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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 39138/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 luglio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Udine non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in accoglimento dell'eccezione difensiva di mancato tempestivo avviso di avvenuto arresto, ordinandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa, ma gli ha applicato la misura cautelare del divieto di d!mora nelle regioni del Veneto e del [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine che evidenzia che non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa. tAAH Espone in fatto che in data 17 luglio 2023 aveva chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, arrestato il precedente 15 luglio per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; che in data 18 luglio 2023, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il difensore d'ufficio aveva eccepito la nullità dell'atto di arresto avendone avuto notizia via pec il 16 luglio 2023, alle ore 9,39; che il G.i.p. non aveva convalidato l'arresto eseguito il 15 luglio 2023 alle ore 12,30 perché l'avviso al difensore era stato dato "tardivamente" a mezzo pec; che, tuttavia, era stato prescelto tale mezzo perché lo stesso professionista aveva dichiarato che su espressa richiesta non era stata pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati la propria utenza mobile.

Precisa in diritto che, a differenza di quanto argomentato dal G.i.p., la comunicazione al difensore era stata immediata ai sensi dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen., tant'è che aveva partecipato all'udienza di convalida dell'arresto, e che, in ogni caso, non si era verificata alcuna nullità di ordine generale.

Nella sua requisitoria, il Procuratore generale ha aderito alla prospettiva del Pubblico ministero ricorrente osservando che la violazione dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen. non integra una nullità e l'omissione dell'informazione non incide sul diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

E' pacifico in giurisprudenza che l'inosservanza dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede.

Né l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida (così, Sez. 6, n. 246 del 14/01/2000, Sljivic, Rv. 216513 - 01; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244679 - 01; Sez. 4, n. 25235 del 27/03/2014, Butnaru, Rv. 262234 - 01; Sez. 1, n. 26163 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276486 - 01).

Peraltro, nel caso in esame, la comunicazione è stata effettuata via pec, il 16 luglio alle 9,39, rispetto all'arresto eseguito il giorno prima, per cui, considerate le circostanze, e cioè che il difensore aveva chiesto di non pubblicare sul sito il recapito dell'utenza mobile, è da reputarsi ossequiosa della prescrizione dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen.

L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 - 01) P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso, il 20 febbraio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 luglio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Udine non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in accoglimento dell'eccezione difensiva di mancato tempestivo avviso di avvenuto arresto, ordinandone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa, ma gli ha applicato la misura cautelare del divieto di d!mora nelle regioni del Veneto e del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine che evidenzia che non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa. tAAH Espone in fatto che in data 17 luglio 2023 aveva chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, arrestato il precedente 15 luglio per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; che in data 18 luglio 2023, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il difensore d'ufficio aveva eccepito la nullità dell'atto di arresto avendone avuto notizia via pec il 16 luglio 2023, alle ore 9,39; che il G.i.p. non aveva convalidato l'arresto eseguito il 15 luglio 2023 alle ore 12,30 perché l'avviso al difensore era stato dato "tardivamente" a mezzo pec; che, tuttavia, era stato prescelto tale mezzo perché lo stesso professionista aveva dichiarato che su espressa richiesta non era stata pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati la propria utenza mobile. Precisa in diritto che, a differenza di quanto argomentato dal G.i.p., la comunicazione al difensore era stata immediata ai sensi dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen., tant'è che aveva partecipato all'udienza di convalida dell'arresto, e che, in ogni caso, non si era verificata alcuna nullità di ordine generale. Nella sua requisitoria, il Procuratore generale ha aderito alla prospettiva del Pubblico ministero ricorrente osservando che la violazione dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen. non integra una nullità e l'omissione dell'informazione non incide sul diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. E' pacifico in giurisprudenza che l'inosservanza dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Né l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida (così, Sez. 6, n. 246 del 14/01/2000, Sljivic, Rv. 216513 - 01; Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009, Spennati, Rv. 244679 - 01; Sez. 4, n. 25235 del 27/03/2014, Butnaru, Rv. 262234 - 01; Sez. 1, n. 26163 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276486 - 01). Peraltro, nel caso in esame, la comunicazione è stata effettuata via pec, il 16 luglio alle 9,39, rispetto all'arresto eseguito il giorno prima, per cui, considerate le circostanze, e cioè che il difensore aveva chiesto di non pubblicare sul sito il recapito dell'utenza mobile, è da reputarsi ossequiosa della prescrizione dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen. L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 - 01) P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso, il 20 febbraio 2024
Sentenza Cassazione n. 39138/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris