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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12893/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15 settembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585 comma 1 in relazione all'art.577 n.4 e all'art. 61 n.1. cod. pen., ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi con rideterminazione della pena, confermando nel resto.

Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in punto di responsabilità - è: - costituito da mere doglianze in punto di fatto; - generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; - manifestamente infondato a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici, (p. 8 della sentenza impugnata in relazione alla ipotesi di aggressione fisica collettiva ancorché non contemporanea).

Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico nonché manifestamente infondato in presenza (pag.9: gravità dei fatti e assenza di resipiscenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15 settembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585 comma 1 in relazione all'art.577 n.4 e all'art. 61 n.1. cod. pen., ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi con rideterminazione della pena, confermando nel resto. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in punto di responsabilità - è: - costituito da mere doglianze in punto di fatto; - generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; - manifestamente infondato a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici, (p. 8 della sentenza impugnata in relazione alla ipotesi di aggressione fisica collettiva ancorché non contemporanea). Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico nonché manifestamente infondato in presenza (pag.9: gravità dei fatti e assenza di resipiscenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos
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