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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 17739/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso, depositando note conclusive e spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Roma, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione dei reati ascrittigli (minacce e lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile), essendo decorso il termine prescrizionale.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale, ed affidato a un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge, giacché la causa di estinzione del reato è sopraggiunta alla condanna di primo grado e dunque, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto confermare la sentenza impugnata per i soli effetti civili, con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento in quanto è fondato.

2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità formulata dal difensore in ordine alla notifica all'imputato dell'avviso di udienza dinanzi a questa Corte.

Risulta dagli atti che, all'esito del regolare espletamento della procedura per la declaratoria di irreperibilità dell'imputato, avvenuta con decreto del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2021, la notifica è stata effettuata ritualmente al difensore cassazionista.

3. La sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla condanna agli effetti civili.

Invero, il Tribunale, dopo aver rilevato che il termine prescrizionale è decorso dopo l'emissione della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinti i reati ascritti all'imputato e, sebbene quest'ultimo fosse stato condannato in primo grado anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, ha omesso l'accertamento giudiziale ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen..

L'omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili e l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile, impongono l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.

La decisione sulle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio saranno liquidate dal suddetto giudice civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla condanna agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso ),n Roma, il 17 gennaio 2022 Consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso, depositando note conclusive e spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Roma, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione dei reati ascrittigli (minacce e lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile), essendo decorso il termine prescrizionale.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale, ed affidato a un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge, giacché la causa di estinzione del reato è sopraggiunta alla condanna di primo grado e dunque, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto confermare la sentenza impugnata per i soli effetti civili, con condanna dell'imputato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento in quanto è fondato. 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità formulata dal difensore in ordine alla notifica all'imputato dell'avviso di udienza dinanzi a questa Corte. Risulta dagli atti che, all'esito del regolare espletamento della procedura per la declaratoria di irreperibilità dell'imputato, avvenuta con decreto del [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2021, la notifica è stata effettuata ritualmente al difensore cassazionista. 3. La sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla condanna agli effetti civili. Invero, il Tribunale, dopo aver rilevato che il termine prescrizionale è decorso dopo l'emissione della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinti i reati ascritti all'imputato e, sebbene quest'ultimo fosse stato condannato in primo grado anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, ha omesso l'accertamento giudiziale ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.. L'omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili e l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile, impongono l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. La decisione sulle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio saranno liquidate dal suddetto giudice civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla condanna agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso ),n Roma, il 17 gennaio 2022 Consig
Sentenza Cassazione n. 17739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris