CNELTesto definitivoSezione Istruzione, Sanita', Assistenza, Cultura, EntiDecisione del 22 dicembre 2023
CNEL n. T264/2023
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T264
Titolo CCNL: CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola non Statale e degli enti di Formazione Professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita
Titolo accordo: CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola non Statale e degli enti di Formazione Professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: scuola non statale
Parti datoriali: UNILAVORO PMI; UNIPEL
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2023-12-22
Scadenza: 2028-12-21
Stipula: 2023-12-22
Stato: Acquisito
Identificativo: 20181
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=177186
--- Testo contratto ---
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
Per il personale direttivo, docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola non
Statale e degli enti di Formazione Professionale sotto
qualsiasi forma giuridica costituita
Roma, 22 dicembre 2023
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della
Scuola non Statale e degli enti di Formazione Professionale sotto qualsiasi forma
giuridica costituita
22/12/2023
(Decorrenza: 22/12/2023 – 21/12/2028)
Parti stipulanti
1. UNILAVORO PMI – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
2. UNIPEL
E
3. CONFSAL FISALS
Testo del c.c.n.l.
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti
sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti
alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello
stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti
in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale
dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina
dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione
dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve
avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di
accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la
razionalizzazione dei costi attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con
le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori
che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive
Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con
qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve
essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’eserci zio della carica
ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non
influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del
contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle
RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti
disposizioni:
1. fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende
che occupano da 16 a 50 dipendenti;
2. fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende
che occupano da 51 a 200 dipendenti;
3. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende
che occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al punto n. 1 deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. anche tramite PEC.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni
riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi
spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori.
Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle
R.S.A., ruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30
minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza pr esso ciascuna
azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni
Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti
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aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente
a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la
partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto
escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un
tetto invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di
competenza. Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del
monte ore annuo che dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe
per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della
Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sind acale, ivi comprese le
convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o
comprensoriali, etc.
Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a
comunicare alle singole aziende, anche tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun
anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azie nda che hanno
diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze
sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali,
provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti
il CCNL ed avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore lavorative,
salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere vi state dal
responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle
relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla
copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì,
permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse
sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni
di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette
dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di
dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno pres so l’unità aziendale
interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di
lavoro. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato
in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di gara ntire in ogni caso la regolare
funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la
salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi. Ad esse
possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati
nella convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le du e ore e trenta
minuti di durata.
Articolo 4 – Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale. I
referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori
modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi
decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica
l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo. L’Azienda trasmett erà
l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle
articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni
regionali. Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
• trattamenti retributivi integrativi;
• premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
• orario di lavoro;
• Flessibilità - Banca ore;
• tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• pari opportunità;
• individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della
trasferta;
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione
alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• formazione professionale;
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• determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
• determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed
applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti
commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l.
300/70;
• disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla
contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante
specifiche clausole di rinvio;
• specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla
crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
• referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
• mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
• tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla
contrattazione nazionale e o regionale;
• specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla
competitività delle aziende;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti,
programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
• le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore
dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature
e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
TITOLO II
ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese
per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti
stipulanti il C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione,
qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, ESBII potrà avvalersi anche
dell’Ente Bilaterale EBAFoS. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli
d’intesa.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
1. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e
dei comparti e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occu-
pazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni
finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realiz-
zazione degli incontri di informazione;
2. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e
formativi dei settori;
3. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di ri-
conoscimento delle competenze per gli addetti;
4. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e ini-
ziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professio-
nale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comuni-
tari ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì
a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello terri-
toriale;
5. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria
dei quadri;
6. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o
a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
7. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché
ne coordina le attività;
8. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
9. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
10. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
sostegno al reddito;
11. può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di
riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113
c.c. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipolo-
gia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le fun-
zioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
12. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tiro-
cini formativi ai sensi della normativa vigente;
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13. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad
esso fanno riferimento;
14. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
Inoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII può pro-
muovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’appren-
dimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richie-
sto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla
C.I.S., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,
tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in ma-
teria di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro
intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle problematiche setto-
riali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere riconosciuto
mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella
sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti de rivanti dall’attuazione
delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge. L’ESBII potrà essere chiamato a
pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di
lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove mo dalità di svolgimento dell’attività setto-
riale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di inno-
vazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate
dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita C.I.S Nazionale. Un
apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro
svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’ESBII potrà avviare, partecipare o contri-
buire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri
fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti
e Scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione di ESBII saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione
Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro. La costituzione degli ESBII Regionali e
Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’ESBII nazionale che ne re-
gola il funzionamento con apposito regolamento.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate
dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori
che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi
di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai
corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere
sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per
l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed
il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento
con E.SBII Nazionale e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per
l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi
di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi
territoriali in materia;
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere
lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali
potrà essere richiesto il cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da
costituire o già costituito;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può svolgere
attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al
rinnovo del permesso di soggiorno.
L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello
territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti
di inserimento, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro rip artito e lavoro
intermittente. Per la certificazione dei contratti di lavoro, L’ESBII Territoriale si avvale
di apposite commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al
miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquis izione di più
elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto.
Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
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Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero
3 del Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento necessario al fin e del rispetto delle
norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato
dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal
suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle
OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di
adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche
attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese,
rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al
sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei mo delli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener
conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo
Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
• dà comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente
competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs.
81/2008;
• dà comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al
sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
• svolge ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato
e regolamentato dall’ Organismo costituito.
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale qualora l’azienda intenda
avvalersi dei servizi erogati da O. P. è stabilito nella misura di € 0.0 8 centesimi / ora per
dipendente su base oraria di 160 ore mensili a carico azienda (per 13 mensilità).
Articolo 10 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti concordano sull’utilizzo del Fondo Sanitario Integrativo “MEDIPREV”, in con -
formità alle norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A del T.U.I.R. e s.m.i.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo a carico dei datori di lavoro, il
cui importo sarà di euro 11,50 mensili per dodici mensilità per ciascun lavoratore in carico
all’azienda da versare in rate mensili con le seguenti modalità:
- Versamento tramite F24 con codice “CLIS”
- Bonifico bancario su conto corrente del Fondo Sanitario.
Tali modalità potranno essere modificate dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL
con apposito accordo.
La quota per l’assistenza sanitaria integrativa va versata entro il 16 del mese e al momento
del recepimento del contratto con la specifica causale “Assistenza Sanitaria Integrativa”.
Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previsto il versamento di una quota
una tantum di € 30,00 (trenta/00), da effettuarsi da parte del datore di lavoro con bonifico
bancario contestualmente al primo versamento relativo al lavoratore.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori
non iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del SSN della perdita delle relative prestazioni
sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria
integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi
alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione Fondo Sanitario
circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro
prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo
all'istituendo Fondo Sanitario.
Articolo 11 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno
delle aziende, intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di
confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria,
e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compito di verificare
con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti
anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovver o delle singole clausole
contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o
situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente bilaterale ESBII, è precluso alle
OO. SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero
legali fino alla definizione della controversia.
Articolo 12 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito
di formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte
dell’Organizzazione sindacale ovvero dell’Associazione imprenditoriale a livello locale,
autonomamente o in rappresentanza dei propri assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo
equipollente idoneo.
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La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati,
l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta
l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i
20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i
30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare comples sità sul piano
istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino
ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 13 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII, può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di
tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto
e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali,
anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
• riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale
Nazionale - E.SBII. inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati
trasmessigli dagli ESBII Territoriali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con
le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più
opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali
sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e
apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a
cadenza annuale, E.SBII. Nazionale;
• riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o
aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
• predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore
utilizzo dei contratti d’inserimento.
Articolo 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella misura di
€ 10,00 per dipendente a carico azienda per 13 mensilità.
L’azienda che non aderisce a una delle sigle sindacali fondatrici di ESBII e/o che ometta il
versamento delle quote all’Ente Bilaterale non può avvalersi del presente contratto.
Tale Versamento è da effettuare attraverso F24 e flusso Uniemens per il tramite del codice
EFEI.
Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il flusso Uniemens
compilando gli appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale contribu-
to” il codice “EFEI”.
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto
di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali
regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6 qualora
non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli
ESBII Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale
all’occorrenza.
Articolo 14bis - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di
lavoro e i lavoratori che adottino esplicitamente o recepiscano implicitamente il presente
CCNL mediante la sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale,
anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni
contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le
funzioni di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle
aziende - le Parti concordano di procedere alla riscossione di un contributo di assistenza
contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10 euro mensili par i per 13 mensilità,
tramite il codice di riscossione W467 o tramite altro codice rilasciato da INPS ai sensi della
Legge 4 giugno 1973 n. 311.
TITOLO III
CONTROVERSIE
Articolo 15 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano
che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello
svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste
dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione
facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.
Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
14
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di
controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n.
300/1970 e successiva Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinar e,
ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale ESBII NAZIONALE.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i
venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Articolo 16 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte
interessata personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente
C.C.N.L. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando a pposita richiesta
alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero
consegna a mani.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della
richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 17 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica,
associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la
ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazion e
Datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore
o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione
dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti
allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 18 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando
il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esauri rsi entro i 30 giorni
successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio,
d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un
massimo di ulteriori 30 giorni. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle
parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
Articolo 19 – Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà
di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con
la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte
della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo
ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 20 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve
contenere:
• il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al
quale fa riferimento la controversia conciliata;
• il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro
rappresentanti;
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i
componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista
efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’Articolo 411 c.p.c. Se il tentativo di conciliazione
riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto,
verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di
rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente. Su
istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice
del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del
verbale di conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di
Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 21 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede
sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso
spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effe tti del
combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.
Articolo 22- Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale
non costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla
commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
Articolo 23 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di
lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma
4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
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Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione
del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. Il tentativo obbligatorio di concil iazione dovrà
essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 24 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo,
le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere
volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione
della lite in via arbitrale, indicando:
a) il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60
giorni, trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a
concedere un ulteriore termine;
b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono
inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le
parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti
collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza
di legge tra le parti (ai sensi dell’Articolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo
2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di
titolo esecutivo (ai sensi dell’Articolo 47 4 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice
del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata
la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Articolo 25 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche
in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive,
tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame
congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni
Sindacali. La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momento di
sospendere la contrattazione e di attivare u n procedimento di mediazione o di arbitrato da
parte della commissione nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le regole
definite dalle Parti stipulanti con apposito accordo.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di
norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le
parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica
Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione
Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 9.
Articolo 26 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula
del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale accordo, il datore
di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali azienda li oppure
i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 27- Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante
loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di control lare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
PARTE SECONDA
TITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE
Articolo 1 – Sfera di applicazione del CCNL
Il presente CCNL Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, disciplina e tutela in maniera
unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o
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scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all'estero
qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:
1. accademie di arte drammatica
2. accademie di belle arti
3. asili nido, micro-nidi, spazi baby, aree attrezzate per l'infanzia e ludoteche
4. conservatori di musica
5. convitti
6. corsi di aggiornamento e formazione continua
7. corsi di cultura vari
8. corsi di doposcuola
9. corsi di preparazione universitaria
10. scuole dell'infanzia
11. scuole di danza
12. scuole e corsi di italiano per stranieri
13. scuole di musica
14. scuole e corsi a distanza
15. scuole e corsi di attività integrative scolastiche
16. scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico
17. scuole e corsi di istruzione professionale
18. scuole e corsi di libera arte
19. scuole e corsi di lingue
20. scuole e corsi di preparazione agli esami
21. scuole e corsi parauniversitari e accademie
22. scuole e corsi post-secondari
23. scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici
24. scuole per corrispondenza
25. scuole e corsi postuniversitari
26. scuole primarie
27. scuole secondarie di I e Il grado
28. scuole speciali per minori
29. università private.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e
colonie compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente CCNL, da applicare integralmente al personale a tempo
indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'applicazione del presente CCNL da parte di Enti o privati gestori di attività educative,
formative e scolastiche comporta l'adesione a UNIMPRESA. Alcune specifiche norme
contrattuali, sottoposte al controllo degli Organismi paritetici, sono applicabili a i soli
Istituti e/o enti associati a UNIMPRESA.
Gli Istituti e/o enti non associati che intendono fare riferimento al presente CCNL per la
regolamentazione dei rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente, pur con le
esclusioni sopra indicate, devono darne comunicazione a tutte le parti stipulanti il presente
CCNL.
Articolo 2 - Decorrenza e durata
Articolo 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente CCNL in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici
globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi
fine, correlate ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti contratti
salvo le norme espressamente richiamate.
Articolo 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL l'Istituto è il complesso delle attività educative, scolastiche e
formative organizzate da Enti e privati. L'Istituto è retto dal legale rappresentante, il quale
ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
Il legale rappresentante provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo
e il progetto educativo.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto
della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell'Istituto, nel rispetto
delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola
alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità
dell'istituto e nell'interesse dell'impresa.
TITOLO II
Il presente CCNL si applica dal 22/12/2023 al 21/12/2028.
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CLASSIFICAZIONE
Articolo 5 - Classificazione
Il personale è classificato secondo i profili professionali di cui alle relative declaratorie in
tre aree:
1. Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) I livello
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di
elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una
preparazione professionale specialistica, quali ad esempio:
➢ accudienti;
➢ addetti alle pulizie;
➢ bidelli;
➢ personale di fatica;
➢ inservienti ai piani;
➢ lavoranti di cucina;
➢ addetti alle mense;
➢ custodi - portieri;
➢ accompagnatori di bus;
➢ addetti alla manutenzione ordinaria;
➢ addetti al giardino;
➢ oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria.
II Livello
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste
normali conoscenze e adeguate capacità tecnico -pratiche, comunque conseguite, quali ad
esempio:
➢ guardarobieri;
➢ autisti bus;
➢ infermieri;
➢ assistenti all'infanzia;
➢ assistenti di scuola d'infanzia;
➢ addetti alle aree attrezzate per l'infanzia,
➢ assistenti alle colonie ed ai convitti;
➢ portieri-centralinisti;
➢ tecnici di caldaie;
➢ operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta
dell'archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l'ufficio di
segreteria, all'assolvimento dei servizi estemiconnessi con il proprio lavoro,
provvedendo, ove presente, all'insieme delle operazioni riguardanti la gestione del
magazzino, la verifica e la conservazione delle merci;
➢ bagnini;
➢ modelli viventi;
➢ infermieri generici;
➢ camerieri specializzati nel settore per mansione unica;
➢ oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria.
III Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano specifiche conoscenze amministrativo -contabili, tecniche o tecnico manuali,
con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di pr ocedure
predeterminate:
➢ cuochi;
➢ capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera;
➢ operatore di biblioteca;
➢ applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare prestazioni
ed attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e didattico - organizzativo,
esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso, sulla
base di istruzioni del segretario -coordinatore amministrativo, ove presente, o del
Direttore, del Preside e del Gestore dell'istituto nella predisposizione di atti
amministrativo-contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi;
➢ infermieri professionali;
➢ aiuti economi amministrativi;
➢ aiutanti tecnici di laboratorio;
➢ oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria.
IV Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività per i quali è richiesto il diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel
settore di almeno tre anni.
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➢ segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coordinamento in
condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito
delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla Direzione
o dal gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema
contabile- amministrativo e didattico -organizzativo, adottati nell'ambito dello
specifico campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti
compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti,
elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci
preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti
interventi operativi nonché controllare la correttezza giuridica degli atti prodotti;
➢ addetti al telemarketing;
➢ coordinatori e tutor: impegnati in attività di assistenza e tutoraggio degli studenti
nei momenti di verifica previsti dopo le attività didattiche in presenza, multimediali
o in FAO, in attività di conversazione e pratica per consolidare le conoscenze
linguistiche acquisite.
V Livello
Sono inquadrati i lavoratori che in una struttura organizzativa di elevata complessità
subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di
amministrazione dell'ente gestore dell'istituto hanno la responsabilità di sp ecifici settori
tecnici o organizzativi. È richiesto il titolo di laurea attinente al settore di cui sono
responsabili.
Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione
Sono inquadrati i lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate, che richiedono
una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per l'espletamento di attività educative -
formative in genere comprese quelle del personale che in strutture convit tuali curino la
formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari:
➢ educatrici ed educatori di asilo nido;
➢ istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie;
➢ operatori di ludoteca;
IV Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi formativi,
culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente connessi ai processi
evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di
almeno tre anni:
➢ docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
➢ docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
➢ docenti in corsi per corrispondenza;
➢ docenti in corsi a distanza;
➢ docenti di scuola dell'infanzia;
➢ educatori di convitto;
➢ assistenti sociali.
V Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono
al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi
o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare. È richiesto il diploma
di scuola secondaria di secondo grado e, se necessario, una qualifica:
➢ docenti di scuola primaria;
➢ docenti in corsi di preparazione agli esami;
➢ docenti in corsi di istruzione professionale;
➢ docenti in corsi di lingue;
➢ insegnanti tecnico -pratici negli istituti industriali, professionali e assistenti di
chimica e fisica, ottica, odontotecnica;
➢ lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti;
➢ oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria.
VI Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi non connessi
o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al
conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo educativo
finalizzato all'acquisizione di contenuti culturali complessi e di capacità critiche-cognitive,
per i quali è richiesto il diploma di laurea:
➢ docenti in scuole secondarie di I grado e Il grado paritarie e non paritarie, con
l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino
materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione
all'insegnamento;
➢ docenti di educazione fisica, tecnica artistica e musicale;
➢ oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria.
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VII Livello
Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e strettamente
connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in scuole e corsi per interpreti e
traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti parauniversitari, scuole speciali per minori,
accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.
Area terza: servizi direttivi
VIII Livello A
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale
rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'impresa
scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la
responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa.
È richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
➢ Direttori (Coordinatori delle attività educative e didattiche) di asilo nido, di scuole
dell'infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di corsi liberi e di arte, di corsi
di istruzione professionale, di corsi di lingue e di cultura varia;
➢ oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto
specificato in declaratoria.
VIII Livello B
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale
rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'impresa
scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale ed hanno in vi a continuativa
la responsabilità di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità.
È richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità alla unità scolastica di cui sono
responsabili.
➢ Presidi (Coordinatori delle attività educative e didattiche) di scuole secondarie di I
e Il grado paritarie e non paritarie; presidi di scuole e corsi di preparazione agli
esami; rettori di convitto; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto
presente quanto specificato in declaratoria.
Articolo 6 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di funzioni
pertinenti ad un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni
superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini de rapporto di
lavoro.
Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a
tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. Nei
passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavorator e consist e nella differenza tra il
livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di
provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata
al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente
con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di
superamento del limite sopra indicato ma solo differenza di retribuzione.
Articolo 7 - Mansioni promiscue
Quando il dipendente non docente sia abitualmente addetto a mansioni promiscue, la
retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata
e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbl igo di svolgere
tutte le mansioni affidategli.
Per tutti gli altri casi la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle retribuzioni
calcolate indipendentemente e proporzionalmente per ciascuna mansione svolta.
TITOLO III
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Articolo 8 - Assunzione
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'assunzione del
personale viene effettuata dal legale rappresentante dell'istituto, mediante sottoscrizione del
contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l'altra per l'istituto. Il
CCNL individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del
presente CCNL e dal regolamento interno dell'i stituto ove esista. Esso deve inoltre
contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nei
limiti indicati nell'Art. 12 parte seconda;
b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie di
insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo
plesso scolastico;
c) l'orario di lavoro;
d) il trattamento economico;
e) la durata del periodo di prova;
f) la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione,
la motivazione dell'assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona
supplita;
g) la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o il domicilio del datore di lavoro.
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All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
1. carta di identità o documento equipollente;
2. codice fiscale;
3. codice individuale del lavoratore agli effetti della disposizione assicurativa INPS se
posseduto;
4. certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni
assegnate;
5. documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
6. ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi
vigenti.
Per l'assunzione di cittadini stranieri l'istituto dovrà chiedere alle competenti autorità
l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Entro 10
giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al DLgs 147/07.
L'istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Articolo 9 - Tirocinio e stage
L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica, o derivante da accordi
o convenzioni con altri enti o soggetti pubblici e privati, non comporta per il tirocinante ai
fini del presente CCNL alcun riconoscimento normativo e/o econom ico, ma solo la
valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Lo stage è regolato dalla L. 236/93 e dalla L. 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il
Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri
soggetti a cui spetta l'avviamento al lavoro.
Articolo 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale
Non è permesso assumere personale in servizio a tempo indeterminato presso la scuola
statale. Il personale assunto nella scuola statale è obbligato ad optare. L'assunzione
comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro con l'osservanza di quanto
previsto dall'Art.54 parte seconda. Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part -time,
con i limiti e nel rispetto delle compatibilità degli orari.
Articolo 11 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato,
indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall'atto scritto di
assunzione, non può superare:
➢ I e II Livello: 30 giorni;
➢ III Livello: 60 giorni;
➢ IV, V, VI, VII Livello: 4 mesi;
➢ VIII A e VIII B Livello: 6 mesi;
➢ Personale a tempo determinato: 1 mese, per tutti i livelli
Ai sensi dell'Art. 4 del R.D.L. 1825/24, convertito in L. 562/26, il periodo indicato per i
livelli IV, V, VI, VII e VIII A e B deve essere computato in giorni di calendario. I giorni
indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. D urante il periodo di
prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi
TFR, 13ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà
avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna de lle due parti. Trascorso il
periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di
lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà
computato ad ogni effetto. I dipendenti che abb iano maturato una anzianità uguale o
superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale, in caso di
riassunzione con le stesse mansioni, non devono ripetere il periodo di prova. Il decorso del
periodo di prova è sospeso da ma lattia e infortunio e il dipendente sarà ammesso a
continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo
massimo di 4 mesi.
Articolo 12 - Part-time - Norme di carattere generale
Ai sensi del DLgs 61/00, del DLgs 100/01 e della L. 247/07 e del DLgs 81/15, gli Istituti
possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per
prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previs to dal presente
CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Al
personale educativo di asilo nido e al personale docente di scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part
- time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni
periodi dell'anno. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità
previste dall'articolo relativo alle assunzioni. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il rapporto di lavoro part -time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario sì fa
riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa. È facoltà del lavoratore chiedere
l'applicazione di un diverso tipo di part-time. Nei casi previsti dall'Art. 33 parte seconda la
riduzione dell'orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un
mese e prescinde dall'accordo iniziale fra le parti. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti,
deve risultare da atto scritto, con precisazi one delle funzioni da svolgere, della relativa
distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte
salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part -time, fatto salvo il
rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo
pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché
indennità di contingenza. Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse
modalità del personale dipendente con contratto full-time.
28
La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time, a richiesta degli interessati,
ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.
Lavoro supplementare
Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee
e straordinarie, oltre l'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo
consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.
Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part -time concordate è ammesso nella
misura massima del 25% dell'orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene
retribuito come ordinario.
Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il
lavoro supplementare o straordinario, nè ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di
licenziamento.
Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento
nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media
delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e no n
occasionale, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale contrattuale. li lavoratore ne
deve fare richiesta all'Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro
supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
Clausole elastiche
La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo di cui
al successivo art. 29, "orario di lavoro", a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di
variazione temporale comporta una maggiorazione della retribuzione m ensile globale in
atto pari al 15%.
Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della
fascia oraria, quando ricorrano comprovati motivi.
Articolo 13 - Reimpiego
L'istituto e/o l'ente, prima di procedere a nuove assunzioni deve:
1. completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal
successivo Art. 32 parte seconda;
2. dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e
specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e
siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore
conserva tale diritto nei 24 mesi successivi alla data del licenziamento, durante i
quali è tenuto a comunicare eventuali variazioni di indirizzo;
3. il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova
e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione. Al fine di estendere
su base provinciale quanto previsto al punto b, l'Istituto comunica i nominativi d el
personale licenziato alle commissioni paritetiche regionali che provvedono a
redigere appositi elenchi da inviare agli Istituti.
Articolo 14 - Trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda
Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda,
indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme
previste della L. 428/90 e dal DLgs 18/01, e il rapporto di lavoro del personale interessato
al trasferimento continua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi rinnovi. La
stessa disposizione vale anche nell'ipotesi di appalto o cambiamento della gestione di
appalto ovvero nei casi di cambiamento di ente gestore nelle conversazioni, negli
affidamenti e nelle concessioni con gli enti pubblici.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE
Articolo 15 - Retribuzione mensile
La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:
➢ paga base;
➢ indennità di contingenza;
➢ salario di anzianità;
➢ eventuale super-minimo e salario accessorio;
➢ elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all'Art. 21 Parte prima del
presente CCNL.
La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e dovrà risultare da
apposito prospetto paga come previsto al successivo Articolo 16 parte seconda.
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo
per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure per tutte
le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola tra cui:
1. riunioni del collegio docenti;
2. riunioni dei consigli di classe;
3. scrutini periodici e finali, programmati.
Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'Art. 29 Parte
seconda del presente CCNL la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali
assegnate. Agli Educatori di convitto l'Istituto può chiedere di prestare vigilanza no tturna
nel convitto e/o di consumarvi i pasti.
Ai dipendenti di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità aggiuntiva 'per
l'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità
30
aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13ma, della malattia e del TFR. La richiesta dei
gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
Articolo 16 - Prospetto paga
In applicazione di quanto disposto dalla L. 4/53, la retribuzione deve risultare da apposito
prospetto paga, nel quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il livello
di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si rifer isce, l'importo della
retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga, da consegnare al dipendente contestualmente alla retribuzione, deve
recare l'intestazione dell'ente gestore.
Articolo 17 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima
mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vanno corrisposti
tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati. Nel caso di
variazione dell'orario di lavoro in più o in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima
sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro ordinario medie mensili
per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del
rapporto.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal
caso equiparate ad un mese intero.
Articolo 18 - Retribuzione tabellare
Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2020 -2023 sono quelle risultanti dalle
seguenti tabelle:
QUALIFICATI
VIGENTE DAL 01 SETTEMBRE 2023
LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR (*) ALTRE INDENNITÀ TOTALE
8 B 1671,8 0 0 0 1671,8
8 A 1585,38 0 0 0 1585,38
7 1512,44 0 0 0 1512,44
5 1489,64 0 0 0 1489,64
6 1489,64 0 0 0 1489,64
4 1397,56 0 0 0 1397,56
3 1330,16 0 0 0 1330,16
2 1268,88 0 0 0 1268,88
1 1239,31 0 0 0 1239,3
Articolo 19 - Indennità di contingenza
L'importo della indennità di contingenza comprensiva dell'EDR è inglobato nella
retribuzione tabellare di cui all'Art. 18.
Articolo 19 bis – Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1.09.2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso
lo stesso istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 01.09.2022 un salario di anzianità
di 15 €.
Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti,
tale importo va a incrementare quanto già percepito.
Nella sottostante tabella si riporta l’importo del salario di anzianità spettante in base al
momento dell’assunzione
Salario di anzianità importi complessivi e decor-
renze
Data di assunzione Dal
1/9/2022
Prima del 31/12/1995
€ 70
Dal 1/1/1996 al
31/12/2001 € 70
Dal 1/1/2002 al 31/12
2005 € 55
Dal 1/1/2006 al
31/12/2009 € 45
Dal 1/1/2010 al
31/12/2011 € 35
Dal 1/1/2012 al
31/12//2013 € 25
Dal 1/1/2014 al
31/8/2020 €15
Articolo 20 - Commissione d'esame
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Ai docenti chiamati a far parte delle commissioni di esame di ammissione, di idoneità, di
licenza media viene riconosciuta una indennità giornaliera di 15,00 euro complessive per
le prime 5 ore.
Tale indennità viene incrementata di 5,00 euro per ogni ora o frazione di ora successiva.
L'indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettiva presenza nelle commissioni
d'esame. I compensi dei Commissari interni componenti delle commissioni d'Esa me di
Stato sono a carico dello Stato.
Articolo 21 - Indennità di funzione
Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e/o vicepresidenza è
corrisposta una indennità mensile per la durata dell'intero mandato pari alla quota oraria
lorda dei livelli VIII A e VIII B per il numero delle ore settimanali allo scopo d estinate,
corrisposta a fronte del maggior carico orario settimanale.
Articolo 22 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
La quota oraria giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione mensile per 26.
La quota oraria mensile viene determinata come segue:
- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 165;
- per i dipendenti a 36 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 156;
- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 147;
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139;
- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 104;
- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione mensili diviso 78.
Articolo 23 - Sostituzione di lavoratori assenti
La misura di retribuzione contemplata dal presente CCNL si applica anche nei confronti
del personale assunto per supplire il personale assente, nei casi espressamente previsti dalla
legge e dal presente CCNL.
La supplenza, nei casi consentiti dalla legge e dal presente CCNL, ha carattere di
assunzione a tempo determinato.
Articolo 24 - Supplenze personale docente
Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente CCNL
e dalla legge, la supplenza deve essere proposta con contratto a termine prima al personale
già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni, e poi a
personale esterno. Le misure di retribuzione contemplate nel presente CCNL si applicano
anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del
servizio prestato. Quando la supplenza è affidata al personale già in servizio le ore di lavoro
eccedenti l'orario assegnato vengono considerate lavoro aggiuntivo a tempo determinato
con trattamento economico pari a quello delle ore normali. Le ore eccedenti l'impegno
massimo previsto dall'Art. 29 parte seconda sull'orario di lavoro vengono retribuit e con la
paga tabellare individuale come previsto dall'Art. 31 parte seconda. Anche ai supplenti,
secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13ma mensilità, il TFR ed i giorni di ferie
maturate.
Articolo 25 - Trattamento previdenziale
Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in
materia.
In applicazione a quanto previsto dall'Art. 4 del D.L. 352/78, convertito nella L. 467/78, il
datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il termine previsto dalla legge, copia
della denuncia presentata all'INPS, contenente l'estratto conto delle retribuzioni corrisposte
nell'anno solare precedente.
Fermi restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione
stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore.
Gli istituti dovranno provvedere ad accendere apposita polizza INAIL come previsto dal
DPR 1124/65.
TITOLO V
TRATTAMENTO CONVITTUALE
Articolo 26 - Trattamento convittuale
L'Istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere
nell'istituto. Il vitto sarà quello stabilito per la comunità. Gli alloggi saranno disposti in
camere singole ove le strutture lo consentano. Detti servizi verranno pagati dagli interessati
secondo i valori stabiliti all'atto dell'ass unzione e aggiornati all'inizio di ogni anno
scolastico in relazione all'aumento del costo della vita.
Articolo 27 - Vitto e alloggio
L'istituto può concedere, con facoltà di revoca, motivata con preavviso di 15 giorni per il
vitto e due mesi per l'alloggio, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto.
Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati. Il tempo della fruizione del pasto per
il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è
considerato orario di lavoro.
34
TITOLO VI
DURATA DEL LAVORO
Articolo 28 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è per:
Personale Area I:
➢ 38 ore settimanali per: personale ATA dell'Area prima livelli I, II, III, IV e V e
personale direttivo dell'Area terza livelli Vlll A e Vlll B;
➢ 34 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1767 ore per:
coordinatori e tutor (IV livello);
➢ 32 ore settimanali per modelli viventi
Personale Area II.
➢ 36 ore settimanali per: educatori di asilo nido operatori di ludoteca educatori di
convitto;
➢ istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie;
➢ assistenti sociali
➢ educatori di asilo nido
➢ operatori di ludoteca
➢ educatori di convitto
L'orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione.
➢ 34 ore settimanali per docenti di scuola dell'infanzia (IV livello);
➢ 24 ore settimanali per docenti di scuola primaria (V livello); lettori di lingua madre
in totale o parziale presenza di docenti;
➢ 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per: docenti
inquadrati al IV livello e al V livello impegnati in:
• corsi liberi e di preparazione agli esami;
• orsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; in
doposcuola, in attività integrative scolastiche;
• corsi per corrispondenza;
• corsi a distanza;
• corsi di istruzione professionale;
• corsi di lingue;
➢ 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per docenti
inquadrati al VII livello impegnati in:
• scuole e corsi per interpreti e traduttori;
• scuole e corsi post-secondari istituti parauniversitari;
• scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte
drammatica e conservatori di musica.
➢ 18 ore settimanali per i docenti in scuole secondarie di I grado e Il grado paritarie e
non paritarie, con l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami,
che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilit azione
all'insegnamento (VI livello);
• per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
• per i docenti in scuole secondarie di I e Il grado legalmente riconosciute che
insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria
di secondo grado.
Oltre all'orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente
delle scuole dell'infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e Il grado paritarie e non
paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connes se con il normale
funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 100 nell'anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
c) attività di aggiornamento e programmazione;
d) formazione per l'innovazione metodologica e tecnologica;
e) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale
alla metà dell'orario contrattuale. Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni
docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un'unica
soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto
al mese di agosto.
➢ Personale area I, coordinatori e tutor (IV livello) con monte ore annuale 1767 ore
annuali pari ad un orario mensile convenzionale di 147,25 ore (monte ore annuo/12
mesi = 1767/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 5,66 ore (orario mensile
convenzionale/26 giorni = 147,25/26), e da un orario settimanale convenzionale di
34 ore (orario mensile convenzionale/4, 33 = 147,25/4,33). Ai fini delle
determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima , trattamento malattia,
TFR, etc.) si considera l'orario men sile convenzionale e l'orario giornaliero
36
convenzionale; le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni per orario
giornaliero convenzionale = 30 x 5,66 = 170 ore), di festività soppresse (4 giorni x
orario giornaliero convenzionale = 4 x 5,66 = 22,64), di festività e sospensione del
lavoro p er malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi
retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero , calcolate sulla base dell'orario
giornaliero convenzionale , sono conteggiate mensilmente , in aggiunta a quelle
lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di supera mento
dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%.
L'orario effettivo di lavoro settimanale individuale può variare nel corso dell'anno
a seconda delle esigenze aziendal i tra O ore e il doppio dell'orario settimanale
convenzionale, e non potrà superare le 40 ore settimanali e le 8 ore giornaliere. Le
variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la
settimana precedente e comunque almeno t re giorni prima della variazione. Nel
caso di rapporto dì lavoro part -time tutti gli istituti contrattuali verranno
riproporzionati sulla base dell'orario contrattuale individuale. Sempre nel caso di
part- time la retribuzione si intende già comprensiva de lla maggiorazione prevista
dall'art.12 lettera c del citato e vigente CCNL, in quanto specifica caratteristica
dell'istituto del monte ore. Per lavoro supplementare si intende quello
eventualmente svolto oltre il monte ore individuale e comunque non superi ore al
monte ore annuale di 1767 ore. Il lavoro supplementare sarà retribuito con le
competenze del mese di dicembre.
➢ Docenti con monte ore annuale 1196 ore annuali pari ad un orario mensile
convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1196/12), ad un orario
giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni =
99,67/26) e ad un orario s ettimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile
convenzionale/4,33 = 99,67/4,33) comprensive anche delle ore di attività di istituto.
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:
• ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima,
trattamento malattia, TFR, ecc.) si considera l1 orario mensile
convenzionale e l'orario giornaliero convenzionale;
• le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero
convenzionale = 30 x 3,83 = 115 ore), di festività soppresse (4 giorni x
orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,83 = 15,32 ore), di festività e di
sospensione del rapporto di lavor o per malattia, congedo matrimoniale,
maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero,
calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate
mensilmente , in aggiunta a quelle lavorate, al fine del ragg iungimento del
monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite
come straordinario con una maggiorazione del 25%;
• in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico si
procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale
superamento e calcolare le modalità retributive; non possono essere
assegnati periodi di lezione no n contigui, inferiori complessivamente a 60
minuti;
• ai docenti a 1196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che
nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi
(antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la
consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare,
obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere
impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo
consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla
somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va
tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso
l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non
può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per
un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni
nell'anno);
• l'orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i docenti a 1.196 ore
settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze
dell'Istituto tra O ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e
non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere; le variazioni
dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la
settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
• può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti,
comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene
conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede
nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
➢ 1091 ore annuali pari ad un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore
annuo/12 mesi = 1091/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,49 ore
(orario mensile convenzionale/26 giorni = 90,91/26) e ad un orario settimanale
convenzionale di 21 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 90,91/4,33)
comprensive anche delle ore di attività di istituto. Per i docenti con monte ore
annuale, valgono le seguenti disposizioni:
• ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima,
trattamento malattia, TFR, ecc.) si considera l'orario mensile convenzionale
e l'orario giornaliero convenzionale;
• le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero
convenzionale = 30 x 3,49 = 104 ore), di festività soppresse (4 giorni x
orario giornaliero convenzionale = 4 x 3,49 = 14 ore), di festività e di
sospensione del rapporto di lavoro pe r malattia, congedo matrimoniale,
maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero,
calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate
mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del
monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite
come straordinario con una maggiorazione del 25%;
• in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico si
procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l'eventuale
superamento e calcolare le modalità retributive;
• non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori
complessivamente a 60 minuti;
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• ai docenti a 1.091 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa
che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi
(antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la
consecutività dei turni, l'istituto chi ederà al docente di indicare,
obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere
impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo
consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla
somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va
tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso
l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non
può essere chiesto al docente d i lavorare ogni giorno nelle fasce serali per
un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni
nell'anno);
• l'orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i docenti a 1.091 ore
settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze
dell'Istituto tra O ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e
non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
• può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti,
comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene
conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede
nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale.
Norme generali
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, e durante la sospensione delle
attività definita dal calendario scolastico al personale docente dei livelli lii, IV, V, VI e VII
con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un
tempo non eccedente il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di
programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è
avvenuta l'assunzione.
Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la
settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione.
L'attività di assistenza e vigilanza del personale docente di scuola dell'infanzia e primaria
espressamente incaricato durante la refezione è considerata ore di lezione. La presenza
degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è
equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario. L'orario di lavoro degli addetti alle aree
attrezzate per l'infanzia, inquadrati nel livello Il, è sottoposto a turnazione con orario
normale di lavoro la domenica e nei giorni festivi per cinque giorni settimanali di lavoro e
due di riposo.
Articolo 29 - Autonomia, sostegno e recupero
Per far fronte ad esigenze relative alla programmazione didattica, attuata nell'ambito e
nell'autonomia scolastica, ed alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ai docenti
delle scuole paritarie secondarie di I e Il grado possono essere richies te ore eccedenti
l'orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque
non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno per la stessa disciplina.
A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive, l'Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore
in altro periodo dell'anno scolastico di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive.
Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte a d un'ora per lavoratori con
orario settimanale inferiore alla metà dell'orario settimanale pieno.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo articolo 31 parte seconda sul
prolungamento di orario.
Articolo 30 - Prolungamento orario
Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario
settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere
richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un
orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali
Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale
di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera durata dell'anno
scolastico.
La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario rispettivamente oltre
la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettivamente a11'80% di un 18mo, di un
24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva retribuzione globale in atto. In accordo con
il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e Il grado, possono
essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo
estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.
Articolo 31 - Completamento d'orario
Il personale dipendente ausiliario, tecnico e amministrativo ad orario ridotto nell'ambito del
livello di appartenenza ha diritto al completamento di orario sulla base del criterio della
maggiore anzianità di servizio.
Le ore d'insegnamento resesi disponibili per l'aumento complessivo delle classi
funzionanti, rispetto all'anno scolastico precedente, sono offerte ai docenti delle
corrispondenti materie già in servizio e con orario parziale al fine di completare l'orario di
lavoro.
Analogamente si procede per le ore di insegnamento resesi disponibili a seguito di
introduzioni di progetti sperimentali, di dimissioni o licenziamenti di personale,
compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche dell'istituto.
L'offerta seguirà un criterio di precedenza basato sul possesso di titoli e, a parità, di
anzianità.
Articolo 32 - Riduzione d'orario
40
In caso di diminuzione di classi rispetto all'anno scolastico precedente, e/o in corso d'anno
per le scuole e corsi di lingua e per le scuole e corsi di formazione professionale, la
riduzione d'orario degli insegnanti sarà effettuata tenendo conto dei tito li culturali,
(diplomi, lauree, abilitazioni e specializzazioni) e, a parità degli stessi, dell'anzianità di
servizio e, ad ulteriore parità, dei carichi di famiglia.
Tali variazioni interesseranno l'intero istituto dopo che siano state diminuite le ore
assegnate in applicazione dei precedenti Art.31 parte seconda, per un eventuale
prolungamento d'orario. Tali variazioni dovranno essere comunicate e motivate per iscritto
con le modalità previste per il preavviso di licenziamento.
Resta ferma la facoltà del lavoratore di presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione, le
dimissioni senza obbligo del preavviso e senza che sia dovuta alcuna indennità sostitutiva.
Articolo 33 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 6 antimeridiane;
per gli istituti che svolgono corsi serali protraentisi oltre le ore 22.00, sono considerate
notturne le ore a partire dall'ora in cui terminano usualmente le lezioni. È considerato lavoro
festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali.
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere
eccezionale, legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e
oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale
rappresentante dell'istituto o dal preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario,
quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuito
il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente potrà essere
richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 120 ore all'anno
Al personale docente con monte ore annuo dei livelli IV, V e VII potranno essere richieste
nel corso dell'anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell'assegnazione
ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei
casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta la seguente
maggiorazione della quota oraria di retribuzione:
• lavoro notturno: 25%;
• lavoro festivo: 40%.
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della
retribuzione, determinata come al precedente Art. 23 parte seconda, moltiplicata per i
seguenti coefficienti:
• lavoro straordinario diurno feriale: 1,25;
• lavoro straordinario notturno feriale: 1,45;
• lavoro straordinario festivo: 1,50;
• lavoro straordinario notturno festivo: 1,65.
Per il personale non docente dei livelli I, Il, lii e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta
del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo
con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro. Tutte le
festività civili e religiose coincidenti con la domenica vengono retribuite con un 26mo della
retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.
Articolo 34 - Ferie
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale
di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per
ciascun anno.
La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va
recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o,
retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente
maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni di mese
eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazion i fino a 15
non saranno considerate.
Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il
periodo di preavviso.
Le ferie sono irrinunciabili.
Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso,
di malattia.
Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due
periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal
dipendente.
In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente
con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti.
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di
maturazione.
Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo
con la RSA/RSU nell'ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile
di ogni anno.
Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
Negli Istituti in cui il calendario delle attività è imposto da terzi le sospensioni dell'attività
didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorate non inc idono sulla normale
retribuzione.
42
La maturazione avverrà dal 1°settembre al 31 agosto di ogni anno.
Articolo 35 - Festività soppresse
I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione di
alcune festività nazionali infrasettimanali per ciascun anno scolastico. I 4 giorni per
recupero di festività soppresse possono essere goduti solo in periodi di sospensione
dell'attività didattica.
Al personale non docente, le festività non godute verranno retribuite in 26mi della
retribuzione mensile al termine dell'anno solare.
La ricorrenza del Santo patrono viene considerata come giornata festiva.
Articolo 36 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la
domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.
TITOLO VII
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 37 – Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente
trattamento:
a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal
datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente:
• il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno;
• il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno.
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia
per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del
lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS
sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
Articolo 38 - Aspettativa per malattia
Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di 180 giorni dal precedente Art. 38 parte seconda, sarà prolungata, a
richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore periodo di aspettativa , senza
retribuzione, non superiore a mesi 6. Detto periodo di aspettativa per malattia non è
computabile ad alcun effetto.
Articolo 39 - Infortunio sul lavoro
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti
contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione
sanitaria definita e rilasciata dall'Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto
per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità
temporanea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto
affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile,
la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore
sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180°
giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto
assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte
dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia
alle disposizioni di legge.
Articolo 40 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell'articolo 12 bis del DLgs 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche,
per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di
terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto dal presente CCNL
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente
conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a. tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni
più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Articolo 41 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento
sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo
retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente d ocumentate
44
(Art. 26 L. 118/71 e Art. 10 DLgs 509/88). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di
malattia di cui all'Art. 38 parte seconda.
Articolo 42 - Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di
calendario, non frazionabili in occasione dell'evento. Se il congedo matrimoniale si
sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno
10 gg. di anticipo. Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti,
con diritto alla normale retribuzione.
Articolo 43 - Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di
tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal Dlgs 151/01 e Dlgs 80/15,
a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito
nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta
l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
Articolo 44 - Servizio militare
Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore
viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità
definite dall'Art. 24 della L. 88/89.
Articolo 45 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee regionali, ovvero siano
chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si
applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Durante l'aspettativa continua a decorrere l'anzianità ai soli fini giuridici. I dipendenti che,
nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto
a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dall e vigenti normative di
legge e dal presente CCNL.
Articolo 46 - Congedi per eventi e cause particolari
Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dall'Art.
4 comma 2 della L. 53/00 e dal Dlgs 278/00, un congedo per un periodo continuativo o
frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione person ale della propria
famiglia, dei soggetti di cui all'Art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori
di handicap.
Articolo 47 - Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella
misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui al comma 1 sono
concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute , o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
Le ore di cui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari
e post universitari, inerenti la mansione e la funzione svolta.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni
caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
• i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della
riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare
i 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica;
• a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso
corso.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinar io o durante i
giorni festivi e di riposo settimanale.
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea
certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli
esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di
esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la
direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno
essere definite, ove necessario, ulteriori modal ità applicative e/o particolari per la
partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per
rispondere ad esigenze specifiche. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa
riferimento all'Art. 10 della L. 300/70 e alle disposizioni di cui alla L. 53/00.
Articolo 48 - Diritto alla crescita professionale
Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente non fornito di specifica
abilitazione all'insegnamento viene garantita la possibilità di utilizzo di permessi retribuiti
nella misura di 67 ore per la partecipazione a corsi.
Articolo 49 - Permessi retribuiti
Il lavoratore ha diritto a fruire:
a) di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari corsi di
studio, Art .10, L. 300/70;
46
b) di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno scolastico per
la partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e seri motivi familiari
anche se autocertificati quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e
ricoveri in ospedale che riguardino il coniuge e i parenti del lavoratore entro il 2
grado in linea diretta ed in linea collaterale, non più di 3 per evento salvo casi
eccezionali; i permessi se non goduti nell'anno, non sono recuperabili;
c) fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili
esigenze. I permessi di cui alla lettera c) saranno recuperati nell'anno scolastico.
Articolo 50 - Permessi non retribuiti
In caso di eccezionali motivi, presentati per iscritto, il lavoratore può usufruire di permessi
non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'istituto. Tali
permessi non sono computabili ad alcun effetto.
Il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione a
concorsi limitatamente ai giorni delle prove ed a quelli strettamente necessari per il
raggiungimento della sede, se questa dista oltre 100 km da quella di lavoro.
Articolo 51- Permessi elettorali
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle
Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di r eferendum, i
rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a
tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Articolo 52 - Aspettativa
Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza
retribuzione fino ad un massimo di anni 1.
Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
Terminato tale periodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova aspettativa se non
dopo che siano trascorsi 2 anni di servizio.
TITOLO VIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 53 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza
preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL. Il preavviso non può essere
dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il
periodo di prova, sono stabiliti come segue:
➢ I livello e Il livello: mesi 1 fino a 10 anni di servizio; mesi 2 oltre 10 anni di servizio;
➢ III, IV, V, VI e VII livello: mesi 3;
➢ VIII A e VIII B livello: mesi 4.
Il periodo è di un mese per i contratti a tempo determinato e di apprendistato.
Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione
globale lorda in godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavvi so,
considerando l'eventuale differenza tra il periodo di preavviso e il preavviso notificato,
calcolata ai sensi dell'art. 2121 c.c.
Articolo 54 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che
impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.
Articolo 55 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del termine.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in
cui il docente raggiungerà l'età del pensionamento.
Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il
numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su
richiesta fino al raggiungimento del limite del minimo e comunque non oltre il 70mo anno
di età.
La facoltà di cui alla Legge 54/82 deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6
mesi prima del compimento dell'età pensionabile. Entro gli stessi termini e con la stessa
forma il datore di lavoro può chiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi
didattici, oltre l'età pensionabile.
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Con stessa forma il datore di lavoro può chiedere di prolungare il rapporto di lavoro oltre
l'età pensionabile.
Articolo 56 - Decesso del lavoratore
In applicazione dell'Art. 2122 c.c. la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il
decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di cui all'Art. 2120 c.c. e
all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'Art. 54 parte seconda del presente CCNL in
conformità dell'Art. 2118 c.c.
Articolo 57 - Licenziamento per mancanze
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ordinario disposta dal legale
rappresentante dell'Istituto può avvenire per iscritto in qualsiasi periodo dell'anno con la
corresponsione del TFR ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c., con rispetto del preavviso.
Il licenziamento del dipendente, quando ricorrano gli estremi della L. 604/1966, della L.
300/1970, della L. 92/2012 e del DLgs 23/2015, non può avvenire che per giusta causa e/o
per giustificato motivo. Sono da considerarsi, tra gli altri motivi che giust ificano il
licenziamento:
a) sentenza di condanna penale, passata in giudicato, per reati previsti quale causa di
destituzione dal pubblico impiego;
b) gestione in proprio di scuole private o assunzione di responsabilità di direzione in
altre scuole private;
c) trasgressione al divieto di impartire ripetizioni agli alunni del proprio Istituto;
d) atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
e) mancanza dei titoli richiesti per l'insegnamento, rilevata dalle competenti autorità.
L'onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo spetta
all'Istituto.
Articolo 58 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato
motivo, alla scadenza del termine.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivo.
L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.
Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che determinato il
recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
li licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti
è inefficace.
Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di
licenziamento spetta al datore di lavoro.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione
della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organ izzazione sindacale
firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento. Per
quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o
risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Art. 59 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e plurimi e per riduzione di personale
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura definitiva della scuola e
quindi al licenziamento di tutto il personale dipendente, l'Istituto deve seguire le procedure
previste dalla L. 223/1991, dalla L. 92/2012 e dal DLgs 23/2015. Nel ca so di riduzione di
classi e sezioni, dovuta a verificata contrazione della popolazione scolastica rispetto
all'anno precedente, l'Istituto procederà al licenziamento di parte del personale, sempre nel
rispetto della L. 223/1991, della L. 92/2012 e del DLgs 23/2015, dopo aver diminuito le
ore assegnate per il prolungamento d'orario, come da Art. 33 parte seconda del presente
CCNL con i seguenti criteri:
a) il provvedimento nei casi di riduzione di orario e/o risoluzione del rapporto di
lavoro verrà assunto prioritariamente, nell'ordine, nei confronti di:
➢ coloro che godono di pensione ordinaria;
➢ coloro che sono in possesso dei requisiti di pensionabilità, fatte salve le
espresse facoltà di opzione di cui all'Art. 56 parte seconda del presente
CCNL;
b) successivamente:
➢ per il personale docente a parità di titoli di studio, abilitazioni e
specializzazioni specifiche previste dall'ordinamento scolastico si procederà
con i seguenti ulteriori criteri di precedenza:
• coloro che percepiscono reddito prevalente da altra attività
lavorativa;
• coloro che hanno minore anzianità di servizio, anche se assunti per
un indirizzo diverso purché compreso nello stesso complesso
scolastico;
• coloro che hanno minori carichi di famiglia; desumendoli dalle
maggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF;
• coloro che hanno minore età anagrafica;
➢ per personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) si seguirà il
seguente ordine di precedenza tenendo conto del livello e della qualifica di
appartenenza:
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• coloro che godono di pensione ordinaria;
• coloro che hanno minore anzianità di servizio.
Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalla dichiarazione IRPEF
per le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei
riguardi di chi ha minore età anagrafica. In caso di passaggio a qua lifica comportante
mansioni inferiori, di queste ultime verrà attribuito il livello e la retribuzione.
Articolo 60 - Formulazione delle graduatorie
Saranno formulate graduatorie d'Istituto relative al personale docente e al personale ATA
sulla base dei criteri di cui all'Art. 60 parte seconda del presente CCNL per gli asili nido e
i singoli ordini e gradi di scuola (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ecc.).
Le graduatorie hanno carattere permanente, vengono aggiornate annualmente e rese
pubbliche entro il 15 febbraio di ogni anno.
Le graduatorie devono contenere anche l'orario contrattuale individuale di riferimento. Ai
fini dell'inclusione nelle suddette graduatorie per il personale docente saranno valutati i
titoli culturali (abilitazione, laurea, diploma e specializzazioni in rel azione al livello di
appartenenza) e di servizio.
Articolo 61 - Restituzione di documenti
All' atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'istituto deve restituire al dipendente i
documenti previsti dalle leggi vigenti, nonché il certificato di servizio prestato.
Articolo 62 - Trattamento di fine rapporto
Il TFR (trattamento di fine rapporto) viene calcolato secondo quanto previsto dalla L.
297/1982.
TITOLO IX
REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI
Articolo 63 – Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza
dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a disposizione per la
consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la
vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.
Art. 63 bis - Welfare Aziendale
Le parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile
mediante piattaforma digitale on-line debitamente approntata che le aziende metteranno a
disposizione dei propri lavoratori secondo le modalità previste dal presente articolo e da un
apposito Regolamento che ne esplichi la puntuale operatività.
Il ricorso al sistema di welfare aziendale, potrà avvenire anche in assenza di
piattaforma online, secondo uno specifico regolamento che ne esplichi le modalità
operative
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le aziende potranno mettere a disposizione dei
lavoratori strumenti di welfare elencati in via esemplificativa in calce, del valore di €
250,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di
calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra indicato, i lavoratori che, superato il periodo di prova,
risultino in forza all’azienda dal 1°gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro
il 31 Dicembre di ciascun anno.
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01-31.12).
Sono esclusi dai beneficiari delle misure di welfare aziendale i lavoratori in
aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun
anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono
comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in
azienda previsti sia per effetto di un regolamento unilaterale, lettera di assunzione o altre
modalità di formalizzazione, sia derivanti da contrattazione collettiva.
In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare
i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende
potranno confrontarsi con la RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni
e4 servizi coerenti con le caratteristiche specifiche dei dipendenti, finalizzata a migliorare
la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di
educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle OO.SS. Stipulanti, forniranno adeguate informazioni,
rispettivamente a imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina, e, altresì, ne
monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della
disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire
congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le parti concordano sin d’ora sul recepimento di quanto stabilito in tema di welfare
aziendale dalla normativa italiana e comunitaria.
1) Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri
familiari
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Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese
sostenute con le seguenti finalità:
• Istruzione ed educazione
- Corsi di lingua straniera;
- Corsi di formazione di qualsivoglia natura;
- Scuole private;
- Università e testi universitari;
- Altri servizi di educazione e istruzione;
• Culto
• Assistenza sociale e sanitaria
- Strutture odontoiatriche;
- Strutture Ospedaliere;
• Ricreazione
- Viaggi di qualsivoglia natura;
- Palestre;
- Circoli ed eventi sportivi;
- Cinema;
- Centri benessere;
- Concerti;
- Teatro;
- Biblioteche;
- Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
- Buoni Carburante;
- Buoni spesa alimentare;
- Buoni e servizi acquistati tramite Amazon;
• Servizi di trasporto collettivo
- Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale;
2) Spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dei propri familiari, richieste a
rimborso
Rientrano in tali spese, tutti i beni e i servizi che il lavoratore acquista in favore die
propri familiari purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
• Educazione;
• Istruzione;
• Assistenza a familiari anziani (oltre i 75 anni compiuti) o non autosufficienti
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
• Scuole materne;
• Servizi di Babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche o private in Italia e
all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizi di mensa;
• Testi scolastici e universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi e invernali;
• Badanti;
• Strutture ospedaliere;
• Residenze Sanitarie Assistite e Case di Riposo;
• Altri servizi di assistenza;
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare il rimborso delle
spese sostenute da parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti e mutui
stipulati dal lavoratore.
Articolo 64 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) di osservare l'orario di servizio;
c) di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro
il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell'Istituto;
e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
f) di mantenere il segreto d'ufficio;
g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria
attività;
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli. Agli insegnanti
inoltre è fatto obbligo:
i) di presentare tempestivamente al preside dell'istituto il programma dello
svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di
portarlo a termine;
j) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le
interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;
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k) di comunicare all'istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l'accettazione di incarichi di
insegnamento presso altre scuole legalmente riconosciute o private sempreché
compatibili ai sensi della legislazione vigente; è inoltre fatto obbligo di comunicare
per iscritto, entro 3 giorni, l'inizio dell'attività di libera professione, sempreché
compatibile;
l) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia.
Articolo 64 bis – Molestie sessuali
Al fine di favorire un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, le
parti concordano sulla necessità di ritenere del tutto inaccettabile qualsiasi comportamento
indesiderato basato sul sesso e, comunque, lesivo della dignità personale, anche ai sensi del
decreto legislativo n. 145/2005.
A tal fine, debbono essere considerate molestie sessuali tutti quei comportamenti indeside-
rati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo
o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro dovrà predisporre tutte le misure per prevenire il verificarsi di tali com-
portamenti e sarà tenuto alla promozione e diffusione della cultura del rispetto della per-
sona, nel quadro della salvaguardia e tutela della personalità psicofisi ca del lavoratore a
norma dell’art. 2087 c.c.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto
di lavoro, la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle RSU/RSA e alla Direzione del
Personale, per la trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di
responsabilità disciplinare e/o presso gli uffici legali competenti.
Articolo 64 ter – Mobbing
Le parti, concordando sull’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità della persona, si impegnano affinché venga evitata ogni forma di violenza psicolo-
gica o morale. Il datore di lavoro si impegna quindi a fare quanto in suo p otere per preve-
nire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di tal genere, posto in essere sia
dai superiori nei confronti dei sottoposti (mobbing verticale), sia da lavoratori/lavoratrici
nei confronti di altri (mobbing orizzontale), sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti con-
vengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con
particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fatto ri organiz-
zativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale,
e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali
situazioni.
Articolo 65 - Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 57 parte seconda del presente CCNL, le
infrazioni alle norme del CCNL possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con
i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo
legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo
lavoro (6/26);
e) licenziamento disciplinare.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione
degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà
indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale
termine non potrà essere inferiore a 10gg.
Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato. Il
provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg.
dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale
comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le
giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. I provvedimenti disciplinari,
comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
Articolo 66 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute
nella L. 300/70, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990 e nella L. 223/1991 e successive
modifiche e integrazioni.
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Organizzazione firme
UNILAVORO PMI
Legale Rappresentante – Vito Frijia
CONFSAL FISALS
Legale Rappresentante – Filippo Palmeri
UNIPEL
Legale Rappresentante – Giovandomenico
Guadagno