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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13223/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 25657 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25657del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRC NRC61P04 L188Z ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.t.a. ( P .

I .: 02785410545), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] leoni (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75 E 03 D653F) [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02948230541), in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LND DNL75R16 C745K ) -controricorrenti- nonché CRUCIANI Gianni(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75B11 E230Y ) [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A11 D279X ) FAINA Nicola(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E11 G478A ) Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 BERNARDINI Giovanni (C.F.: BRNGNN 66E15 L188C ) TODI 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P .

I.: 02948230541), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 394/2020, pubblicatain data 16 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa LoStudio [OSCURATO:PERSONA] S.T.A., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale,hanno pignorato i cre- diti vantati dalla loro debitriceTodi 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti delComune di Todi.

Il giudice dell’esecuzione ha assegnato in favore dei creditori procedenti, «nelle rispettive quote, così come specificate nell’atto di precisazione del cre- dito», gli importi oggetto della dichiarazione di quantità resa dall’ente locale terzo pignorato.

Il Comune di Todi ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Disposta dal giudice dell’esecuzione “la sospensione dell’azione esecutiva”, all’esito del giudizio di merito, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento diTodi 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e riassunto nei confronti della curatela fallimentare, l’op- posizione è stata rigettata dal Tribunale di Spoleto.

Ricorre il Comune di Todi, sulla base di cinquemotivi.

Resistono con distinti controricorsi: a) loStudio [OSCURATO:PERSONA]- sociatiS.T.A.; b) la curatela del fallimento della Todi 2 Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA]..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

L’ente comunale ricorrente e l’associazione controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.T.A. hannodepositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « in relazione capo della sentenza con la quale è stata dichiarata l’esistenza del credito assegnato con l’ordinanza opposta, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1399, 1366, 1175, 1337, 1375, cc, e prima ancora dell’art. 2 Costituzione, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applica- zionedell’art. 4 L. n. 21 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dei relativi DM (Mini- stero Infrastrutture) attuativi 27.12.2001 n. 24050 e 30.12.2002 n. 10856, nonché degli artt. 11, 21 della legge re- gionale dell’Umbria n. 11/2005e degli artt. 1362 e 1399 cc in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivosi denunzia «In relazione capo della sen- tenza con la quale è stato dichiarato l’esistenza del credito as- segnato con l’ordinanza opposta, vizio di violazione o falsa ap- plicazionedell’art. 4 L. n. 21 dell ’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dei relativi DM (Ministero Infrastrutture) attuativi 27.12.2001 n. 24050 e 30.12.2002 n. 10856, nonché degli artt. 11, 21 della legge re- gionale dell’Umbria n. 11/2005 in relazione all ’ art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.».

Con il terzo motivo si denunzia « Sempre in relazione al capo della sentenza con la quale è stata dichiarata l’esistenza del credito assegnato con l’ordinanza opposta, vizio di omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.».

Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 I primi tre motivi del ricorso sono connessi, avendo tutti ad og- getto l’esistenza del credito assegnato dal giudice dell’esecu- zione; come tali, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1.1Va premesso, in diritto, che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, laddove il giudice dell’esecuzione,preso atto della dichiarazione di quantità positiva del terzo, assegni le somme sulle quali si è, in tal modo, perfezionato il pignora- mento, non è più possibile per il terzo pignorato contestare l’esistenza del credito assegnato, proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, nemmeno laddove la dichiarazione positiva sia stata resa per errore, an- che scusabile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 –03; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18109 del 31/08/2020,Rv. 658767 – 01) . 1.2Nella specie, non vi è dubbio che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto positiva la dichiarazione di quantità resa dal Co- mune di Todi.

In tale dichiarazione, d’altra parte,a fronte del pignoramento specificamente diretto sul credito restitutorio della società de- bitrice esecutata nei confronti del comune, per le somme ver- sate qualioneri concessori in relazione a fabbricati non più rea- lizzati,erano state indicate in dettaglio le somme versate a tale titolo dalla società debitrice, con la precisazione che non era stata effettuata alcuna richiesta di rimborso.

E la suddetta di- chiarazione risulta ulteriormente ed espressamente confermata da un funzionario delegato del comune, comparso in udienza davanti al giudice dell’esecuzione, senza che risulti manifestata, neanche in tale sede, alcuna espressa e specifica contestazione della sussistenza del credito restitutorio della società debitrice esecutata.

Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 Il giudice dell’esecuzione ha, evidentemente, ritenuto di carat- tere positivo taledichiarazione di quantità. 1.3Per quanto ciò non abbia immediato rilievo ai fini dell’esito del giudizio (posto quanto si dirà in prosieguo), è opportuno osservare –per completezza espositiva – che tale valutazione non può certo ritenersi irragionevole.

La dichiarazione del terzo nel procedimento esecutivo di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., infatti, deve avere necessariamente ca- rattere positivo o negativo: il terzo deve riconoscere o negare di essere debitore del debitore esecutato e non può certamente limitarsi ad esporre fatti potenzialmente costitutivi di una ob- bligazione, rimettendo al giudice dell’esecuzione di stabilire se la stessa sussista o meno, al di fuori del procedimento di accer- tamento del suo obbligo di cui all’art. 549 c.p.c., il quale, però, presuppone anch’esso una dichiarazione in tutto o in parte ne- gativa.

D’altra parte, una dichiarazione “neutra” (senza, cioè , un espresso riconoscimento o una espressa negazione del proprio obbligo, da parte del terzo) non può che essere considerata come una dichiarazione non resa (cioè, non resa nei termini imposti dalla legge), il che, nel sistema attuale che regola l’espropriazione presso terzi, conduce all’applicazione della re- gola cd. della ficta confessio, ovvero, in altri termini, è nella sostanza equiparata ad una dichiarazione positiva. 1.4 Dunque, sulla base dell a dichiarazion e di quantità (rite- nuta) positivadel terzo, in relazione alla qual e , in tale fase del processo esecutivo, non risultano neanche sorte contestazioni di sorta (secondo quanto emerge dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso stesso ), il giudice dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione delle somme pignorate.

In siffatta situazione: a) in base all’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione della dichiarazione di quantità resa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 (certamente intesa come dichiarazione positiva,come già chia- rito),la contestazione della relativa obbligazione, da parte del terzo pignorato, non può più ritenersi possibile,una volta inter- venuta l’assegnazione delle somme pignorate, mediante l’op- posizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegna- zione; b) d’altra parte, se, al contrario, l’interpretazione data dal giu- dice dell’esecuzione della dichiarazione di quantità resa dal Co- mune di Todi, quale dichiarazione positiva, non fosse stata cor- retta ( perché , eventualmente, in ipotesi, con essa il comune aveva in realtà espressamente negato di essere debitore della società esecutata, ovvero sulla stessa eranosorte contestazioni nel momento in cui era stata resa o, comunque, prima della definitiva assegnazione delle somme pignorate, circostanze che peraltro non risultano adeguatamente documentate in con- creto),allora il giudice dell’esecuzione non avrebbe affatto po- tuto procedere all’assegnazione dei crediti pignorati, ma avrebbe dovuto disporre farsi luogo al procedimento sommario di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c. affinché in quellasede – cioè l’unica a tanto deputata – si potesse accertare l’esistenza di tali crediti; in tal caso,il terzo pignorato avrebbe ben potuto impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di assegnazione, facendo valere la sua illegittimità, semplicemente per essere stata adottata in man- canza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata (ma non certo, neanche in tal caso, per ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo, che in ogni caso avrebbe dovuto av- venire mediante il procedimento di cui all’art. 549 c.p.c., previa revoca dell’ordinanza di assegnazione illegittima e riapertura del processo esecutivo, con tutte le conseguenze del caso, an- che in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della debitrice esecutata).

Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 1.5Va precisato che, nel ricorso, il comune ricorrente afferma, tra l’altro, di avere contestato, con l’opposizione agli atti ese- cutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, che la sua dichiara- zione di quantità avrebbe dovuto intendersi come negativa e non come positiva.

Sul punto, però, nella sentenza impugnata, non vi è alcuna sta- tuizione espressa ed in relazione a tale eventuale omissione di pronuncia non risultano formulate specifiche censure nel ri- corso.

Di conseguenza –se anche non possa perfino ritenersi implici- tamente riconosciuto dal tribunale che la dichiarazione di quan- tità avesse carattere positivo, non essendovi una espressa sta- tuizione sul punto – quanto meno deve certamente escludersi che sia stato accolto il motivo di opposizione con il quale era stata contestata l’interpretazione del giudice dell’esecuzione in senso positivo della dichiarazione di quantità.

Onde, mancando nel ricorso una specifica censura diretta a far valere il vizio di omessa pronuncia in relazione a tale motivo di opposizione, si deve ritenere sussistente una situazione equi- valente a quella in cui il motivo di opposizione volto a far valere l’erronea interpretazione come positiva (invece che negativa) della dichiarazione di quantità non fosse stato mai proposto, non essendo stato preso in esame dal tribunale e non essendo stata fatta valere l’omissione di pronunciasul punto.

Ne consegue, ulteriormente, che, ormai, non ha più alcun ri- lievo– nella presente sede – stabilire se fosse corretta o erro- nea l’interpretazione della dichiarazione di quantità da parte del giudice dell’esecuzione, perché si deve ritenere che tale inter- pretazione non sia più in discussione nella presente sede: la dichiarazione è stata certamente intesa come positiva dalgiu- dice dell’esecuzione, che ha assegnato i crediti pignorati pren- dendo atto di tale suo carattere etale interpretazione della di- chiarazione di quantità non è (più) oggetto di contestazioni Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 nella presente sede(più precisamente, se anche lo fosse stata, l’omissione di pronuncia sul punto, non censurata, avrebbede- terminato una situazione equivalente alla mancata contesta- zione). 1.6Deve, in definitiva , ritenersi che il giudice dell’esecuzione abbia assegnato i crediti pignorati sulla base di una dichiara- zione di quantità positiva.

Di conseguenza, l’esistenza del credito assegnato non poteva più essere contestata dal terzo, in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di as- segnazione.

Tanto premesso, è agevole rilevare che, con i motivi di ricorso in esame,il comune ricorrente impugna, nella sostanza, l’ordi- nanza di assegnazione dei crediti pignorati facendo valere un errore nella sua stessa dichiarazione di quantità (ormai da rite- nersi definitivamente) positiva, errore non dedotto prima della pronuncia della stessa ordinanza di assegnazione.

Ciò comporta senz’altro l’originaria inammissibilità dei motivi posti a base dell’opposizione stessa, con conseguente sua radi- cale infondatezza, anche se per ragioni diverse da quelle espo- ste nella motivazione della decisione impugnata;poiché, però, quest’ultima risulta conforme a diritto nel dispositivo finale, questo può essere confermato, con una mera correzione della motivazione, come sin qui chiarito, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 2.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 474 c.p.c. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Il comune ricorrente deduce di avere contestato, con l’opposi- zione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, la nullità della suddetta ordinanza «per difetto del requisito di li- quidità ex art. 474 c.p.c. del titoloevidenziando che l’ordinanza impugnata haliquidato le spese di procedura ha determinato il Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 credito globale “dei creditori procedenti in complessivi € 91.739,26 oltre IVA e CPA come per legge” che ha poi asse- gnato “nellerispettive quote” ai singoli creditori senza però mi- nimamente indicare l’ammontaredelle dette rispettive quote».

Il motivo è inammissibile. 2.1 In primo luogo, va rilevato che le censure non risultano sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., già con riguardo al presupposto di fatto che è alla base delle argomentazioni in diritto sviluppate dall’ente ri- corrente, cioè la insufficiente individuazione, da parte del giu- dice dell’esecuzione, dell’ammontare delle rispettive quote spettanti ai creditori assegnatari, sull’importo complessivo as- segnato.

A tal fine, in realtà, nell’ordinanza di assegnazione opposta, dopo l’indicazione dell’importo complessivo assegnato, è ope- rato un espresso richiamo ad un altro atto processuale e, pre- cisamente, all’atto di precisazione del credito degli stessi credi- tori (risulta, infatti, assegnato l’importo di «€ 91.739,26 oltre IVA e CPA come per legge, nelle rispettive quote, così come specificate nell’atto di precisazione del credito», secondo quanto esposto nello stesso ricorso).

Nel ricorso, però, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è in alcun modo indicatoin quale fase processuale, nonché in quali esatte modalità e/o termini fosse stato posto in essere –o prodotto – da parte dei creditori procedenti, il sud- detto «atto di precisazione del credito», che costituisce, in qual- che modo, parte integrante del contenuto dell’ordinanza di as- segnazione, né viene, neanche indirettamente, richiamato l’esatto contenuto dello stesso.

Ciò non consente di accedere al merito delle censure in diritto formulate con il motivo di ricorso in esame e sarebbe di per sé sufficiente per dichiarane l’inammissibilità.

Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 2.2È, peraltro, opportuno rilevare un ulteriore profilo di inam- missibilità di tali censure.

Il comune ricorrente sostiene che l’ordinanza di assegnazione sarebbe nulla «per difetto del requisito di liquidità ex art. 474 c.p.c. del titolo».

Orbene, il difetto di liquidità del titolo esecutivo (qualunque na- tura abbia detto titolo) può certamente essere fatto valere dal debitore avverso il quale sia fatto valere il titolo stesso, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ma, nel caso di specie, l’ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione non risulta affatto essere stata posta alla base di un’azione esecutiva minacciata o intrapresa nei confronti del comune: quest’ultimo sostiene, in realtà, che l’ordinanza di as- segnazione dei crediti pignorati emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione dovrebbe ritenersi di per sé nulla laddove il creditoassegnato non sia “liquido” e, poiché – a suo dire – nella specie non sarebbe stata sufficientemente chiarita ed espressamente indicata nella stessa ordinanza la quota spettante a ciascun creditore sull’importo complessivo assegnato, per questa ragione sussisterebbe una violazione dell’art. 474 c.p.c..

L’art. 474 c.p.c. ed il difetto di liquidità del “titolo esecutivo” sono però, in tal modo, invocati dalla parte ricorrente in modo non conferente rispetto alla fattispecie concreta, dal momento che(il rilievo appare addirittura ovvio) l’ordinanza di assegna- zione non costituisce, nell’ambito del processo di espropriazione di crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il titolo esecutivo su cui si fonda il processo esecutivo (né, come già osservato, tale ordinanza risulta, nella specie,essere stata fatta valere come tale contro il terzo pignorato), ma costituisce semplicemente il provvedimento che definisce detto processo, chiudendo l’ese- cuzione forzata contro il debitore.

Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Ed è appena il caso di osservare che il rispetto dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. non è affatto un presupposto di validità dell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati di cui all’art.553 c.p.c., in quanto tale, ma solo un requisito necessario ai fini della sua efficacia come titolo esecutivo: tanto ciò è vero, che è pacifico che l’espropriazione di crediti presso terzi e la conseguente ordinanza di assegnazione possano avere ad og- getto anche crediti eventuali, futuri, illiquidi, condizionati o non ancora venuti ad esistenza, di cui sia, quindi, addirittura non specificato l’importo (con il solo limite della necessaria esi- stenza del rapporto base da cui essi potranno eventualmente sorgere in futuro), cioè crediti senza alcun dubbio radicalmente privi dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. (cfr., ex multis : Cass.Sez. 3, Sentenza n. 14419 del 24/05/2023, Rv. 667976 - 01: «l’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché ri- conducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura»; conf.: Sez. 3, Sen- tenza n. 31844 del 27/10/2022, Rv. 666055 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 25042 del 08/10/2019, Rv. 655177 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15607 del 22/06/2017, Rv. 644742 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004, Rv. 571141 –01).

In altri termini, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.in relazione al credito pignorato ed assegnato non costi- tuisce, di per sé, una condizione necessaria per l’emissione dell’ordinanza di assegnazioneo un requisito di validità di essa, ma solo il necessario presupposto affinché l’ordinanza di asse- gnazione possa essere fatta valere come titolo esecutivo contro il terzo pignorato.

Dunque, non può ritenersi ammissibile la contestazione della validitàdell’ordinanza di assegnazione da parte del terzo pigno- rato, con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.

Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 avverso la stessa, sull’assunto che il credito assegnato non fosse certo, liquido o esigibile.

L’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. opera il trasferimento della titolarità del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore assegnatario (o ai creditoriassegnatari): il terzo pignorato ha certamente l’interesse a contestare la pre- detta ordinanza, laddove venga assegnato il credito pignorato in misura superiore o comunque diversa da quanto da egli rico- nosciuto nella dichiarazione di quantità, in quanto in tal modo la sua posizione obbligatoria sarebbe illegittimamente aggra- vata.

Non ha, invece, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., alcun interesse a contestare l’ordinanza di assegnazione sotto il profilo della li- quidità del credito assegnato (in particolare, come nella specie, per la mancata specificazione delle quote assegnate in favore di ognuno dei creditori procedenti), dal momento che ciò non aggrava affatto la sua posizione obbligatoria, ma, al più, impe- disce ai creditori di utilizzare l’ordinanza stessa come titolo ese- cutivo, senza previa esatta determinazione giudiziale di dette quote e, di conseguenza, sotto tale profilo, i creditori assegna- tari sarebberogli unici che avrebbero effettivo e concreto inte- resse a contestarla.

Diverse sarebbero state le conclusioni, laddove uno o più dei creditori assegnatari avessero fatto effettivamente valere l’or- dinanza di assegnazione in questione come titolo esecutivo, quanto meno intimando precetto, sulla base di essa, al terzo pignorato (senza eventualmente neanche allegare alla stessa l’atto processuale che ne costituiva parte integrante ai fini della individuazione delle quote spettanti a ciascuno di essi): in que- sto caso, il terzo avrebbe ben potuto contestare (con l’opposi- zione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.) il difetto di liquidità del credito oggetto di assegnazione e, quindi, dell’ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo .

Ma si tratta di una Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 questione del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio (ciò anche considerato che non è ammissibile una opposizione all’esecuzione volta a contestare il diritto di procedere ad ese- cuzione forzata anteriore all’inizio o, almeno, alla minaccia dell’esecuzione stessa). 3.Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 826 cc, 159 D.Lgs 267/2000, e dell’art. 617 cpc in relazione all’art. 360, comma1 n. 3, c.p.c.».

Il comune ricorrente deduce « la nullità/inefficacia della ordi- nanza di assegnazione per essere il credito colpito impignora- bile in quanto definitivamente incamerato dal Comune e da esso specificatamente destinato e speso per la realizzazione di un’opera pubblica, quale era l’ampliamento della scuola ele- mentare di Ponterio».

Il motivo è inammissibile.

È consolidato l’indirizzo di questa Corte per cui il terzo pignorato non è legittimato a dedurre l’impignorabilità del credito oggetto dell’espropriazione presso terzi(ex multis: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 28625 del 13/10/2023, Rv. 668952 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 –01; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611 – 01 ; Sez.

L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 -01).

D’altra parte, il motivo di ricorso in esame risulta inammissibile anche per un’altra ragione.

Se, come sostiene il comune,il credito pignorato era stato « de- finitivamente incamerato dal Comune e da esso specificata- mente destinato e speso per la realizzazione di un’opera pub- blica», ciò in realtà significa che quel credito, in quanto effetti- vamente già “incamerato”, non sussisteva affatto, al momento della notificazione del pignoramento: e, allora, il comune Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 avrebbe dovuto rendere una dichiarazione di quantità negativa, mentre (come chiarito in relazione ai primi tre motivi del ri- corso) ha reso una dichiarazione che è stata intesa come posi- tiva e non sono più possibili contestazioni, in questa sede, sulla suddetta interpretazione.

In sostanza, con il motivo di ricorso in esame, vengono di fatto riproposte, sotto diversa ottica, le medesime contestazioni re- lative all’esistenza del credito assegnato, della cui inammissibi- lità si è già detto. 4.Il ricorso è rigettato Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) per lo [OSCURATO:PERSONA] S.T.A., in complessivi € 7.600,00(settemilaseicento/00), oltre € 200,00 (due- cento/00) per esborsi, nonché spese generali ed acces- sori di legge; b) per la curatela del fallimento della Todi 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in complessivi € 5.800,00(cin- quemilaottocento/00), oltre € 200,00(duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 25657 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25657del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRC NRC61P04 L188Z ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.t.a. ( P . I .: 02785410545), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] leoni (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75 E 03 D653F) [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02948230541), in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LND DNL75R16 C745K ) -controricorrenti- nonché CRUCIANI Gianni(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75B11 E230Y ) [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A11 D279X ) FAINA Nicola(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E11 G478A ) Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 BERNARDINI Giovanni (C.F.: BRNGNN 66E15 L188C ) TODI 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P . I.: 02948230541), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 394/2020, pubblicatain data 16 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa LoStudio [OSCURATO:PERSONA] S.T.A., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale,hanno pignorato i cre- diti vantati dalla loro debitriceTodi 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti delComune di Todi. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato in favore dei creditori procedenti, «nelle rispettive quote, così come specificate nell’atto di precisazione del cre- dito», gli importi oggetto della dichiarazione di quantità resa dall’ente locale terzo pignorato. Il Comune di Todi ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Disposta dal giudice dell’esecuzione “la sospensione dell’azione esecutiva”, all’esito del giudizio di merito, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento diTodi 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e riassunto nei confronti della curatela fallimentare, l’op- posizione è stata rigettata dal Tribunale di Spoleto. Ricorre il Comune di Todi, sulla base di cinquemotivi. Resistono con distinti controricorsi: a) loStudio [OSCURATO:PERSONA]- sociatiS.T.A.; b) la curatela del fallimento della Todi 2 Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . L’ente comunale ricorrente e l’associazione controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.T.A. hannodepositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « in relazione capo della sentenza con la quale è stata dichiarata l’esistenza del credito assegnato con l’ordinanza opposta, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1399, 1366, 1175, 1337, 1375, cc, e prima ancora dell’art. 2 Costituzione, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applica- zionedell’art. 4 L. n. 21 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dei relativi DM (Mini- stero Infrastrutture) attuativi 27.12.2001 n. 24050 e 30.12.2002 n. 10856, nonché degli artt. 11, 21 della legge re- gionale dell’Umbria n. 11/2005e degli artt. 1362 e 1399 cc in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivosi denunzia «In relazione capo della sen- tenza con la quale è stato dichiarato l’esistenza del credito as- segnato con l’ordinanza opposta, vizio di violazione o falsa ap- plicazionedell’art. 4 L. n. 21 dell ’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dei relativi DM (Ministero Infrastrutture) attuativi 27.12.2001 n. 24050 e 30.12.2002 n. 10856, nonché degli artt. 11, 21 della legge re- gionale dell’Umbria n. 11/2005 in relazione all ’ art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia « Sempre in relazione al capo della sentenza con la quale è stata dichiarata l’esistenza del credito assegnato con l’ordinanza opposta, vizio di omesso esame circa fattidecisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.». Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 I primi tre motivi del ricorso sono connessi, avendo tutti ad og- getto l’esistenza del credito assegnato dal giudice dell’esecu- zione; come tali, possono essere esaminati congiuntamente. Essi non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 1.1Va premesso, in diritto, che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, laddove il giudice dell’esecuzione,preso atto della dichiarazione di quantità positiva del terzo, assegni le somme sulle quali si è, in tal modo, perfezionato il pignora- mento, non è più possibile per il terzo pignorato contestare l’esistenza del credito assegnato, proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, nemmeno laddove la dichiarazione positiva sia stata resa per errore, an- che scusabile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 –03; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18109 del 31/08/2020,Rv. 658767 – 01) . 1.2Nella specie, non vi è dubbio che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto positiva la dichiarazione di quantità resa dal Co- mune di Todi. In tale dichiarazione, d’altra parte,a fronte del pignoramento specificamente diretto sul credito restitutorio della società de- bitrice esecutata nei confronti del comune, per le somme ver- sate qualioneri concessori in relazione a fabbricati non più rea- lizzati,erano state indicate in dettaglio le somme versate a tale titolo dalla società debitrice, con la precisazione che non era stata effettuata alcuna richiesta di rimborso. E la suddetta di- chiarazione risulta ulteriormente ed espressamente confermata da un funzionario delegato del comune, comparso in udienza davanti al giudice dell’esecuzione, senza che risulti manifestata, neanche in tale sede, alcuna espressa e specifica contestazione della sussistenza del credito restitutorio della società debitrice esecutata. Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 Il giudice dell’esecuzione ha, evidentemente, ritenuto di carat- tere positivo taledichiarazione di quantità. 1.3Per quanto ciò non abbia immediato rilievo ai fini dell’esito del giudizio (posto quanto si dirà in prosieguo), è opportuno osservare –per completezza espositiva – che tale valutazione non può certo ritenersi irragionevole. La dichiarazione del terzo nel procedimento esecutivo di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., infatti, deve avere necessariamente ca- rattere positivo o negativo: il terzo deve riconoscere o negare di essere debitore del debitore esecutato e non può certamente limitarsi ad esporre fatti potenzialmente costitutivi di una ob- bligazione, rimettendo al giudice dell’esecuzione di stabilire se la stessa sussista o meno, al di fuori del procedimento di accer- tamento del suo obbligo di cui all’art. 549 c.p.c., il quale, però, presuppone anch’esso una dichiarazione in tutto o in parte ne- gativa. D’altra parte, una dichiarazione “neutra” (senza, cioè , un espresso riconoscimento o una espressa negazione del proprio obbligo, da parte del terzo) non può che essere considerata come una dichiarazione non resa (cioè, non resa nei termini imposti dalla legge), il che, nel sistema attuale che regola l’espropriazione presso terzi, conduce all’applicazione della re- gola cd. della ficta confessio, ovvero, in altri termini, è nella sostanza equiparata ad una dichiarazione positiva. 1.4 Dunque, sulla base dell a dichiarazion e di quantità (rite- nuta) positivadel terzo, in relazione alla qual e , in tale fase del processo esecutivo, non risultano neanche sorte contestazioni di sorta (secondo quanto emerge dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso stesso ), il giudice dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione delle somme pignorate. In siffatta situazione: a) in base all’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione della dichiarazione di quantità resa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 (certamente intesa come dichiarazione positiva,come già chia- rito),la contestazione della relativa obbligazione, da parte del terzo pignorato, non può più ritenersi possibile,una volta inter- venuta l’assegnazione delle somme pignorate, mediante l’op- posizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegna- zione; b) d’altra parte, se, al contrario, l’interpretazione data dal giu- dice dell’esecuzione della dichiarazione di quantità resa dal Co- mune di Todi, quale dichiarazione positiva, non fosse stata cor- retta ( perché , eventualmente, in ipotesi, con essa il comune aveva in realtà espressamente negato di essere debitore della società esecutata, ovvero sulla stessa eranosorte contestazioni nel momento in cui era stata resa o, comunque, prima della definitiva assegnazione delle somme pignorate, circostanze che peraltro non risultano adeguatamente documentate in con- creto),allora il giudice dell’esecuzione non avrebbe affatto po- tuto procedere all’assegnazione dei crediti pignorati, ma avrebbe dovuto disporre farsi luogo al procedimento sommario di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c. affinché in quellasede – cioè l’unica a tanto deputata – si potesse accertare l’esistenza di tali crediti; in tal caso,il terzo pignorato avrebbe ben potuto impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di assegnazione, facendo valere la sua illegittimità, semplicemente per essere stata adottata in man- canza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata (ma non certo, neanche in tal caso, per ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo, che in ogni caso avrebbe dovuto av- venire mediante il procedimento di cui all’art. 549 c.p.c., previa revoca dell’ordinanza di assegnazione illegittima e riapertura del processo esecutivo, con tutte le conseguenze del caso, an- che in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della debitrice esecutata). Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 1.5Va precisato che, nel ricorso, il comune ricorrente afferma, tra l’altro, di avere contestato, con l’opposizione agli atti ese- cutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, che la sua dichiara- zione di quantità avrebbe dovuto intendersi come negativa e non come positiva. Sul punto, però, nella sentenza impugnata, non vi è alcuna sta- tuizione espressa ed in relazione a tale eventuale omissione di pronuncia non risultano formulate specifiche censure nel ri- corso. Di conseguenza –se anche non possa perfino ritenersi implici- tamente riconosciuto dal tribunale che la dichiarazione di quan- tità avesse carattere positivo, non essendovi una espressa sta- tuizione sul punto – quanto meno deve certamente escludersi che sia stato accolto il motivo di opposizione con il quale era stata contestata l’interpretazione del giudice dell’esecuzione in senso positivo della dichiarazione di quantità. Onde, mancando nel ricorso una specifica censura diretta a far valere il vizio di omessa pronuncia in relazione a tale motivo di opposizione, si deve ritenere sussistente una situazione equi- valente a quella in cui il motivo di opposizione volto a far valere l’erronea interpretazione come positiva (invece che negativa) della dichiarazione di quantità non fosse stato mai proposto, non essendo stato preso in esame dal tribunale e non essendo stata fatta valere l’omissione di pronunciasul punto. Ne consegue, ulteriormente, che, ormai, non ha più alcun ri- lievo– nella presente sede – stabilire se fosse corretta o erro- nea l’interpretazione della dichiarazione di quantità da parte del giudice dell’esecuzione, perché si deve ritenere che tale inter- pretazione non sia più in discussione nella presente sede: la dichiarazione è stata certamente intesa come positiva dalgiu- dice dell’esecuzione, che ha assegnato i crediti pignorati pren- dendo atto di tale suo carattere etale interpretazione della di- chiarazione di quantità non è (più) oggetto di contestazioni Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 nella presente sede(più precisamente, se anche lo fosse stata, l’omissione di pronuncia sul punto, non censurata, avrebbede- terminato una situazione equivalente alla mancata contesta- zione). 1.6Deve, in definitiva , ritenersi che il giudice dell’esecuzione abbia assegnato i crediti pignorati sulla base di una dichiara- zione di quantità positiva. Di conseguenza, l’esistenza del credito assegnato non poteva più essere contestata dal terzo, in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di as- segnazione. Tanto premesso, è agevole rilevare che, con i motivi di ricorso in esame,il comune ricorrente impugna, nella sostanza, l’ordi- nanza di assegnazione dei crediti pignorati facendo valere un errore nella sua stessa dichiarazione di quantità (ormai da rite- nersi definitivamente) positiva, errore non dedotto prima della pronuncia della stessa ordinanza di assegnazione. Ciò comporta senz’altro l’originaria inammissibilità dei motivi posti a base dell’opposizione stessa, con conseguente sua radi- cale infondatezza, anche se per ragioni diverse da quelle espo- ste nella motivazione della decisione impugnata;poiché, però, quest’ultima risulta conforme a diritto nel dispositivo finale, questo può essere confermato, con una mera correzione della motivazione, come sin qui chiarito, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 2.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 474 c.p.c. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il comune ricorrente deduce di avere contestato, con l’opposi- zione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, la nullità della suddetta ordinanza «per difetto del requisito di li- quidità ex art. 474 c.p.c. del titoloevidenziando che l’ordinanza impugnata haliquidato le spese di procedura ha determinato il Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 credito globale “dei creditori procedenti in complessivi € 91.739,26 oltre IVA e CPA come per legge” che ha poi asse- gnato “nellerispettive quote” ai singoli creditori senza però mi- nimamente indicare l’ammontaredelle dette rispettive quote». Il motivo è inammissibile. 2.1 In primo luogo, va rilevato che le censure non risultano sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., già con riguardo al presupposto di fatto che è alla base delle argomentazioni in diritto sviluppate dall’ente ri- corrente, cioè la insufficiente individuazione, da parte del giu- dice dell’esecuzione, dell’ammontare delle rispettive quote spettanti ai creditori assegnatari, sull’importo complessivo as- segnato. A tal fine, in realtà, nell’ordinanza di assegnazione opposta, dopo l’indicazione dell’importo complessivo assegnato, è ope- rato un espresso richiamo ad un altro atto processuale e, pre- cisamente, all’atto di precisazione del credito degli stessi credi- tori (risulta, infatti, assegnato l’importo di «€ 91.739,26 oltre IVA e CPA come per legge, nelle rispettive quote, così come specificate nell’atto di precisazione del credito», secondo quanto esposto nello stesso ricorso). Nel ricorso, però, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è in alcun modo indicatoin quale fase processuale, nonché in quali esatte modalità e/o termini fosse stato posto in essere –o prodotto – da parte dei creditori procedenti, il sud- detto «atto di precisazione del credito», che costituisce, in qual- che modo, parte integrante del contenuto dell’ordinanza di as- segnazione, né viene, neanche indirettamente, richiamato l’esatto contenuto dello stesso. Ciò non consente di accedere al merito delle censure in diritto formulate con il motivo di ricorso in esame e sarebbe di per sé sufficiente per dichiarane l’inammissibilità. Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 2.2È, peraltro, opportuno rilevare un ulteriore profilo di inam- missibilità di tali censure. Il comune ricorrente sostiene che l’ordinanza di assegnazione sarebbe nulla «per difetto del requisito di liquidità ex art. 474 c.p.c. del titolo». Orbene, il difetto di liquidità del titolo esecutivo (qualunque na- tura abbia detto titolo) può certamente essere fatto valere dal debitore avverso il quale sia fatto valere il titolo stesso, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ma, nel caso di specie, l’ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione non risulta affatto essere stata posta alla base di un’azione esecutiva minacciata o intrapresa nei confronti del comune: quest’ultimo sostiene, in realtà, che l’ordinanza di as- segnazione dei crediti pignorati emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione dovrebbe ritenersi di per sé nulla laddove il creditoassegnato non sia “liquido” e, poiché – a suo dire – nella specie non sarebbe stata sufficientemente chiarita ed espressamente indicata nella stessa ordinanza la quota spettante a ciascun creditore sull’importo complessivo assegnato, per questa ragione sussisterebbe una violazione dell’art. 474 c.p.c.. L’art. 474 c.p.c. ed il difetto di liquidità del “titolo esecutivo” sono però, in tal modo, invocati dalla parte ricorrente in modo non conferente rispetto alla fattispecie concreta, dal momento che(il rilievo appare addirittura ovvio) l’ordinanza di assegna- zione non costituisce, nell’ambito del processo di espropriazione di crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., il titolo esecutivo su cui si fonda il processo esecutivo (né, come già osservato, tale ordinanza risulta, nella specie,essere stata fatta valere come tale contro il terzo pignorato), ma costituisce semplicemente il provvedimento che definisce detto processo, chiudendo l’ese- cuzione forzata contro il debitore. Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Ed è appena il caso di osservare che il rispetto dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. non è affatto un presupposto di validità dell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati di cui all’art.553 c.p.c., in quanto tale, ma solo un requisito necessario ai fini della sua efficacia come titolo esecutivo: tanto ciò è vero, che è pacifico che l’espropriazione di crediti presso terzi e la conseguente ordinanza di assegnazione possano avere ad og- getto anche crediti eventuali, futuri, illiquidi, condizionati o non ancora venuti ad esistenza, di cui sia, quindi, addirittura non specificato l’importo (con il solo limite della necessaria esi- stenza del rapporto base da cui essi potranno eventualmente sorgere in futuro), cioè crediti senza alcun dubbio radicalmente privi dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. (cfr., ex multis : Cass.Sez. 3, Sentenza n. 14419 del 24/05/2023, Rv. 667976 - 01: «l’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché ri- conducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura»; conf.: Sez. 3, Sen- tenza n. 31844 del 27/10/2022, Rv. 666055 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 25042 del 08/10/2019, Rv. 655177 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15607 del 22/06/2017, Rv. 644742 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004, Rv. 571141 –01). In altri termini, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c.in relazione al credito pignorato ed assegnato non costi- tuisce, di per sé, una condizione necessaria per l’emissione dell’ordinanza di assegnazioneo un requisito di validità di essa, ma solo il necessario presupposto affinché l’ordinanza di asse- gnazione possa essere fatta valere come titolo esecutivo contro il terzo pignorato. Dunque, non può ritenersi ammissibile la contestazione della validitàdell’ordinanza di assegnazione da parte del terzo pigno- rato, con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 avverso la stessa, sull’assunto che il credito assegnato non fosse certo, liquido o esigibile. L’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. opera il trasferimento della titolarità del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore assegnatario (o ai creditoriassegnatari): il terzo pignorato ha certamente l’interesse a contestare la pre- detta ordinanza, laddove venga assegnato il credito pignorato in misura superiore o comunque diversa da quanto da egli rico- nosciuto nella dichiarazione di quantità, in quanto in tal modo la sua posizione obbligatoria sarebbe illegittimamente aggra- vata. Non ha, invece, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., alcun interesse a contestare l’ordinanza di assegnazione sotto il profilo della li- quidità del credito assegnato (in particolare, come nella specie, per la mancata specificazione delle quote assegnate in favore di ognuno dei creditori procedenti), dal momento che ciò non aggrava affatto la sua posizione obbligatoria, ma, al più, impe- disce ai creditori di utilizzare l’ordinanza stessa come titolo ese- cutivo, senza previa esatta determinazione giudiziale di dette quote e, di conseguenza, sotto tale profilo, i creditori assegna- tari sarebberogli unici che avrebbero effettivo e concreto inte- resse a contestarla. Diverse sarebbero state le conclusioni, laddove uno o più dei creditori assegnatari avessero fatto effettivamente valere l’or- dinanza di assegnazione in questione come titolo esecutivo, quanto meno intimando precetto, sulla base di essa, al terzo pignorato (senza eventualmente neanche allegare alla stessa l’atto processuale che ne costituiva parte integrante ai fini della individuazione delle quote spettanti a ciascuno di essi): in que- sto caso, il terzo avrebbe ben potuto contestare (con l’opposi- zione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.) il difetto di liquidità del credito oggetto di assegnazione e, quindi, dell’ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo . Ma si tratta di una Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 questione del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio (ciò anche considerato che non è ammissibile una opposizione all’esecuzione volta a contestare il diritto di procedere ad ese- cuzione forzata anteriore all’inizio o, almeno, alla minaccia dell’esecuzione stessa). 3.Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 826 cc, 159 D.Lgs 267/2000, e dell’art. 617 cpc in relazione all’art. 360, comma1 n. 3, c.p.c.». Il comune ricorrente deduce « la nullità/inefficacia della ordi- nanza di assegnazione per essere il credito colpito impignora- bile in quanto definitivamente incamerato dal Comune e da esso specificatamente destinato e speso per la realizzazione di un’opera pubblica, quale era l’ampliamento della scuola ele- mentare di Ponterio». Il motivo è inammissibile. È consolidato l’indirizzo di questa Corte per cui il terzo pignorato non è legittimato a dedurre l’impignorabilità del credito oggetto dell’espropriazione presso terzi(ex multis: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 28625 del 13/10/2023, Rv. 668952 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 –01; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 -01). D’altra parte, il motivo di ricorso in esame risulta inammissibile anche per un’altra ragione. Se, come sostiene il comune,il credito pignorato era stato « de- finitivamente incamerato dal Comune e da esso specificata- mente destinato e speso per la realizzazione di un’opera pub- blica», ciò in realtà significa che quel credito, in quanto effetti- vamente già “incamerato”, non sussisteva affatto, al momento della notificazione del pignoramento: e, allora, il comune Ric. n. 25657/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 avrebbe dovuto rendere una dichiarazione di quantità negativa, mentre (come chiarito in relazione ai primi tre motivi del ri- corso) ha reso una dichiarazione che è stata intesa come posi- tiva e non sono più possibili contestazioni, in questa sede, sulla suddetta interpretazione. In sostanza, con il motivo di ricorso in esame, vengono di fatto riproposte, sotto diversa ottica, le medesime contestazioni re- lative all’esistenza del credito assegnato, della cui inammissibi- lità si è già detto. 4.Il ricorso è rigettato Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) per lo [OSCURATO:PERSONA] S.T.A., in complessivi € 7.600,00(settemilaseicento/00), oltre € 200,00 (due- cento/00) per esborsi, nonché spese generali ed acces- sori di legge; b) per la curatela del fallimento della Todi 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in complessivi € 5.800,00(cin- quemilaottocento/00), oltre € 200,00(duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero d
Sentenza Cassazione n. 13223/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris