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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28324/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16850/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 83, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 27; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1135/2021, depositata il 17 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio avanti il Giudice di pace di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati all'immobile di sua proprietà da infiltrazioni d'umido provenienti dai confinanti locali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e condotti in locazione dalla convenuta; quest'ultima chiamò in garanzia la locatrice, assumendo dipendere le infiltrazioni da usura delle condutture; il Giudice di pace ritenne, sulla scorta dell'espletata c.t.u., che le infiltrazioni derivassero da una perdita del servizio igienico in uso alla conduttrice, non imputabili a vetustà delle condutture, e condannò pertanto [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni liquidati nell'importo di € 800, oltre spese processuali anche relative al pregresso procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ.; interposto gravame dalla soccombente, vi resistette la Cartoleria, chiedendo che, nel caso fosse esclusa la responsabilità della conduttrice, l'obbligo risarcitorio fosse posto a carico della locatrice; propose, inoltre, appello incidentale per una maggiore quantificazione dei danni; il Tribunale ha rigettato entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando entrambe le società appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata [OSCURATO:SOCIETA].; avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 169, 190 e 347 cod. proc. civ. e dell'art.74 disp. att. cod. proc. civ. per avere il Tribunale ritenuto mancare la prova del maggior danno preteso, in ragione del fatto che essa appellante incidentale aveva volontariamente ritirato il proprio fascicolo di parte al momento della precisazione delle conclusioni e non lo aveva poi restituito nei termini di cui all'art. 169, comma secondo, cod. proc. civ.; rileva che tale disposizione riguarda solo la fase decisoria del giudizio di primo grado e che, pertanto, la mancata restituzione del proprio fascicolo costituiva, nel caso di specie, una mera irregolarità, rimediabile, se del caso, anche attraverso la rimessione della causa sul ruolo; con il secondo motivo essa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale posto a suo carico solidale le spese di lite sostenute dall'appellata [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di considerare che la domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultima era stata da essa espressamente condizionata alla eventuale esclusione della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]: non essendosi tale condizione verificata, la domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto ritenersi come mai proposta; il primo motivo è inammissibile; il Tribunale ha rigettato l'appello incidentale sulla base di diverse e concorrenti ragioni, ciascuna costituente autonoma e sufficiente ratio decidendi; ha infatti rilevato che «il maggior danno lamentato in causa non è provato, sia perché in contrasto con le risultanze della c.t.u., sia perché i mezzi di prova orale e la rinnovazione della c.t.u. non possono essere ammessi per tutte le ragioni e motivazioni esposte nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene qui integralmente richiamata, sia perché, in ogni caso, il mancato rideposito del fascicolo di parte non consente in questa fase decisoria di esaminare e valutare i documenti posti a fondamento delle maggiori pretese risarcitorie della società danneggiata»; la censura investe solo l'ultima delle giustificazioni addotte ed è dunque priva di decisività, dal momento che, quand'anche se ne dovesse affermare la fondatezza la decisione sul punto resterebbe comunque retta dalle altre concorrenti, ma autosufficienti, rationes decidendi; l'assunto, sostenuto in memoria, secondo cui tali non potrebbero esse considerarsi, non può essere condiviso: a parte il dato formale, già di per sé dirimente, rappresentato dall'uso, in sentenza, della congiunzione disgiuntiva «sia» — indicativa del fatto che è il Tribunale a considerare ciascuna delle ragioni da essa preceduta in grado da sola di giustificare la decisione (ed è tale convincimento che avrebbe dovuto essere impugnato e non lo è stato) —, è agevole rilevare che, con il richiamo in particolare alle conclusioni del c.t.u., i giudici di merito hanno evidentemente fatto riferimento ad una valutazione di insussistenza del nesso causale tra le spese di ripristino dedotte e la condotta ascritta alla [OSCURATO:SOCIETA]., valutazione che certo non potrebbe essere contrastata dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte di cui si lamenta la mancata acquisizione, in quanto idonea ad attestare solo l'entità di quegli esborsi non anche la loro oggettiva imputabilità al fatto dell'appellata; mette conto comunque rilevare che, in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle «norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale», in quanto compatibili, non v'è ragione di ritenere inapplicabile al giudizio di appello l'art. 169, comma secondo, cod. proc. civ.; i precedenti richiamati in ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. n. 29309 del 2017 e n. 26030 del 2014 (ai quali si conforma anche [OSCURATO:PERSONA]. n. 21571 del 2020) affermano infatti un ben diverso principio: ossia che il ritiro del fascicolo di parte nel giudizio di primo grado non preclude che lo stesso e i documenti in esso contenuti possano essere depositati in appello, senza andare incontro al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ.: in ciascuno di essi il fascicolo ritirato in primo grado era stata poi depositato tempestivamente in appello e non più ritirato nel corso del giudizio di secondo grado e non si poneva pertanto la questione se, ove ritirato in appello, per la sua restituzione occorresse rispettare la disciplina dettata dall'art. 169 cod. proc. civ.; il precedente in ultimo richiamato dalla ricorrente di [OSCURATO:PERSONA]. n. 23455 del 2018, riguardava poi un caso in cui il fascicolo di parte era stato bensì ritirato in appello e non più restituito, ma dei documenti che la parte chiedeva di valutare erano comunque presenti nel fascicolo d'ufficio le "veline", le quali dunque andavano valutate; l'affermazione conclusiva, in grassetto nella sentenza, secondo cui al limite il Collegio in quel caso doveva rimettere la causa sul ruolo va letta relativamente a detta fattispecie (ossia, alla presenza delle veline ed alla opportunità, in caso di contestazione, di acquisire gli originali), e non può essere letta in termini assoluti, ossia astratti da quella particolare fattispecie, e dunque nel senso che, ogni volta che in appello la parte ritiri il proprio fascicolo e poi non lo restituisca nel termine previsto dall'art. 169 cod. proc. civ., il Collegio non potrebbe applicare l'art. 169 e dovrebbe rimettere la causa sul ruolo; non solo non si rinviene alcuna ragione testuale o sistematica che possa condurre a ritenere detta norma incompatibile con il giudizio di appello, ma è piuttosto una siffatta interpretazione che prospetterebbe evidenti profili di compatibilità con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.); il secondo motivo è infondato; l'assorbimento della domanda subordinata contro il terzo riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ. (in primo grado la medesima domanda doveva ritenersi effetto automatico della chiamata in causa del terzo indicato quale vero responsabile del danno: v., da ultimo, [OSCURATO:PERSONA]. n. 31066 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) — assorbimento conseguente al confermato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta/appellata principale — non toglie che, per il principio di causalità, la parte debba farsi carico delle spese affrontate dal terzo per resistere nel giudizio di appello, nel quale era stata bensì evocata quale litisconsorte dall'appellante [OSCURATO:SOCIETA], in ragione di addebito di responsabilità cui però aveva anche aderito, sia pure in via subordinata, anche l'altra appellata; entrambe pertanto avevano dato causa alla partecipazione al giudizio dell'altra appellata e corretto deve pertanto ritenersi, in virtù del richiamato principio, l'addebito ad entrambe, in via solidale, delle spese da questa affrontate per il giudizio; il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16850/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 83, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 27; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1135/2021, depositata il 17 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio avanti il Giudice di pace di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati all'immobile di sua proprietà da infiltrazioni d'umido provenienti dai confinanti locali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e condotti in locazione dalla convenuta; quest'ultima chiamò in garanzia la locatrice, assumendo dipendere le infiltrazioni da usura delle condutture; il Giudice di pace ritenne, sulla scorta dell'espletata c.t.u., che le infiltrazioni derivassero da una perdita del servizio igienico in uso alla conduttrice, non imputabili a vetustà delle condutture, e condannò pertanto [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni liquidati nell'importo di € 800, oltre spese processuali anche relative al pregresso procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ.; interposto gravame dalla soccombente, vi resistette la Cartoleria, chiedendo che, nel caso fosse esclusa la responsabilità della conduttrice, l'obbligo risarcitorio fosse posto a carico della locatrice; propose, inoltre, appello incidentale per una maggiore quantificazione dei danni; il Tribunale ha rigettato entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando entrambe le società appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata [OSCURATO:SOCIETA].; avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 169, 190 e 347 cod. proc. civ. e dell'art.74 disp. att. cod. proc. civ. per avere il Tribunale ritenuto mancare la prova del maggior danno preteso, in ragione del fatto che essa appellante incidentale aveva volontariamente ritirato il proprio fascicolo di parte al momento della precisazione delle conclusioni e non lo aveva poi restituito nei termini di cui all'art. 169, comma secondo, cod. proc. civ.; rileva che tale disposizione riguarda solo la fase decisoria del giudizio di primo grado e che, pertanto, la mancata restituzione del proprio fascicolo costituiva, nel caso di specie, una mera irregolarità, rimediabile, se del caso, anche attraverso la rimessione della causa sul ruolo; con il secondo motivo essa denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale posto a suo carico solidale le spese di lite sostenute dall'appellata [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di considerare che la domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultima era stata da essa espressamente condizionata alla eventuale esclusione della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]: non essendosi tale condizione verificata, la domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto ritenersi come mai proposta; il primo motivo è inammissibile; il Tribunale ha rigettato l'appello incidentale sulla base di diverse e concorrenti ragioni, ciascuna costituente autonoma e sufficiente ratio decidendi; ha infatti rilevato che «il maggior danno lamentato in causa non è provato, sia perché in contrasto con le risultanze della c.t.u., sia perché i mezzi di prova orale e la rinnovazione della c.t.u. non possono essere ammessi per tutte le ragioni e motivazioni esposte nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene qui integralmente richiamata, sia perché, in ogni caso, il mancato rideposito del fascicolo di parte non consente in questa fase decisoria di esaminare e valutare i documenti posti a fondamento delle maggiori pretese risarcitorie della società danneggiata»; la censura investe solo l'ultima delle giustificazioni addotte ed è dunque priva di decisività, dal momento che, quand'anche se ne dovesse affermare la fondatezza la decisione sul punto resterebbe comunque retta dalle altre concorrenti, ma autosufficienti, rationes decidendi; l'assunto, sostenuto in memoria, secondo cui tali non potrebbero esse considerarsi, non può essere condiviso: a parte il dato formale, già di per sé dirimente, rappresentato dall'uso, in sentenza, della congiunzione disgiuntiva «sia» — indicativa del fatto che è il Tribunale a considerare ciascuna delle ragioni da essa preceduta in grado da sola di giustificare la decisione (ed è tale convincimento che avrebbe dovuto essere impugnato e non lo è stato) —, è agevole rilevare che, con il richiamo in particolare alle conclusioni del c.t.u., i giudici di merito hanno evidentemente fatto riferimento ad una valutazione di insussistenza del nesso causale tra le spese di ripristino dedotte e la condotta ascritta alla [OSCURATO:SOCIETA]., valutazione che certo non potrebbe essere contrastata dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte di cui si lamenta la mancata acquisizione, in quanto idonea ad attestare solo l'entità di quegli esborsi non anche la loro oggettiva imputabilità al fatto dell'appellata; mette conto comunque rilevare che, in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. alle «norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale», in quanto compatibili, non v'è ragione di ritenere inapplicabile al giudizio di appello l'art. 169, comma secondo, cod. proc. civ.; i precedenti richiamati in ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. n. 29309 del 2017 e n. 26030 del 2014 (ai quali si conforma anche [OSCURATO:PERSONA]. n. 21571 del 2020) affermano infatti un ben diverso principio: ossia che il ritiro del fascicolo di parte nel giudizio di primo grado non preclude che lo stesso e i documenti in esso contenuti possano essere depositati in appello, senza andare incontro al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ.: in ciascuno di essi il fascicolo ritirato in primo grado era stata poi depositato tempestivamente in appello e non più ritirato nel corso del giudizio di secondo grado e non si poneva pertanto la questione se, ove ritirato in appello, per la sua restituzione occorresse rispettare la disciplina dettata dall'art. 169 cod. proc. civ.; il precedente in ultimo richiamato dalla ricorrente di [OSCURATO:PERSONA]. n. 23455 del 2018, riguardava poi un caso in cui il fascicolo di parte era stato bensì ritirato in appello e non più restituito, ma dei documenti che la parte chiedeva di valutare erano comunque presenti nel fascicolo d'ufficio le "veline", le quali dunque andavano valutate; l'affermazione conclusiva, in grassetto nella sentenza, secondo cui al limite il Collegio in quel caso doveva rimettere la causa sul ruolo va letta relativamente a detta fattispecie (ossia, alla presenza delle veline ed alla opportunità, in caso di contestazione, di acquisire gli originali), e non può essere letta in termini assoluti, ossia astratti da quella particolare fattispecie, e dunque nel senso che, ogni volta che in appello la parte ritiri il proprio fascicolo e poi non lo restituisca nel termine previsto dall'art. 169 cod. proc. civ., il Collegio non potrebbe applicare l'art. 169 e dovrebbe rimettere la causa sul ruolo; non solo non si rinviene alcuna ragione testuale o sistematica che possa condurre a ritenere detta norma incompatibile con il giudizio di appello, ma è piuttosto una siffatta interpretazione che prospetterebbe evidenti profili di compatibilità con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.); il secondo motivo è infondato; l'assorbimento della domanda subordinata contro il terzo riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ. (in primo grado la medesima domanda doveva ritenersi effetto automatico della chiamata in causa del terzo indicato quale vero responsabile del danno: v., da ultimo, [OSCURATO:PERSONA]. n. 31066 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) — assorbimento conseguente al confermato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta/appellata principale — non toglie che, per il principio di causalità, la parte debba farsi carico delle spese affrontate dal terzo per resistere nel giudizio di appello, nel quale era stata bensì evocata quale litisconsorte dall'appellante [OSCURATO:SOCIETA], in ragione di addebito di responsabilità cui però aveva anche aderito, sia pure in via subordinata, anche l'altra appellata; entrambe pertanto avevano dato causa alla partecipazione al giudizio dell'altra appellata e corretto deve pertanto ritenersi, in virtù del richiamato principio, l'addebito ad entrambe, in via solidale, delle spese da questa affrontate per il giudizio; il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c
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