CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28144-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 718 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 5 luglio 2017 e pubblicata il 4 agosto 2017 (R.G.N. 1276/2012). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 4 agosto 2017 con il numero 718/2017, la Corte d'appello di Torino ha respinto il gravame proposto dall'INPS contro la pronuncia del Tribunale di Alba, che aveva condannato l'Istituto a restituire l'importo di Euro 53.311,98 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con interessi di legge dalla data della domanda amministrativa sino al saldo. La somma indicata attiene al rimborso dei contributi già versati per il triennio 1995-1997. Il rimborso è stato chiesto dall'impresa, in quanto esercitava l'attività in un Comune piemontese colpito dall'alluvione del novembre 1994 (art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350). L'INPS è stato condannato a rifondere le spese del grado. 2.- L'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino, con ricorso notificato il 17 novembre 2017 e incentrato su tre motivi. 3.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.. resiste con controricorso, illustrato da memoria. 4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in carnera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 5. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con domanda presentata tempestivamente il 31 luglio 2007, ha chiesto il rimborso del 90% dei contributi già corrisposti per il periodo 1995-1997, e ha invocata l'applicazione dell'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003. Nel presente giudizio si verte sulla compatibilità di tali aiuti con il diritto dell'Unione europea. Compatibilità negata dall'INPS, che esperisce un'azione di recupero, e affermata, per contro, dai giudici d'appello. La sentenza impugnata ha osservato che l'importo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non supera il massimale previsto in tema di aiuti de minimis e, a fondamento della decisione, ha svolto le seguenti considerazioni. La società ha richiesto all'INPS, all'INAIL, all'Agenzia delle Entrate, alla Provincia di Cuneo, alla Regione Piemonte, al Comune di Alba, alla Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale, all'Artigiancassa e all'ANIA di attestare «se la società avesse ricevuto o meno sovvenzioni, indennizzi, agevolazioni, contributi, rimborsi assicurativi a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito dell'alluvione del 1994; l'INAIL ha risposto in senso positivo, attestando di aver versato Euro 3.667,19 per premi ed Euro 280,17 per interessi legali in esecuzione di sentenza del Tribunale di Cuneo n. 248 del 21 dicembre 2010; l'INPS, la Provincia di CN, BDM/MCC e Artigiancassa hanno risposto in senso negativo; l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, in considerazione del lungo tempo trascorso, non è nelle condizioni di certificare quanto richiesto; la Regione Piemonte ha evidenziato di non aver mai avuto alcuna competenza in ordine agli eventi alluvionali del 1994; il Comune di Alba ha precisato che l'erogazione di contributi in favore dei soggetti danneggiati dalla alluvione del 1994 non rientrava nelle sue competenze; l'ANIA non ha dato riscontro alla richiesta» (pagine 17 e 18 della pronuncia d'appello). La Corte territoriale ha rilevato che la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate e dell'ANIA non può pregiudicare la società e che «deve dunque ritenersi provato che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto aiuti solo da parte dell'INAIL» (pagina 18). 2.- L'INPS ricorre per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso. 2.1.- Con il primo mezzo, l'Istituto denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della Decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e dell'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003. Avrebbe errato la Corte territoriale nell'analizzare i soli aiuti ricevuti a titolo di ristoro dei danni da alluvione, senza considerare che l'applicazione della regola "de minimis" presuppone un'indagine estesa a ogni tipologia di aiuto pubblico percepito. 2.2.- Con la seconda doglianza, il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione della decisione (UE) 2016/195 e dell'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, sotto un distinto profilo. [OSCURATO:PERSONA] europea, con la decisione richiamata, reputerebbe legittimi, a determinate condizioni, i soli aiuti corrisposti prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione. A tale categoria di aiuti non sarebbero riconducibili le somme conseguite in forza di una sentenza, all'esito di un giudizio. 2.3.- Con l'ultima censura, il ricorrente si duole, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione e della falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La pronuncia impugnata non si sarebbe espressa su uno specifico motivo di gravame, concernente la necessità di computare gl'interessi legali non dalla data della domanda amministrativa, ma dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, in base all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533. 3.- Occorre muovere dalla disamina del primo motivo, volto a censurare la sentenza nella ratio decidendi che ne costituisce il fulcro. La decisione s'incardina sulla qualificazione come aiuti "de minimis" delle somme erogate all'odierna controricorrente. 4.- Si deve evidenziare, in primo luogo, che il motivo non incorre nei profili d'inammissibilità eccepiti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che imputa al ricorrente di aver criticato, dietro lo schermo della violazione di legge, l'apprezzamento delle prove. Il ricorrente, lungi dall'indirizzare le sue critiche contro la valutazione delle risultanze istruttorie, addebita alla Corte di merito di aver disatteso le regole di diritto, che prescrivono di tener conto di tutti gli aiuti ricevuti e non dei soli aiuti che formano oggetto dell'azione di recupero intrapresa dall'INPS. 5.- Il motivo è fondato. 6.- Ai fini dell'inquadramento delle censure, giova esaminare il contenuto della decisione adottata il 14 agosto 2015, richiamata sia dalla sentenza d'appello sia dalle parti, seppure con prospettive divergenti. La decisione attribuisce autonomo rilievo agli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione e reputa compatibile il relativo regime ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che sussista un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa a causa della calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso in virtù delle misure in esame. Per gli aiuti concessi a singoli beneficiari nelle aree colpite da calamità naturale oltre dieci anni prima della data di adozione della sua decisione, la Commissione ha affermato che sarebbe assolutamente impossibile calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare (punto 156), giacché i singoli beneficiari potrebbero non disporre più della documentazione contabile (Cass., sez. lav., 13 febbraio 2017, n. 3721). 7.— Alla fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte non si attagliano le considerazioni sull'assoluta impossibilità di recuperare gli aiuti concessi e sulla conseguente esenzione dello Stato dall'obbligo di recupero. Invero, «non si tratta di aiuti concessi ma di aiuti in essere giacché la loro concessione è sub iudice» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2017, n. 20773). L'INPS, difatti, non ha effettuato alcun pagamento, atto giuridico in senso stretto che postula Vanimus so/vendi. L'Istituto si è limitato a eseguire una sentenza di condanna, contestando anche in questa sede il diritto dell'impresa di conseguire il beneficio. In tale ipotesi, la decisione del 14 agosto 2015, pur affermando, in linea generale, l'incompatibilità degli aiuti, li considera legittimi quando l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento (UE) 2013/1407 (punto 115) o possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (punto 132 della decisione). La prova dei presupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento "de minimis" grava su chi invoca il beneficio, in quanto tale regola, «stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 107 TFUE può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011)» (Cass., sez. lav., 30 giugno 2016, n. 13458). Qualora non sia raggiunta la prova dei presupposti per l'applicabilità del regolamento "de minimis", la compatibilità con il mercato interno dev'essere valutata alla stregua dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, accertando, «da un lato„ quale sia stato l'importo del danno diretto subito dall'impresa per effetto dell'alluvione, da accertare a livello della stessa impresa (cfr. punto 132 della decisione), e dall'altro, nell'ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e premi» (sentenza n. 13458 del 2016, cit.; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 28 ottobre 2016, n. 21895, 31 luglio 2017, n. 19032, 29 marzo 2018, n. 7834). 8.- Nell'analisi della decisione della Commissione europea sugli aiuti di cui si discute nel presente giudizio, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che «Per il rispetto del princirEo "de minimis", non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis 'su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo» (Cass., sez. V, 10 giugno 2021, n. 16481, punto 2.6.). Nell'ambito di giudizi che traevano origine dall'applicazione della decisione del 14 agosto 2015, questa Corte ha posto l'accento sulla necessità che la prova della riconducibilità al regime "de minimis" non sia circoscritta all'importo che forma oggetto della domanda di recupero, ma investa «l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo» (Cass., sez. VI-T, 5 marzo 2021, n. 6265, punto 3.10.; nello stesso senso, già Cass., sez. V, 13 novembre 2019, n. 29397, punto 3.3., e 29 marzo 2019, n. 8819, punto 2.6.). 9.- Da tali principi di diritto, che la stessa parte controricorrente non confuta in alcun modo e che devono essere ribaditi anche in questa sede, la Corte territoriale si è discostata, nel tener conto dei soli aiuti oggetto delle domande di recupero dell'INPS. Come si può desumere in maniera inequivocabile dalla sentenza d'appello, l'indagine, nel giudizio di secondo grado, si è focalizzata sulle sovvenzioni, sugl'indennizzi, sui rimborsi ottenuti «a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito dell'alluvione del 1994» (pagina 18) e non già sull'intero ammontare degli aiuti percepiti nel periodo rilevante alla stregua del regolamento (UE) 2013/1407. Anche le difese della società controricorrente si appuntano sul profilo degli aiuti conseguiti in seguito all'alluvione (pagina 3 del controricorso), senza confrontarsi con la specifica doglianza dell'INPS, che sollecita un'indagine a più vasto raggio, estesa a tutti gli aiuti corrisposti all'impresa, a qualsiasi titolo, anche indipendente dall'evento calamitoso. Anche nella memoria illustrativa, depositata in vista dell'adunanza camerale (pagina 2), la parte controricorrente ribatte di non aver beneficiato di altri aiuti in riferimento all'alluvione, senza offrire ragguagli di sorta in ordine al complesso degli aiuti ricevuti, considerato d'importanza saliente dalla giurisprudenza di questa Corte, in consonanza con la normativa dell'Unione europea e con la decisione della Commissione cui occorre dare applicazione. 10.- L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame dei restanti. La sentenza, dunque, è cassata in relazione al motivo accolto e la causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di Torino, che, nel riesaminare le questioni controverse, si uniformerà ai principi di diritto enunciati ai punti 8 e 9 della presente ordinanza, in conformità all'indirizzo consolidato di questa Corte. Al giudice designato per la fase di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo acco to, e rinvia