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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28831/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.30151/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 853/2021 del Tribunale di Vicenza depositata il 22-4-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] quali trasgressore ela società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale obbligata in solido impugnarono avanti il Tribunale di OGGETTO: sanzioni amministrative- decesso dell’autore della violazione R.G.30151/2021 C.C. 3-10-2023 Vicenzadue ordinanze-ingiunzione emesse il 3 - 5 - 2017 dal Comune di Cassola,con ciascuna delle quali era stata irrogata la sanzione di Euro 3.166,67 per la violazione dell’art. 3 co.1 lett. d) d.lgs. 27-10-1992 e dell’art. 9 par. 1 lett.f) reg.

UE n. 1169/2011, per la mancata indicazione nell’etichetta del termine ultimo di scadenza o della data di scadenza relativamente ai prodotti ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e ‘[OSCURATO:PERSONA]’, rinvenuti nel corso di accertamento presso supermercato di Cassola.

Il Tribunale di Vicenza dichiarò la propria incompetenza per essere competente il giudice di pace di Bassano del Grappa e con sentenza n. 267/2018 il giudice di pace rigettò l’opposizione, compensando le spese di lite. 2.Proposto appelloda [OSCURATO:PERSONA] e dalla società , con sentenza n. 853 depositata il 22-4-2021 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto decesso del trasgressore [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello e ha condannato il Comune di Cassola a restituire alla società appellante l’importo delle sanzioni pagate; ha dichiarato che la soccombenza virtuale era in capo alla società appellante e per l’effetto l’ha condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune appellato.

La sentenza ha dichiarato che il punto nodale della questione era quello della definizione del budello che contiene il salame, perché se lo si intendeva come parte del processo produttivo del prodotto, il salame era prodotto alimentare “sfuso” e non necessitava di etichettatura; se invece lo si intendeva come imballaggio, il salame era da considerare come prodotto alimentare pre-imballato e perciò soggetto a etichettatura obbligatoria.

Posto che il regolamento comunitario 1169/2011 distingueva tra alimenti sfusi e preimballati, il budello non era ingeribile e perciò non era un alimento, pur facendo parte del processo produttivo del salame;era un imballaggio, perché in sostanza avvolgeva l’alimento in modo che lo stesso non potesse essere alterato senza aprire l’imballaggio e perciò rispondeva alla definizione di imballaggio posta dall’art. 2§2 lett. e) del regolamento comunitario. 3.Con atto notificato il 22-11-2021 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, sulla base di unico motivo.

Il Comune di Cassola ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consigli o la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a .

All’esito della camera di consigliodel giorno 3-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo rubricato “art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. - violazione artt. 9 reg. (CE) 1169/2011 in relazione all’art. 20 del medesimo regolamento e all’art. 3 § 2, lett.

B) del reg. (CE) 1333/2008” la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia definito i prodotti con riferimento ai quali sono state applicate le sanzioni amministrative quali alimenti preimballati, in quanto la conclusione è stata fondata su ragionamento che porterebbe a considerate preimballato ogni prodotto alimentare il cui procedimento produttivo generi una porzione non edibiledello stesso. 2.Rileva la Corte che sussiste l’interesse della società ricorrente a proporre il ricorso per cassazione esclusivamente in quanto soccombente in relazione al capo di pronuncia sulle spese del giudizio di appello, che la sentenza appellata ha posto a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Infatti, non ha fondamento l’affermazione che emerge dalle ragioni svolte della ricorrente, in ordine al fatto che il suo interesse all’impugnazione sussisterebbe per il fatto ch e la sentenza pone principi erronei: l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, determinata dal decesso dell’autore della violazione, e il conseguente venire meno dell’ordinanza - ingiunzione oggetto di opposizione (cfr. Cass. Sez. 2 13-3-2023 n. 7264, per tutte) non fa salvo l’accertamento dell’illecitoamministrativo.

Posta questa premessa, si considera che la sentenza impugnata ha esattamente dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del decesso dell’autore della violazione [OSCURATO:PERSONA], in quanto la morte dell’autore della violazione comportal’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, che ai sensi dell’art. 7 legge 689/1981 non si trasmette agli eredi; la morte dell’autore della violazione determina anche l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato in viasolidale (Cass. Sez. 2 5- 10-2020 n. 21265 Rv. 659362-01, Cass. Sez.

U. 22-9-2017 n. 22082), come già ritenuto anchedalla sentenza impugnata , che ha disposto la restituzione a favoredella società delle somme dalla stessa già pagate in forza dell’obbligo di pagamentoestinto.

Però, la sentenza impugna ta ha erroneamente ritenuto di esaminare nel merito la questione al fine del riparto delle spese del grado secondo il principio della soccombenzavirtuale, perché si deve fare applicazione del principio secondo il quale in questo caso non trovano applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della soccombenza virtuale.

Infatti, seppure vi è soggetto che succede nel processo, in forza della non trasmissibilità della sanzione non vi è soggetto che succedanel lato passiv o del rapporto giuridico sanzionatorio che forma l’oggetto sostanziale del processo; quindi il carico delle spese resta regolato dall’art. 8 co.1 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2 24-5-2022 n. 16747 Rv. 664888-01, alla quale si rinvia anche per le analitiche argomentazioniche conducono a tale soluzione; nello stesso sensoCass.

Sez. 2 22-10- 2021 n. 29577 Rv . 662564-01).

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata quanto al capo relativo alle spese di lite ; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, si decide nel merito disponendo che le spese rimangano a carico della parte che le ha anticipate. 3.Si compensano le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della cassazione della sentenza impugnata con limitato riferimento alla statuizione sulle spese di litee per ragioni diverse da quelle poste dalla società ricorrentea fondamento del suo ricorso.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite e, decidendo nel merito, dispone che le spese rimangano a carico della parte che le ha anticipate; compensa le spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.30151/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 853/2021 del Tribunale di Vicenza depositata il 22-4-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] quali trasgressore ela società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale obbligata in solido impugnarono avanti il Tribunale di OGGETTO: sanzioni amministrative- decesso dell’autore della violazione R.G.30151/2021 C.C. 3-10-2023 Vicenzadue ordinanze-ingiunzione emesse il 3 - 5 - 2017 dal Comune di Cassola,con ciascuna delle quali era stata irrogata la sanzione di Euro 3.166,67 per la violazione dell’art. 3 co.1 lett. d) d.lgs. 27-10-1992 e dell’art. 9 par. 1 lett.f) reg. UE n. 1169/2011, per la mancata indicazione nell’etichetta del termine ultimo di scadenza o della data di scadenza relativamente ai prodotti ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e ‘[OSCURATO:PERSONA]’, rinvenuti nel corso di accertamento presso supermercato di Cassola. Il Tribunale di Vicenza dichiarò la propria incompetenza per essere competente il giudice di pace di Bassano del Grappa e con sentenza n. 267/2018 il giudice di pace rigettò l’opposizione, compensando le spese di lite. 2.Proposto appelloda [OSCURATO:PERSONA] e dalla società , con sentenza n. 853 depositata il 22-4-2021 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto decesso del trasgressore [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello e ha condannato il Comune di Cassola a restituire alla società appellante l’importo delle sanzioni pagate; ha dichiarato che la soccombenza virtuale era in capo alla società appellante e per l’effetto l’ha condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune appellato. La sentenza ha dichiarato che il punto nodale della questione era quello della definizione del budello che contiene il salame, perché se lo si intendeva come parte del processo produttivo del prodotto, il salame era prodotto alimentare “sfuso” e non necessitava di etichettatura; se invece lo si intendeva come imballaggio, il salame era da considerare come prodotto alimentare pre-imballato e perciò soggetto a etichettatura obbligatoria. Posto che il regolamento comunitario 1169/2011 distingueva tra alimenti sfusi e preimballati, il budello non era ingeribile e perciò non era un alimento, pur facendo parte del processo produttivo del salame;era un imballaggio, perché in sostanza avvolgeva l’alimento in modo che lo stesso non potesse essere alterato senza aprire l’imballaggio e perciò rispondeva alla definizione di imballaggio posta dall’art. 2§2 lett. e) del regolamento comunitario. 3.Con atto notificato il 22-11-2021 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, sulla base di unico motivo. Il Comune di Cassola ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consigli o la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 3-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo rubricato “art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. - violazione artt. 9 reg. (CE) 1169/2011 in relazione all’art. 20 del medesimo regolamento e all’art. 3 § 2, lett. B) del reg. (CE) 1333/2008” la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia definito i prodotti con riferimento ai quali sono state applicate le sanzioni amministrative quali alimenti preimballati, in quanto la conclusione è stata fondata su ragionamento che porterebbe a considerate preimballato ogni prodotto alimentare il cui procedimento produttivo generi una porzione non edibiledello stesso. 2.Rileva la Corte che sussiste l’interesse della società ricorrente a proporre il ricorso per cassazione esclusivamente in quanto soccombente in relazione al capo di pronuncia sulle spese del giudizio di appello, che la sentenza appellata ha posto a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Infatti, non ha fondamento l’affermazione che emerge dalle ragioni svolte della ricorrente, in ordine al fatto che il suo interesse all’impugnazione sussisterebbe per il fatto ch e la sentenza pone principi erronei: l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, determinata dal decesso dell’autore della violazione, e il conseguente venire meno dell’ordinanza - ingiunzione oggetto di opposizione (cfr. Cass. Sez. 2 13-3-2023 n. 7264, per tutte) non fa salvo l’accertamento dell’illecitoamministrativo. Posta questa premessa, si considera che la sentenza impugnata ha esattamente dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del decesso dell’autore della violazione [OSCURATO:PERSONA], in quanto la morte dell’autore della violazione comportal’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, che ai sensi dell’art. 7 legge 689/1981 non si trasmette agli eredi; la morte dell’autore della violazione determina anche l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato in viasolidale (Cass. Sez. 2 5- 10-2020 n. 21265 Rv. 659362-01, Cass. Sez. U. 22-9-2017 n. 22082), come già ritenuto anchedalla sentenza impugnata , che ha disposto la restituzione a favoredella società delle somme dalla stessa già pagate in forza dell’obbligo di pagamentoestinto. Però, la sentenza impugna ta ha erroneamente ritenuto di esaminare nel merito la questione al fine del riparto delle spese del grado secondo il principio della soccombenzavirtuale, perché si deve fare applicazione del principio secondo il quale in questo caso non trovano applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della soccombenza virtuale. Infatti, seppure vi è soggetto che succede nel processo, in forza della non trasmissibilità della sanzione non vi è soggetto che succedanel lato passiv o del rapporto giuridico sanzionatorio che forma l’oggetto sostanziale del processo; quindi il carico delle spese resta regolato dall’art. 8 co.1 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2 24-5-2022 n. 16747 Rv. 664888-01, alla quale si rinvia anche per le analitiche argomentazioniche conducono a tale soluzione; nello stesso sensoCass. Sez. 2 22-10- 2021 n. 29577 Rv . 662564-01). Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata quanto al capo relativo alle spese di lite ; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, si decide nel merito disponendo che le spese rimangano a carico della parte che le ha anticipate. 3.Si compensano le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della cassazione della sentenza impugnata con limitato riferimento alla statuizione sulle spese di litee per ragioni diverse da quelle poste dalla società ricorrentea fondamento del suo ricorso. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite e, decidendo nel merito, dispone che le spese rimangano a carico della parte che le ha anticipate; compensa le spese del giudizio di legittimi
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