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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2020

Cassazione n. 38921/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 04XZUUJ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo- ....eitem~nrinnwa~mwari l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 giugno 2020, il Giudice di Pace di Rimini riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del resto di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 (per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. in materia di immigrazione, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno o di altro valido titolo) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo "nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui il G.d.P., non prendendo atto della nomina del difensore di fiducia, ha celebrato il procedimento, nominando un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen.".

Ha, al riguardo, evidenziato che in data 12.3.2020, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che con detto atto aveva nominato l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] proprio difensore di fiducia; che, nel provvedimento con cui detta richiesta era stata accolta, era stato, peraltro, indicato quale domicilio dell'imputato lo studio del citato difensore; che, dopo la fissazione della prima udienza per il giorno 24.3.2020, il processo era stato rinviato al 30.6.2020, ma di tale differimento non era stato dato avviso al difensore di fiducia; il processo era stato, quindi, celebrato con il patrocinio di un difensore di ufficio, sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..

E ha sostenuto che ciò avrebbe comportato una nullità assoluta e insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. a e 179, comma 1, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Risulta dagli atti processuali - a cui questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale prospettata con l'impugnazione - che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, in data 18 febbraio 2020, aveva rinunciato al mandato difensivo e che, in data 19.2.2020, si era proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, al quale era stato notificato sia l'avviso della fissazione dell'udienza del 24 marzo 2020 sia quello relativo alla successiva udienza del 30 giugno 2020, cui la trattazione del processo era stata rinviata.

Tuttavia, occorreva considerare che l'imputato in data 12 marzo 2020 aveva avanzato, in relazione al processo pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini, richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nominando quale suo difensore di fiducia (con revoca di ogni altra precedente nomina), l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] e che detta richiesta è stata valutata e accolta dallo stesso Giudice di Pace (medesima persona fisica, dott. [OSCURATO:PERSONA]) che, successivamente, ha proceduto alla celebrazione del giudizio.

Detta nomina avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti nel procedimento principale, con la conseguenza che l'omesso avviso all'avvocata [OSCURATO:PERSONA] della data di fissazione del processo ha comportato una violazione dl diritto di difesa e configura una nullità assoluta e insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, del codice di rito.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza rinvio; conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Rimini perché proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Rimini.

Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 04XZUUJ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo- ....eitem~nrinnwa~mwari l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2020, il Giudice di Pace di Rimini riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del resto di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 (per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. in materia di immigrazione, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno o di altro valido titolo) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo "nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui il G.d.P., non prendendo atto della nomina del difensore di fiducia, ha celebrato il procedimento, nominando un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, evidenziato che in data 12.3.2020, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che con detto atto aveva nominato l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] proprio difensore di fiducia; che, nel provvedimento con cui detta richiesta era stata accolta, era stato, peraltro, indicato quale domicilio dell'imputato lo studio del citato difensore; che, dopo la fissazione della prima udienza per il giorno 24.3.2020, il processo era stato rinviato al 30.6.2020, ma di tale differimento non era stato dato avviso al difensore di fiducia; il processo era stato, quindi, celebrato con il patrocinio di un difensore di ufficio, sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. E ha sostenuto che ciò avrebbe comportato una nullità assoluta e insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. a e 179, comma 1, cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti processuali - a cui questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale prospettata con l'impugnazione - che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, in data 18 febbraio 2020, aveva rinunciato al mandato difensivo e che, in data 19.2.2020, si era proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, al quale era stato notificato sia l'avviso della fissazione dell'udienza del 24 marzo 2020 sia quello relativo alla successiva udienza del 30 giugno 2020, cui la trattazione del processo era stata rinviata. Tuttavia, occorreva considerare che l'imputato in data 12 marzo 2020 aveva avanzato, in relazione al processo pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini, richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nominando quale suo difensore di fiducia (con revoca di ogni altra precedente nomina), l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] e che detta richiesta è stata valutata e accolta dallo stesso Giudice di Pace (medesima persona fisica, dott. [OSCURATO:PERSONA]) che, successivamente, ha proceduto alla celebrazione del giudizio. Detta nomina avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti nel procedimento principale, con la conseguenza che l'omesso avviso all'avvocata [OSCURATO:PERSONA] della data di fissazione del processo ha comportato una violazione dl diritto di difesa e configura una nullità assoluta e insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, del codice di rito. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza rinvio; conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Rimini perché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Rimini. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere este