CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 27659/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 779/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1303/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25 ottobre 2023 (dep. l’11 settembre 2024) del Tribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione e/o revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile di sua proprietà disposto con sentenza di condanna del 13 giugno 2006 del medesimo tribunale pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla omessa notifica dell’ingiunzione ai proprietari che, afferma, è dovuta anche nei confronti di questi ultimi i quali, altrimenti, non potrebbero esercitare i propri diritti. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27659/2025 Roma, lì, 28/07/2025 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, carente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata valutazione della pratica di condono ancora pendente. 2.Con atto da lui sottoscritto, autenticato dal difensore e trasmesso l’11 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione. 3.Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia. 4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dall’imputato con specifica indicazione del procedimento che lo riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini indicati. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]