CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 10925/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale socio unico ed anche quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva disposto il sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale della predetta società di diritto portoghese, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.La prospettazione accusatoria, condivisa dal Giudice per le indagini preliminari e poi confermata dal Tribunale del riesame, si fonda su intercettazioni telefoniche e tra presenti e su indagini bancarie volte ad accertare movimentazioni di denaro su conti di società anche estere: sulla base di tali elementi si ipotizza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano a capo di un vero e proprio gruppo imprenditoriale, quali soci occulti di una società italiana, la [OSCURATO:PERSONA] srl, che gestiva un ristorante a Roma e nove società portoghesi, alle quali erano affidate le quote e la gestione di numerosi ristoranti ubicati, appunto, in Portogallo. La fittizia intestazione ad altri di tali società sarebbe dovuta al timore dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei predetti Giorgi e Nirta, atteso che entrambi erano stati destinatari di proposte per l'applicazione di misure personali, poi rigettate, e che nella prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] farebbe anche parte del cd. Gruppo di Erfurt, dedito al riciclaggio in Germania di proventi del narcotraffico della ‘ndrangheta, oggetto di indagini giudiziarie e giornalistiche intorno al 2015. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.. Assume il ricorrente che non si sarebbe tenuto conto dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non vanno sovrapposti i piani del trasferimento fittizio di beni da quello della loro gestione illecita, mentre nel caso in esame difetterebbe la prova, sia pure indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto delle quote sociali. 2.2. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. con riferimento al dolo specifico in capo ai soggetti interponenti. Evidenzia il ricorrente che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano usciti indenni dai procedimenti di prevenzione avviati nei loro confronti, nei quali erano state vagliate anche le vicende "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]", che successivamente non erano emersi fatti nuovi tali da giiustificare nuovi procedimenti e che i delitti ipotizzati sarebbero tutti successivi a tali vicende, mentre le intestazioni asseritamente fittizie sarebbero antecedenti le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. con riferimento al dolo specifico in capo ai soggetti interposti. Si evidenzia, a tal proposito, che il ricorrente è regolarmente assunto e stipendiato dalla società portoghese di cui è unico socio e per cui lavora, e che in relazione a questa non risultano partecipazioni di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] agli affari sociali, né alcun loro apporto economico alla società. 2.4. Violazione di legge per essere la motivazione del provvedimento impugnato meramente apparente in relazione al periculum in mora, tanto in ordine al pericolo di dispersione o occultamento delle quote sociali, quanto in ordine all'esigenza concreta di anticipare con un sequestro l'effetto ablativo dell'eventuale confisca ex art. 240 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito competente. 2. Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto manc:ante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608 - 01). Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha omesso di motivare su una pluralità di argomentazioni difensive sollevate con i motivi di riesame e con la memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come richiamate anche nel ricorso per cassazione, tanto da rendere la motivazione del tutto priva di quei requisiti di coerenza e completezza idonei a consentire di comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice. 3. Correttamente, infatti, il ricorrente ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512 bis cod. pen., in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024 - 01). Analogamente, si è ritenuto che, al fine di dimostrare l'intestazione fittizia, non è sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto ; (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015 Rv. 265904 - 01) e, più in generale, che occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare (così Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Rv. 272128 - 01). Si è anche ritenuto che, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta. (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Rv. 281423 - 01). Nel caso in esame l'ordinanza impugnata non si è uniformata a questi principi, riconoscendo, invece, il fumus del reato di intestazione fittizia delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] essenzialmente 44.4ii in considerazione della gestione di fatto di un intero gruppo imprenditoriale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del genero [OSCURATO:PERSONA], essendosi individuati nei predetti coloro che si occupavano "integralmente della gestione delle società e dei ristoranti oggetto di sequestro, prendendo decisioni in ordine alle assunzioni di forza lavoro, all'acquisizione dei beni e servizi, chiedendo puntualmente informazioni sul fatturato e decidendo sull'ingresso od uscita di nuovi soci". Si è visto, invece, essere di per sé insufficiente a dimostrare l'intestazione fittizia della società la mera gestione ed amministrazione di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione,. Quali ulteriori elementi ritenuti "suffragare la tesi recepita dal Giudice" della cautela, l'ordinanza impugnata si è, poi, limitata ad indicare "l'assenza di spiegazioni alternative plausibili al fatto che Giorgi. Domenico gestisse un patrimonio aziendale di tale portata ed in maniera del tutto occulta, non conservando per sé neppure la minima quota di alcuna delle società sottoposte a sequestro" e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accumulato all'estero un' "ingentissima ricchezza" grazie al traffico di stupefacenti. Nel ritenere questi elementi idonei a sopperire all'insufficienza della mera gestione di fatto della società a dimostrare l'intestazione fittizia delle quote sociali, però, il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, omesso qualsiasi approfondimento in ordine alla provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto delle quote societarie da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], così come ha omesso di confrontarsi con una pluralità di argomentazioni addotte dalla difesa con i motivi di riesame e con la memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali: le risultanze della nota dei Carabinieri del ROS [OSCURATO:PERSONA] n. 464/35 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, ad avviso del ricorrente, attesterebbero l'estraneità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alle decisioni relative alla distribuzione dei ricavi delle attività di ristorazione; le risultanze della consulenza tecnica portoghese in ordine agli apporti finanziari per la costituzione delle società; l'asserito ricorso all'autofinanziamento ed al credito bancario per l'avvio dell'attività imprenditoriale della società; la motivazione del provvedimento con il quale il Tribunale di Roma in data 9/1/2009 aveva rigettato la proposta di applicazione di misure di prevenzione personale e reale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il carattere remoto delle mere segnalazioni di polizia relative al Nirta e le motivazioni del rigetto di una precedente richiesta di applicazione di misura di prevenzione nei confronti di quest'ultimo. 4. Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'ipotizzato reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., giova ricordare che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 Rv. 259337), e tale esame, nel caso di specie, non risulta essere stato espletato vagliando circostanze potenzialmente significative addotte dalla difesa, quali l'epoca di costituzione della società il 2018, ben distante dalla diffusione di notizie di stampa sul cd. "[OSCURATO:PERSONA]" che, nella prospettazione accusatoria, avrebbero indotto il timore di applicazione di misure di prevenzione e, nel Nirta, la qualità di dipendente del ristorante "[OSCURATO:PERSONA] da Pallotta", facente capo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl., nonché la titolarità, da parte del predetto, di quote di altra società collegata, che ad avviso del ricorrente mal si conciliano con la finalità di occultare la titolarità di quote sociali in capo allo stesso. 5. In considerazione delle lacune motivazionali dinanzi evidenziate, l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato deve ritenersi meramente apparente, in quanto privo dei requisiti minimi di completezza e ragionevolezza tali da consentire la comprensione e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al competente Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]