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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 15186/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3198/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 3292/2016depositata il 15/09/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19111 del 2012 che, cassando l’impugnata sentenza del 21 novembre 2005, aveva rinviato alla Corte d’appello di Napoli di stimare il danno risarcibile sulla base del loro valore venale, alla luce della dichiarata incostituzionalità dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modificazioni con legge n. 359 del 1992, in conseguenza dell’occupazione acquisitiva effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel 1996 di fondi siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]-loc.

Fellaco e Siciliana, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA], si è svolto il giudizio di rinvio conclusosi con sentenza del 15 settembre 2016.

La Corte napoletana ha accertato che i fondi ricadevano (quasi tutti) in zona F3, ove era consentita l’edificazione da parte di privati solo in relazione ad alcune attività commerciali compatibili con l’uso pubblico cui la zona era destinata e con i limiti e l’indice previsti nel PRG; ha stimato il valore dei fondi facendo ricorso al metodo analitico-ricostruttivo, sulla base delle indicazioni del c.t.u., in mancanza di dati comparativi omogeni che consentissero di seguire il metodo comparativo; ha determinato la somma complessiva spettante ai privati in € 1.489.563,37, a titolo risarcitorio e di occupazione legittima e, avendo accertato che essi avevano già ricevuto dal Comune una somma superiore (pari a € 1.815.746,13) in data 27 febbraio 2013 per i medesimi titoli, ha rigettato le domande e compensato le spese.

I privati interessati hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 39 della legge n. 2359 del 1865 e 2043 e 2056 c.c., per avere la Corte d’appello stimato il valore dei suoli prendendo in considerazione esclusivamente le prescrizioni urbanistiche relative alla destinazione delle aree a zona omogenea F3 (con indice di sfruttamento territoriale pari a 1mc/mq) secondo le indicazioni della seconda consulenza tecnica disposta dalla stessa Corte, anziché a zona F6 (attrezzature pubbliche di interesse comune con indice territoriale pari a 1,5 mc/mq) secondo le corrette (a loro avviso) indicazioni della prima consulenza che aveva valorizzato la variante al PRG adottata dal Consiglio comunale il 9 aprile 1991, seppure non approvata, tenuto conto che l’opera era stata realizzata nel periodo di validità delle connesse misure di salvaguardia.

Ad avviso dei ricorrenti, la pronuncia avrebbe leso i principi della tecnica estimativa, in base alla quale la stima deve comprenderetutti gli elementi che concorrono a definire il valore di mercato del bene, comprensivo del cd.

«valore di attesa» connesso alla variante adottata e in corso di approvazione (poi non intervenuta), dovendosi l’analisi estimativa essere fatta con la pienezza dello «spirito del tempo» nel quale era ragionevole ritenere che il valore del suolo non sarebbe rimasto insensibile di fronte alla circostanza della intervenuta adozione di una variante che incrementava gli indici di sfruttamento territoriale dell’area.

Il motivo è inammissibile, essendo la proposta censura rivolta non alla qualificazione urbanistica dell’area – che involge una questione di diritto censurabile in sede di legittimità, nella specie operata dalla Corte territoriale in termini sostanziali diedificabilità – ma alla stima del valore di mercato in concreto, con riferimento alla capacità edificatoria delle aree e al pertinente indice di fabbricabilità, che involge una quaestio facti censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (cioè indicando il fatto controverso e decisivo che si assume non esaminato) che non è stato proposto e comunque illustrato (al di là del mero riferimento in rubrica all’art. 350 n. 5 c.p.c.).

Il motivo si risolve, in definitiva, in una impropria critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione e nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori del processo.

Tra l’altro, i ricorrenti evidenziano la maggiore vocazione edificatoria connessa all’adozione di una variante urbanistica adottata e non approvata, ma non indicano specificamente gli elementi fattuali (in tesi, non esaminati) dimostrativi dell’incremento del valore di mercato acquisito dai terreni in conseguenza della stessa variante nel periodo considerato.

Da qui l’astrattezza della questione riguardante il «valore di attesa», ai fini dell’incremento del valore del bene in caso di variante urbanistica non approvata.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 329 c.p.c. e 2043 e 1224 c.c., in ordine al mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. sull’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno per la perdita dei terreni illecitamente occupati e trasformati, avendo la sentenza impugnata ritenuto la domanda come non proposta, essendo invece inclusa nel novero delle pretese azionate e riproposta con la citazione del giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello.

Il motivo è formulato in modo perplesso, deducendo contraddittoriamente l’omesso esame e il rigetto della domanda di risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., ed è equivoco nella indicazione della statuizione impugnata: da un lato, censura il giudizio di “assenza di domanda” formulato dalla Corte territoriale a proposito, però, della richiesta di risarcimento del maggior danno sull’indennità di occupazione legittima e, dall’altro, riferisce la pretesa ex art. 1224, comma 2, all’importo spettante a titolo di risarcimento “per la perdita dei terreni illecitamente occupati e trasformati” (anche nelle conclusioni delle domande proposte nel giudizio di rinvio, come trascritte nel motivo, la domanda di maggior danno è correlata alla voce risarcitoria per l’occupazione illecita).

