività di controllo e di pedinamento effettuate dalla polizia giudiziaria: si considerino il viaggio ed il soggiorno di Lauritano a Malaga il 26 novembre 2016, e i plurimi accessi del medesimo presso l'abitazione intestata alla zia del ricorrente. In questo contesto, poi, è ragionevole ritenere estremamente concludenti anche i riferimenti di tipo personale nelle conversazioni intercettate, come quello a 7 1 P 1./ L; ^ / «Gennaro, il fratello di Michele ... che poi sarebbe il cognato» ([OSCURATO:PERSONA], il quale in più occasioni si presenta come il "fratello" di Gennaro), o quello al nipote che «si chiama anche lui Gennaro» (ossia [OSCURATO:PERSONA]). A fronte di tali dati, i rilievi critici del ricorso sulla identificazione del «Gennaro» o sul significato della geolocalizzazione dell'auto di Lauritano, o sull'assenza di specifica documentazione in ordine ai rapporti di parentela o affinità tra l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non evidenziano lacune o manifeste illogicità nella ricostruzione dei fatti, e si presentano, piuttosto, come elementi utilizzati per proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ossia un'operazione non consentita in sede di legittimità. Le censure sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poi, sono del tutto prive di specificità, perché non indicano per quali ragioni l'apprezzamento della Corte d'appello deve ritenersi viziato. In particolare, non conferenti sono i rilievi precedentemente indicati in ordine alla identificazione del «Gennaro» o alla geolocalizzazione dell'auto di Lauritano, o all'assenza di specifica documentazione in ordine ai rapporti di parentela o affinità tra l'attuale ricorrente ed i sodali, perché altrimenti si giungerebbe a concludere che le dichiarazioni del chiamante in reità, per essere utilizzate come prova, debbano essere supportate non da elementi di riscontro, bensì da prove autosufficienti. Una volta ritenuto l'attuale ricorrente responsabile dei fatti materiali di cui si è detto, risulta corretta la sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In effetti, l'accertata collaborazione concorsuale in reiterate importazioni di rilevanti quantitativi di droga dall'Olanda verso l'Italia in un periodo di tempo ristretto, e la disponibilità di Lauritano - desunta dalle conversazioni intercettate - di assicurare a [OSCURATO:PERSONA] ed alle persone vicine allo stesso non solo forniture di sostanze psicotrope, ma anche restituzioni di merce "scadente" e trasporti di partite di stupefacenti acquistate per altri canali sono elementi da cui non è manifestamente illogico desumere sia l'esistenza di un'organizzazione finalizzata al narcotraffico, sia la partecipazione del medesimo Annunziata a tale sodalizio. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'attribuzione all'attuale ricorrente del ruolo di capo, organizzatore e promotore dell'associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l'insussistenza di elementi utili, e l'irrilevanza dell'atteggiamento "rispettoso" di Lauritano. La sentenza impugnata rappresenta che il ruolo di capo dell'attuale ricorrente risalta dai suoi rapporti con Lauritano. Si sottolinea, precisamente, che Lauritano, sebbene curasse operazioni di importazione di droga estremamente significative, ed abbia avuto margini di autonomia operativa nella gestione dei rapporti con il corriere, come ad esempio emerge con riferimento all'episodio di cui al capo e), comunque rispondeva puntualmente e personalmente a [OSCURATO:PERSONA], tanto da recarsi ripetutamente, e più volte al giorno, a casa dello stesso. La conclusione esposta dalla Corte d'appello è corretta, perché valorizza la sistematicità con la quale l'attuale ricorrente dava "ordini" in relazione alle condotte da tenere relativamente alle importanti operazioni di importazione di droga dall'estero. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (così, per tutte, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256-01, e Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela, Rv. 242032-01). 4. In parte manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, e in parte prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per i reati di importazione della sostanza stupefacente di cui ai capi d), e) e f), deducendo l'insussistenza o scarsa concludenza degli indizi. In proposito, è sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza ai §§ 2.1 e 2.2, poiché le censure concernenti l'affermazione di responsabilità per i reati fine ripropongono quelle evidenziate in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. 5. Fondate, invece, sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per l'acquisto delle armi di cui al capo f), deducendo che le conversazioni poste a base della pronuncia sono confuse e, comunque, contengono mere millanterie. 5.1. La Corte d'appello ritiene che le risultanze delle intercettazioni diano compiuta dimostrazione di serie, puntuali ed avanzate trattative per l'acquisto delle armi di cui al capo f). La sentenza impugnata richiama, segnatamente, due conversazioni, una tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 23 dicembre 2016, e l'altra tra il precisato Lauritano e [OSCURATO:PERSONA], in data 29 dicembre 2016. Rappresenta, in particolare, che, nella prima conversazione, Toriello aveva detto a Lauritano di avere la disponibilità, quale intermediario, di armi di ben precise tipologie («pistole sette penna, glock, fucili Kalashnikov, proiettili e giubbini antiproiettile»), indicando i quantitativi che avrebbe potuto consegnare e i prezzi applicati, inviandogli pure specifico materiale fotografico illustrativo. Evidenzia, 7 LL" poi, che la seconda conversazione faceva emergere la volontà di Lorenzetti di procurarsi armi da fuoco, e l'esistenza di una trattativa seria e ben avviata tra Lauritano ed Annunziata, per l'acquisto di «un corredo per 10/15 persone». 5.2. La riferita conclusione presenta aspetti di criticità sia in relazione ai criteri logici applicati per la ricostruzione del fatto, sia con riguardo alla qualificazione giuridica del medesimo. Innanzitutto, la sentenza impugnata non spiega né perché le trattative tra Lauritano e Toriello fossero in fase di concretizzazione, posto che il secondo è indicato come un mero intermediario, né, soprattutto, perché Lauritano abbia agito su specifico impulso o richiesta dell'odierno ricorrente, attesa l'estraneità del medesimo dalle conversazioni ritenute rilevanti. In secondo luogo, non risultano compiutamente indicati i presupposti per la configurabilità dei reati di cui agli artt. 9, 10 e 14 legge n. 497 del 1974. Va immediatamente rilevato che la ricostruzione dei fatti esposta dalla sentenza impugnata è incompatibile con le fattispecie di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, poiché non è indicato che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito la detenzione delle armi e munizioni di cui all'imputazione, e tanto meno che le abbia portate in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 9 cit., poi, occorre precisare. Invero, la fattispecie in esame ha ad oggetto la condotta di «[c]hiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta». Di conseguenza, la condotta costituita dallo svolgimento di una trattativa per l'acquisto di armi dal lato del potenziale acquirente non costituisce "fabbricazione" o "introduzione nello Stato" o "messa in vendita" o "cessione" o "raccolta" di armi. Né la condotta di chi tratta per acquistare armi sembra poter integrare un contributo concorsuale "atipico" ex art. 110 cod. pen. nella condotta di "messa in vendita", nella quale può essere sussunto il comportamento di chi tratta per vendere armi, posto che l'art. 9 cit. attribuisce autonomo rilievo all'attività di «raccolta» di queste. Appare infatti ragionevole ritenere che l'art. 9 legge n. 497 del 1974, accomunando e parificando sotto il profilo sanzionatorio diverse condotte, alcune delle quali in evidente rapporto di progressione tra loro, come quelle di "messa in vendita" e di "cessione", e collegandole tutte con le congiunzioni «o» e «ovvero», abbia istituito una norma a più fattispecie, ciascuna delle quali alternativa alle altre, anche al fine di evitare una irrazionale proliferazione di titoli di responsabilità. E l'instaurazione, da parte del potenziale acquirente, di una trattativa diretta ad acquistare armi da guerra o tipo guerra, o parti di essere, o di munizioni o di esplosivi o altri congegni micidiali, quando connotata da concreta idoneità a procurare le stesse e commessa con atti inequivoci, risulta sussumibile nella fattispecie del tentativo di raccolta di armi, a norma del combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 9 legge n. 497 del 1974 (cfr. per la configurabilità del tentativo del reato di cui all'art. 9 legge n. 497 del 1974, sia pure con riferimento alla fattispecie di fabbricazione, Sez. 1, n. 607 del 05/10/1983, dep. 1984, Rotondi, Rv. 162247-01). 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo g) per nuovo giudizio, mentre nel resto il ricorso è inammissibile. Ne discende l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità per i reati di: -) partecipazione, in qualità di capo, promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, operante fino al 5 luglio 2017 (capo b); -) acquisto, detenzione e trasporto dall'Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), nel dicembre 2016 (capo d); -) acquisto, detenzione .e trasporto dall'Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), a decorrere dal 23 gennaio 2017 (capo e); -) acquisto, detenzione e trasporto dall'Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana) ed hashish, in data 11 febbraio 2017 (capo f). Ne discende, inoltre, l'esecutività delle pene inflitte per i reati appena indicati, come determinate in motivazione dalla sentenza impugnata, stante l'indipendenza di esse rispetto all'esito del giudizio relativo al reato per il quale è disposto l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, invece, accerterà se le trattative per l'acquisto delle armi di cui al capo g), siano riferibili all'imputato, ed abbiano raggiunto un livello di serietà tale da integrare atti idonei diretti in modo non equivoco a fare raccolta delle precisate armi, all'esito di una compiuta valutazione di tutte le risultanze istruttorie disponibili, sì da determinare la configurabilità della fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 9 legge n. 497 del 1974. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo g), con rinvio per nuovo gi
Sentenza Cassazione n. 09994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris