CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11558/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO TORINO n.1336/2022 depositata il 22/12/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è irrilevante – in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. 6826/10 e successive) ogni profilo di nullità della notifica alla Agenzia delle Entrate, eseguita all’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché a quella Generale; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debitoed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i