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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1980

Cassazione n. 30275/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente e dichiarato l'esecutività della pena in anno 1 di reclusione ed euro 10000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 L. 401/89, per aver violato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità e alla determinazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte nell'atto di appello.

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato la genericità e l'aspecificità dei motivi di gravame, rilevando come la difesa si sia limitata a richiedere l'assoluzione dell'imputato senza indicare specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, né le ragioni di diritto idonee a dimostrare l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice a quo.

Parimenti generica è stata ritenuta la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stati indicati i concreti elementi di fatto che il primo giudice avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato erroneamente, né le specifiche ragioni giuridiche in forza delle quali tale valutazione avrebbe dovuto essere ritenuta erronea.

I medesimi profili di genericità e aspecificità caratterizzano, del resto, anche il presente ricorso, che ripropone le medesime censure senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente e dichiarato l'esecutività della pena in anno 1 di reclusione ed euro 10000 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 L. 401/89, per aver violato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità e alla determinazione della pena. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte nell'atto di appello. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato la genericità e l'aspecificità dei motivi di gravame, rilevando come la difesa si sia limitata a richiedere l'assoluzione dell'imputato senza indicare specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, né le ragioni di diritto idonee a dimostrare l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice a quo. Parimenti generica è stata ritenuta la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stati indicati i concreti elementi di fatto che il primo giudice avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato erroneamente, né le specifiche ragioni giuridiche in forza delle quali tale valutazione avrebbe dovuto essere ritenuta erronea. I medesimi profili di genericità e aspecificità caratterizzano, del resto, anche il presente ricorso, che ripropone le medesime censure senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30275/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris