Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 30987/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza del 3 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed C 800 di multa e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa l'esclusione della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. dando rilievo al fatto che il Fumaroli risulti gravato da numerosi precedenti analoghi non risalenti nel tempo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza del 3 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 6 di reclusione ed C 800 di multa e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa l'esclusione della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. dando rilievo al fatto che il Fumaroli risulti gravato da numerosi precedenti analoghi non risalenti nel tempo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 30987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris