CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0300CA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilià del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Livorno, in data 14.7.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 624 bis, c.p., in rubrica ascrittogli, appellata dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze, condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, previa esclusione della recidiva a quest'ultimo contestata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 530, c.p.p., poiché, conformemente a quanto evidenziato dal giudice di primo grado, non è stato possibile identificare con sufficiente sicurezza nel Rezgui l'autore del furto in contestazione, posto che il riconoscimento fotografico operato al riguardo dalla persona offesa non è avvenuto in termini di certezza e le stesse dichiarazioni di quest'ultima appaiono generiche, sicché deve concludersi che l'affermazione di responsabilità del Rezgui si fonda su semplici congetture. 3. Va preliminarmente rilevato che il difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del procedimento, presentando successivamente istanza di differimento della relativa trattazione per ragioni di salute, che il Collegio, come da ordinanza pronunciata in udienza, non riteneva tali da integrare un caso di legittimo impedimento, in considerazione della assoluta genericità di quanto affermato nel certificato medico prodotto dal suddetto difensore sulla effettiva impossibilità per quest'ultimo di essere presente. Ciò posto, va, altresì, rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso come da contestazione il 3.2.2014, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti, e in assenza di cause di sospensione del relativo decorso, pari a sette anni e sei mesi, risulta sicuramente a tutt'oggi perento. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 26.4.2021, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate, posto che la sentenza di condanna in appello è stata pronunciata senza che il giudice di secondo grado procedesse alla rinnovazione della prova dichiarativa rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa, sulla cui diversa valutazione rispetto a quella operata al riguardo dal giudice di primo grado si è fondata la decisione consacrata nella sentenza oggetto di ricorso (cfr., per l'applicazione di tale principio anche in caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, Cass., Sez. 6, n. 18530 del 13/11/2019, Rv. 279303). Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458; Cass., Sez. 6, n. 48461, del 28/11/2013 Rv. 258169; Cass., Sez. 3, n. 394, del 25/09/2018, Rv. 274567). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 28.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]