Per quest’ultima voce la Corte di merito ha riconosciuto la rivalutazione monetaria («sono dovuti gli interessi al tasso legale sul capitale iniziale… annualmente rivalutato, che vanno calcolati all’attualità in…»), in tal modo correttamente valutando l’obbligazione in termini di valore.

Il motivo è inammissibile.

Con il terzo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e 2033 c.c., nelle parti in cui, dopo aver calcolato e liquidato gli indennizzi risarcitori e le indennità dovute agli espropriati, la Corte d’appello aveva dato atto dell’intervenuto pagamento da parte del Comune, per il titolo in contestazione, di una somma che “inopinatamente” aveva rivalutato sino alla data della sentenza, incorrendo anche in ultrapetizione, atteso che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato una eccezione di compensazione.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale correttamente ha rivalutato sino alla data della sentenza l’importo complessivamente già corrisposto ai danneggiati, nel 2003, al fine di confrontare grandezze omogenee, avendo calcolato «all’attualità» l’importo complessivamente dovuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], giungendo alla conclusione che il primo importo era superiore al secondo, con la conseguenza che null’altro era dovuto ai ricorrenti.

Non rileva che il Comune non abbia formulato in proposito una formale eccezione, non trattandosi di compensazione in senso tecnico ma di un’operazione contabile cui la Corte di merito ha correttamente provveduto d’ufficio nell’ambito dello stesso rapporto sostanziale, constatando l’estinzione dell’obbligazione nei confronti dei privati.

Il motivo introduce inoltre doglianze, in tema di buona o mala fede dei percettori delle somme, più consone per resistere a una domanda restitutoria di cui la sentenza impugnata non fa menzione e sulla quale non risulta esservi controversia.

Il quarto motivo è inammissibile, contestando la disposta compensazione delle spese dell’intero giudizio che è valutazione incensurabile riservata al giudice di merito, anche in considerazione della norma applicabile ratione temporis che è, nella specie, l’art.92 c.p.c. nel testo antecedente alla prima modificazione operata dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 263 del 2005.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 15000,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3198/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 3292/2016depositata il 15/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 19111 del 2012 che, cassando l’impugnata sentenza del 21 novembre 2005, aveva rinviato alla Corte d’appello di Napoli di stimare il danno risarcibile sulla base del loro valore venale, alla luce della dichiarata incostituzionalità dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modificazioni con legge n. 359 del 1992, in conseguenza dell’occupazione acquisitiva effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel 1996 di fondi siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]-loc. Fellaco e Siciliana, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori di [OSCURATO:PERSONA], si è svolto il giudizio di rinvio conclusosi con sentenza del 15 settembre 2016. La Corte napoletana ha accertato che i fondi ricadevano (quasi tutti) in zona F3, ove era consentita l’edificazione da parte di privati solo in relazione ad alcune attività commerciali compatibili con l’uso pubblico cui la zona era destinata e con i limiti e l’indice previsti nel PRG; ha stimato il valore dei fondi facendo ricorso al metodo analitico-ricostruttivo, sulla base delle indicazioni del c.t.u., in mancanza di dati comparativi omogeni che consentissero di seguire il metodo comparativo; ha determinato la somma complessiva spettante ai privati in € 1.489.563,37, a titolo risarcitorio e di occupazione legittima e, avendo accertato che essi avevano già ricevuto dal Comune una somma superiore (pari a € 1.815.746,13) in data 27 febbraio 2013 per i medesimi titoli, ha rigettato le domande e compensato le spese. I privati interessati hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 39 della legge n. 2359 del 1865 e 2043 e 2056 c.c., per avere la Corte d’appello stimato il valore dei suoli prendendo in considerazione esclusivamente le prescrizioni urbanistiche relative alla destinazione delle aree a zona omogenea F3 (con indice di sfruttamento territoriale pari a 1mc/mq) secondo le indicazioni della seconda consulenza tecnica disposta dalla stessa Corte, anziché a zona F6 (attrezzature pubbliche di interesse comune con indice territoriale pari a 1,5 mc/mq) secondo le corrette (a loro avviso) indicazioni della prima consulenza che aveva valorizzato la variante al PRG adottata dal Consiglio comunale il 9 aprile 1991, seppure non approvata, tenuto conto che l’opera era stata realizzata nel periodo di validità delle connesse misure di salvaguardia. Ad avviso dei ricorrenti, la pronuncia avrebbe leso i principi della tecnica estimativa, in base alla quale la stima deve comprenderetutti gli elementi che concorrono a definire il valore di mercato del bene, comprensivo del cd. «valore di attesa» connesso alla variante adottata e in corso di approvazione (poi non intervenuta), dovendosi l’analisi estimativa essere fatta con la pienezza dello «spirito del tempo» nel quale era ragionevole ritenere che il valore del suolo non sarebbe rimasto insensibile di fronte alla circostanza della intervenuta adozione di una variante che incrementava gli indici di sfruttamento territoriale dell’area. Il motivo è inammissibile, essendo la proposta censura rivolta non alla qualificazione urbanistica dell’area – che involge una questione di diritto censurabile in sede di legittimità, nella specie operata dalla Corte territoriale in termini sostanziali diedificabilità – ma alla stima del valore di mercato in concreto, con riferimento alla capacità edificatoria delle aree e al pertinente indice di fabbricabilità, che involge una quaestio facti censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (cioè indicando il fatto controverso e decisivo che si assume non esaminato) che non è stato proposto e comunque illustrato (al di là del mero riferimento in rubrica all’art. 350 n. 5 c.p.c.). Il motivo si risolve, in definitiva, in una impropria critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione e nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori del processo. Tra l’altro, i ricorrenti evidenziano la maggiore vocazione edificatoria connessa all’adozione di una variante urbanistica adottata e non approvata, ma non indicano specificamente gli elementi fattuali (in tesi, non esaminati) dimostrativi dell’incremento del valore di mercato acquisito dai terreni in conseguenza della stessa variante nel periodo considerato. Da qui l’astrattezza della questione riguardante il «valore di attesa», ai fini dell’incremento del valore del bene in caso di variante urbanistica non approvata. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 329 c.p.c. e 2043 e 1224 c.c., in ordine al mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. sull’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno per la perdita dei terreni illecitamente occupati e trasformati, avendo la sentenza impugnata ritenuto la domanda come non proposta, essendo invece inclusa nel novero delle pretese azionate e riproposta con la citazione del giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello. Il motivo è formulato in modo perplesso, deducendo contraddittoriamente l’omesso esame e il rigetto della domanda di risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., ed è equivoco nella indicazione della statuizione impugnata: da un lato, censura il giudizio di “assenza di domanda” formulato dalla Corte territoriale a proposito, però, della richiesta di risarcimento del maggior danno sull’indennità di occupazione legittima e, dall’altro, riferisce la pretesa ex art. 1224, comma 2, all’importo spettante a titolo di risarcimento “per la perdita dei terreni illecitamente occupati e trasformati” (anche nelle conclusioni delle domande proposte nel giudizio di rinvio, come trascritte nel motivo, la domanda di maggior danno è correlata alla voce risarcitoria per l’occupazione illecita). Per quest’ultima voce la Corte di merito ha riconosciuto la rivalutazione monetaria («sono dovuti gli interessi al tasso legale sul capitale iniziale… annualmente rivalutato, che vanno calcolati all’attualità in…»), in tal modo correttamente valutando l’obbligazione in termini di valore. Il motivo è inammissibile. Con il terzo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e 2033 c.c., nelle parti in cui, dopo aver calcolato e liquidato gli indennizzi risarcitori e le indennità dovute agli espropriati, la Corte d’appello aveva dato atto dell’intervenuto pagamento da parte del Comune, per il titolo in contestazione, di una somma che “inopinatamente” aveva rivalutato sino alla data della sentenza, incorrendo anche in ultrapetizione, atteso che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato una eccezione di compensazione. Il motivo è infondato. La Corte territoriale correttamente ha rivalutato sino alla data della sentenza l’importo complessivamente già corrisposto ai danneggiati, nel 2003, al fine di confrontare grandezze omogenee, avendo calcolato «all’attualità» l’importo complessivamente dovuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], giungendo alla conclusione che il primo importo era superiore al secondo, con la conseguenza che null’altro era dovuto ai ricorrenti. Non rileva che il Comune non abbia formulato in proposito una formale eccezione, non trattandosi di compensazione in senso tecnico ma di un’operazione contabile cui la Corte di merito ha correttamente provveduto d’ufficio nell’ambito dello stesso rapporto sostanziale, constatando l’estinzione dell’obbligazione nei confronti dei privati. Il motivo introduce inoltre doglianze, in tema di buona o mala fede dei percettori delle somme, più consone per resistere a una domanda restitutoria di cui la sentenza impugnata non fa menzione e sulla quale non risulta esservi controversia. Il quarto motivo è inammissibile, contestando la disposta compensazione delle spese dell’intero giudizio che è valutazione incensurabile riservata al giudice di merito, anche in considerazione della norma applicabile ratione temporis che è, nella specie, l’art.92 c.p.c. nel testo antecedente alla prima modificazione operata dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 263 del 2005. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 15000,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a
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