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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43284/2021

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI_ - L dato avviso alle parti; udita relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha pronunciato sentenza nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di cui tentato omicidio, sequestro di persona e altro.

2. Avverso la sentenza ricorrono i predetti imputati con separati ma identici atti a firma del comune difensore, proponendo un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge nella parte in cui il giudice ha ritenuto congrua la pena concordata.

3. I ricorsi sono inammissibili.

In punto di determinazione della pena, il giudice ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI_ - L dato avviso alle parti; udita relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha pronunciato sentenza nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di cui tentato omicidio, sequestro di persona e altro. 2. Avverso la sentenza ricorrono i predetti imputati con separati ma identici atti a firma del comune difensore, proponendo un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge nella parte in cui il giudice ha ritenuto congrua la pena concordata. 3. I ricorsi sono inammissibili. In punto di determinazione della pena, il giudice ha recepito l'accordo raggiunto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il