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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17093/2022

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ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/2/2020 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo A) con conseguente rideterminazione della pena e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di occultamento e distruzione di documenti contabili ai fini di evasione fiscale, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della TD Distribuzione s.r.I., fallita nel corso del 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, anzitutto in merito all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, della quale egli in realtà sarebbe stato un mero consulente e per di più nella fase iniziale della sua attività.

In secondo luogo viene contestata la configurabilità del concorso tra il reato di bancarotta documentale e quello di cui all'art. 10 d.

Igs. n. 74/2000, stante l'identità della loro struttura oggettiva.

Sul punto il ricorrente lamenta inoltre come la condotta accertata sia stata quella di omessa tenuta della contabilità, non prevista dalla disposizione incriminatrice da ultima citata.

Infine viene denunziata la carenza della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato in questione. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo all'imputazione di bancarotta patrimoniale.

Invero il creditore principale della fallita sarebbe l'Erario, le cui pretese in definitiva sarebbero state calcolate sulla base di mere presunzioni, mentre le condotte censurabili al più consisterebbero nel mancato pagamento di un finanziamento bancario e nell'esposizione di passività inesistenti, non punibili se non viene provato che ad essere perseguito è il fine di recare pregiudizio a tutti i creditori e non solo ad uno di essi.

La Corte territoriale avrebbe poi omesso di confutare i motivi d'appello relativi alla derubricazione dell'imputazione di cui si tratta in bancarotta semplice patrimoniale. 2.3 Sempre i medesimi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta documentale.

Anche in questo caso il giudice dell'appello non avrebbe chiarito le ragioni dell'attribuzione al Naddeo della responsabilità del reato, mentre, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, erroneamente avrebbe ritenuto sufficiente per la sua sussistenza il dolo generico a fronte dell'accertamento dell'ipotesi prevista dalla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall.

La sentenza invero, operando una indebita commistione tra le autonome ed alternative fattispecie configurate dalla disposizione citata, ha ritenuto integrato il reato in ragione della presunta impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari della fallita, affermazione del tutto apodittica, anche alla luce del fatto che già la sentenza di primo grado aveva certificato la documentazione contabile dell'attività almeno per alcuni esercizi.2.4 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti.

2. In particolare è parzialmente fondato il primo motivo.

In realtà inammissibili sono le censure mirate a contestare la qualifica di amministratore di fatto della fallita attribuita al Naddeo, trattandosi di questione già non specificamente devoluta al giudice dell'appello e comunque prospettata in termini intrinsecamente generici e privi della necessaria correlazione con la motivazione articolata dalla Corte territoriale anche su questo punto.

Manifestamente infondata è poi l'obiezione relativa all'ipotizzabilità del concorso tra il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 e quello di bancarotta documentale, che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte è invece configurabile, atteso che le due fattispecie sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell'illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811; Sez. 5, Sentenza n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839; Sez. 3, Sentenza n. 18927 del 24/02/2017, Signò, Rv. 269910).

Coglie invece nel segno il rilievo sull'atipicità della condotta contestata ai sensi della norma penale tributaria sopra richiamata.

Ed infatti dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la condotta effettivamente accertata a carico del Naddeo e dell'amministratore di diritto della TD è quella di non aver mai istituito la contabilità della fallita, che, nella prospettazione accusatoria, era una società inattiva, utilizzata al solo fine di acquisire finanziamenti bancari per poi trasferirli sine causa ad altre società facenti capo all'imputato o direttamente a quest'ultimo.

Deve allora nuovamente richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del reato contestato, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la mera omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili obbligatori (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270809; Sez. 3, Sentenza n. 19106 del 02/03/2016, Chianese, Rv. 267102).Se, dunque, l'imputato non può avere occultato o distrutto scritture che secondo la stessa Corte territoriale non sono mai esistite, perché ne era stata omessa l'istituzione, è evidente che il fatto contestato al capo A) non costituisce reato.

Ne consegue che limitatamente a tale capo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione.

Non è invece necessario disporre l'annullamento con rinvio al giudice del merito per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, potendosi provvedere in tal senso in questa sede eliminando la pena di mesi tre di reclusione applicata in riferimento al reato di cui si tratta quale aumento per la continuazione con quello di bancarotta aggravata.

3. Il secondo motivo è invece integralmente inammissibile.

In maniera meramente assertiva il ricorrente reinterpreta infatti il significato dei dati fattuali esposti in sentenza, cercando di qualificare come mera esposizione di passività inesistenti quelle che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto essere vere e proprie distrazioni, posto che i finanziamenti concessi dal sistema bancario sono effettivamente entrati nel patrimonio della fallita e da qui sono poi stati trasferiti senza giustificazione alcuna, mediante prelievi e bonifici, all'imputato o a società da lui controllate.

Conseguentemente inconferenti si rivelano le ulteriori censure relative alla configurabilità del dolo specifico che sostiene la bancarotta patrimoniale qualora realizzata mediante la condotta di esposizione di passività inesistenti e quelle concernenti la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall.

4. Le censure proposte con il terzo motivo sono tutte manifestamente infondate.

La Corte ha infatti correttamente inquadrato i fatti di cui al capo C) nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale prevista dalla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. ed ha specificamente evidenziato la preordinazione di tutte le condotte contestate al disegno fraudolento ordito dal Naddeo.

Né la sentenza ha operato alcuna indebita "crasi" tra le due fattispecie configurate nella disposizione citata, avendo sottolineato l'impossibilità riscontrata dal curatore di ricostruire patrimonio e volume d'affari della fallita al limitato fine di rispondere alle obiezioni difensive sul punto, comunque inconferenti in ragione della qualificazione giuridica attribuita al fatto.

Contrariamente a quanto sostenuto, infine, i giudici del merito hanno altresì risposto in maniera specifica alla richiesta di derubricazione del fatto sotto il titolo della bancarotta semplice documentale.

5. Generiche sono infine le doglianze proposte con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p., trattandosi di punti ampiamente affrontati dalla sentenza con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena pari a mesi tre di reclusione, dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/2/2020 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo A) con conseguente rideterminazione della pena e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di occultamento e distruzione di documenti contabili ai fini di evasione fiscale, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della TD Distribuzione s.r.I., fallita nel corso del 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, anzitutto in merito all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, della quale egli in realtà sarebbe stato un mero consulente e per di più nella fase iniziale della sua attività. In secondo luogo viene contestata la configurabilità del concorso tra il reato di bancarotta documentale e quello di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74/2000, stante l'identità della loro struttura oggettiva. Sul punto il ricorrente lamenta inoltre come la condotta accertata sia stata quella di omessa tenuta della contabilità, non prevista dalla disposizione incriminatrice da ultima citata. Infine viene denunziata la carenza della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato in questione. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo all'imputazione di bancarotta patrimoniale. Invero il creditore principale della fallita sarebbe l'Erario, le cui pretese in definitiva sarebbero state calcolate sulla base di mere presunzioni, mentre le condotte censurabili al più consisterebbero nel mancato pagamento di un finanziamento bancario e nell'esposizione di passività inesistenti, non punibili se non viene provato che ad essere perseguito è il fine di recare pregiudizio a tutti i creditori e non solo ad uno di essi. La Corte territoriale avrebbe poi omesso di confutare i motivi d'appello relativi alla derubricazione dell'imputazione di cui si tratta in bancarotta semplice patrimoniale. 2.3 Sempre i medesimi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta documentale. Anche in questo caso il giudice dell'appello non avrebbe chiarito le ragioni dell'attribuzione al Naddeo della responsabilità del reato, mentre, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, erroneamente avrebbe ritenuto sufficiente per la sua sussistenza il dolo generico a fronte dell'accertamento dell'ipotesi prevista dalla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. La sentenza invero, operando una indebita commistione tra le autonome ed alternative fattispecie configurate dalla disposizione citata, ha ritenuto integrato il reato in ragione della presunta impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari della fallita, affermazione del tutto apodittica, anche alla luce del fatto che già la sentenza di primo grado aveva certificato la documentazione contabile dell'attività almeno per alcuni esercizi.2.4 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti. 2. In particolare è parzialmente fondato il primo motivo. In realtà inammissibili sono le censure mirate a contestare la qualifica di amministratore di fatto della fallita attribuita al Naddeo, trattandosi di questione già non specificamente devoluta al giudice dell'appello e comunque prospettata in termini intrinsecamente generici e privi della necessaria correlazione con la motivazione articolata dalla Corte territoriale anche su questo punto. Manifestamente infondata è poi l'obiezione relativa all'ipotizzabilità del concorso tra il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 e quello di bancarotta documentale, che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte è invece configurabile, atteso che le due fattispecie sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell'illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811; Sez. 5, Sentenza n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839; Sez. 3, Sentenza n. 18927 del 24/02/2017, Signò, Rv. 269910). Coglie invece nel segno il rilievo sull'atipicità della condotta contestata ai sensi della norma penale tributaria sopra richiamata. Ed infatti dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la condotta effettivamente accertata a carico del Naddeo e dell'amministratore di diritto della TD è quella di non aver mai istituito la contabilità della fallita, che, nella prospettazione accusatoria, era una società inattiva, utilizzata al solo fine di acquisire finanziamenti bancari per poi trasferirli sine causa ad altre società facenti capo all'imputato o direttamente a quest'ultimo. Deve allora nuovamente richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del reato contestato, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la mera omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili obbligatori (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270809; Sez. 3, Sentenza n. 19106 del 02/03/2016, Chianese, Rv. 267102).Se, dunque, l'imputato non può avere occultato o distrutto scritture che secondo la stessa Corte territoriale non sono mai esistite, perché ne era stata omessa l'istituzione, è evidente che il fatto contestato al capo A) non costituisce reato. Ne consegue che limitatamente a tale capo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione. Non è invece necessario disporre l'annullamento con rinvio al giudice del merito per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, potendosi provvedere in tal senso in questa sede eliminando la pena di mesi tre di reclusione applicata in riferimento al reato di cui si tratta quale aumento per la continuazione con quello di bancarotta aggravata. 3. Il secondo motivo è invece integralmente inammissibile. In maniera meramente assertiva il ricorrente reinterpreta infatti il significato dei dati fattuali esposti in sentenza, cercando di qualificare come mera esposizione di passività inesistenti quelle che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto essere vere e proprie distrazioni, posto che i finanziamenti concessi dal sistema bancario sono effettivamente entrati nel patrimonio della fallita e da qui sono poi stati trasferiti senza giustificazione alcuna, mediante prelievi e bonifici, all'imputato o a società da lui controllate. Conseguentemente inconferenti si rivelano le ulteriori censure relative alla configurabilità del dolo specifico che sostiene la bancarotta patrimoniale qualora realizzata mediante la condotta di esposizione di passività inesistenti e quelle concernenti la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall. 4. Le censure proposte con il terzo motivo sono tutte manifestamente infondate. La Corte ha infatti correttamente inquadrato i fatti di cui al capo C) nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale prevista dalla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. ed ha specificamente evidenziato la preordinazione di tutte le condotte contestate al disegno fraudolento ordito dal Naddeo. Né la sentenza ha operato alcuna indebita "crasi" tra le due fattispecie configurate nella disposizione citata, avendo sottolineato l'impossibilità riscontrata dal curatore di ricostruire patrimonio e volume d'affari della fallita al limitato fine di rispondere alle obiezioni difensive sul punto, comunque inconferenti in ragione della qualificazione giuridica attribuita al fatto. Contrariamente a quanto sostenuto, infine, i giudici del merito hanno altresì risposto in maniera specifica alla richiesta di derubricazione del fatto sotto il titolo della bancarotta semplice documentale. 5. Generiche sono infine le doglianze proposte con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p., trattandosi di punti ampiamente affrontati dalla sentenza con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena pari a mesi tre di reclusione, dichiara inammissibi
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