CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caltanissetta, al corsoSicilia, n. 105, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITO e QUESTURA di CALTANISSETTA, in persona del questore pro tempore. INTIMATA avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 13.11.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 17 febbraio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta richiedeva al Giudice di Pace di Caltanissetta la secondaproroga per l’ulteriore termine di trenta giorni del decreto emesso il 16.9.2021 dal Questore di Ancona di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino libico, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga. Con la memoria depositata deduceva l’illegittimità del provvedimento di trattenimento del Questore di Ancona del 16.9.2021, siccome emesso due anni e cinque mesi dopo la pronuncia del decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza. 3. Con provvedimento del 13 . 11 .20 21 il Giudice di Pace di Caltanissetta , ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, disponeva la domandata proroga. 4.Avverso tale provvedimento ha p roposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla base di tremotivi la cassazion e. Il Ministero dell’Interno si è costituit o tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell’art. 15, 1° co. bis,del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE. Deduce che ha errato il giudice di pace a reputare tardiva l’eccezione di illegittimità del decreto di trattenimento. Deduce che il provvedimento di trattenimento, siccome incidente sulla libertà personale,può dal giudice essere in ogni tempo sindacato ed a nulla rileva che, nella specie, fosse stato convalidato dal Giudice di Pace di Gorizia il18.9.2021. 6.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la nullità delprovvedimento impugnato per violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998. Deduce che l’impugnato provvedimento è nullo, siccome il giudice di pace ha prorogato il termine di trattenimento senza attendere al riscontro degli “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”. 7.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Deduce che l’impugnato provvedimento è nullo, siccome ha prorogato il termine di trattenimento senza alcuna motivazione in ordine alle questioni prospettate con lamemoria depositat a in udienza e senza alcun a valutazione del caso concreto. 8.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo e del terzo motivo. 9. È sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. il rinvio all’elaborazione di questa Corte.Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione “self-executing”), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del “ne bis in idem”, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant’è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertàpersonale (cfr. Cass. (ord.) 14.9.2021, n. 24721). In questi termini per nulla si giustifica l’affermazione del Giudice di Pace di Caltanissetta –di cui all’impugnato provvedimento - secondo cui l’eccezione di illegittimità del decreto di trattenimento doveva reputarsi tardiva, siccome da sollevare in sede di convalida del decreto di trattenimento. 10. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso i l provvedimentodel Giudice di Pace di Caltanissetta del 13.11.2021 va cassat o senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. 11.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art.82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Caltanissetta. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivodi ricorso; cassa senza rinvioil provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 13.11.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Supr