CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza in epigrafe emessa dalla Corte di appello di Roma che ha disposto la revoca dell'indulto concesso ex legge n. 241 del 2006 a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa per effetto della commissione, in data 4 giugno 2008, di reato per il quale ha riportato una condanna a due anni di reclusione; letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi di censura in relazione alla insussistenza delle ragioni per procedere alla revoca e alla intervenuta prescrizione della pena relativa alla condanna per la quale è stata chiesta la revoca dell'indulto; rilevato che: il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che l'indulto è stato concesso, come risulta dal provvedimento di cumulo in data 2 settembre 2025, in atti, esattamente nella misura di tre anni di reclusione e 7.000 euro di multa, ossia nella misura di pena che è stata oggetto del provvedimento di revoca qui impugnato; pertanto, il provvedimento di riconoscimento della continuazione giusta ordinanza n. 1280 del 2019 posto a supporto dell'argomentazione di cui al primo motivo di ricorso non implica alcuna valutazione di illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha stabilito l'entità della pena oggetto di revoca del provvedimento di indulto; è manifestamente infondato anche il secondo motivo con il quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione ex art. 172 cod. pen. della pena oggetto di indulto; trascura di considerare, il ricorrente che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01) e che, pertanto, la causa che ha determinato l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione si è perfezionata nel 2018 (essendo divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che ha determinato la revoca dell'indulto in data 4 dicembre 2018); conseguentemente non è decorso alcun termine di prescrizione ex art. 172 cod. pen.; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Giuro 8,‘‘-h. DEPOS1TAT IN CANCELU7711,A 23 SET 2026 I! [OSCURATO:PERSONA] D • An 3