CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 26750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15898/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di POTENZA ( ASP ) , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale incalce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO POTENZA n. 94/2020 depositata il18/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza pubblicata il 16 luglio 2013, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, revocando il decreto ingiuntivo n. 41/2011, con il quale era stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 305.889,16 oltre accessori in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate dalla suddetta struttura privata nel campo della specialistica ambulatoriale. 2. Con sentenza n.94/2020, pubblicata il 18-2-2020 e notificata il 19-2-2020, la Corte di appello di Potenza ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la citata sentenza, ulteriori interessi al tasso legale sulla somma di euro 101.860,88, con decorrenza dalla data di pronuncia della presente sentenza e sino all'integrale soddisfo, compensando fra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà e ponendo a carico dell’A.S.L. di Potenza la residua metà. In particolare la Corte di merito ha affermato che: a) era infondata la pretesa concernente il pagamento di somme oltre il limite del tetto di spesa, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata, essendo il b) era fondata la pretesa concernente 3. Avverso questa sentenza propone ricorso affidato adunico motivo e resistito con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente denuncia , con l’unico motivo di ricorso , la violazione e l’errata applicazione dell'art.2041 c od . c iv . ai sensi dell'art.360 n. 3 cod. proc. civ.. Nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, deduce che la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti, ossia oltre il tetto di spesa predeterminato, che sono i volumi massimi invalicabili di prestazioni remunerabili dal [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, oltre alle esigenze di rispetto della spesa pubblica, che il carattere vincolante, per l'[OSCURATO:PERSONA] e per gli operatori dei centri accreditati, di un budget di spesa per ogni tipologia di prestazione, deliberato dall'amministrazione, configura un esplicito "rifiuto dell'arricchimento" che determina l'esclusione della tutela dell'art.2041 cod. c iv . , come da pronunce di questa Corte che richiama.Rileva , altresì la ricorrente di essere venuta a conoscenza dello sforamento del budget assegnato, da parte del centro accreditato, solamente nel momento della ricezione delle fatture e della richiesta di pagamento delle stesse. Sotto ulteriore profilo, parte ricorrente deduce che l'unico tema di indagine era il contratto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto, seppur nella forma della procedura monitoria, un'azione di natura contrattuale e la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] si era svolta nell'ambito di quel contratto. Con l'inoltro delle fatture, la società aveva violato l'accordo contrattuale, chiedendo il pagamento di prestazioni ivi non previste, la pretesa era stata contestata alla luce delle clausole del contratto che limitavano le erogazioni delle prestazioni circoscrivendole esclusivamente nell'ambito del tetto di spesa annualmente assegnato. Deduce che il dato testuale dei contratti per tempo vigenti (accordo contrattuale stipulato in data 13/11/2007 e successivo atto integrativo sottoscritto in data 16/11/2009) non consentiva al [OSCURATO:PERSONA] di computare e all'Azienda di remunerare le prestazioni rese oltre il budget assegnato e contrattualizzato, tutto interamente liquidato al momento della domanda. 2. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benché notificato (il 17 giugno 2020) oltre il termine di cui all’art. 325 c od . p roc . c iv . rispetto alla data di notifi cazione della sentenza impugnata (19-2-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dall’articolo 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. 2.1. Sempre in via pregiudiziale, deve essere disattes a l ’ eccezion e sollevata dalla controricorrente in ordine al difetto di valida e tempestiva procura ad litemconferita dall’azienda ricorrente ai sensi dell’art.83 cod. proc. civ. e 10 d.p.r. n.123/2001, asserendo la [OSCURATO:SOCIETA]. che la procura in calce al ricorso era stata conferita su supporto cartaceo e avrebbe dovuto essere asseverata mediante sottoscrizione con firma digitale come conforme all’originale, in base alla pronuncia di questa Corte che richiama (Cass. 12850/2019). Orbene, le norme e la pronuncia indicate dalla controricorrente si riferiscono alla diversa ipotesi in cui la costituzione avvenga in via telematica, mentre il ricorso in esame è stato depositato in formato cartaceo. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, è presente in atti l’attestazione di conformità non solo del ricorso ma anche della procura speciale notificati via pec. Neppure ha fondamento l’ulteriore eccezione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. secondo cui la procura conferita dall’odierna ricorrente difetterebbe di specialità, per essere generico il riferimento al giudizio di cassazione. Le Sezioni Unite di ques ta Corte hanno chiarito che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso percassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che laprocura debba considerarsi conferita per il giudizio dicassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio dicassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi laprocura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti( Cass. S.U. 36057/2022). Nel caso di specie la procura è stata conferita, su foglio separato e congiunto, per ogni stato e grado, ma contiene il riferimento al giudizio in cassazione e l’indicazione della parte controricorrente, sicché, in applicazione dei suesposti principi, non risulta affatto, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità della stessa al giudizio di cassazione. 3. Il motivo di ricorso è fondato. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, «L'arricchimento imposto esclude l'indennizzo ex art. 2041c.c. e imposto significa, appunto, anche arricchimento non voluto.Deliberando il tetto di spesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando al ricorrente il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocabilmente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa. L'arricchimento, dunque — se tale lo si definisce - è stato indubbiamente un arricchimento non voluto...che esclude ogni indennizzo»( tra le altre Cass . 11209/2019 , citata anche dalla ricorrente; Cass.13884/2020; Cass.36654/2021). In particolare, è stato precisato che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.. 3.2. La Corte d’appello non si è attenuta ai suesposti principi in quanto, pur dando espressamente atto che l’odierna ricorrente aveva sollevato la questione del tetto di spesa (pag. 6 della sentenza), tanto da ritenere la stessa Corte perciò giustificata la domanda di ingiustificato arricchimento da parte dell’opposto, nello scrutinare detta ultima domanda ha obliterato la valutazione di quella questione, ai fini dell’arricchimento imposto, che invece ha giuridica rilevanza, nei termini precisati. 4. In conclusione, il ricorso va accolto nel senso di cui si è detto , l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Potenza, a cui è altresì demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza