CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 27976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, da confermare direttamente da codesta Corte. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2022 la Corte d'appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittole, riqualificato come ingiuria, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, in conseguenza, ha revocato le statuizioni civili disposte in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le espressioni offensive fossero state adoperate dall'Andreossi nel corso di una discussione all'interno di un blog alla quale partecipava il Vescovini; b) che le prime fossero proprio dirette a quest'ultimo; c) che né la presenza di altri partecipanti né il fatto che le espressioni non fossero state percepite immediatamente potevano determinare la qualificazione del fatto come diffamazione. Con distinto percorso motivazionale, la sentenza impugnata ha ritenuto che, in ogni caso, l'illecito non fosse perseguibile, ricorrendo la causa di non punibilità di cui all'art. 599, secondo comma, cod. pen. 2. Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, con la prima articolazione, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'incontestata mancata percezione immediata delle espressioni offensive, da parte del Vescovini, impone di qualificare il fatto come diffamazione. Con una seconda articolazione, si contesta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 599, secondo comma, cod. pen., dal momento che, a tacer dell'assenza di qualunque fatto ingiusto imputabile al Vescovini, era stata la stessa Andreossi ad ammettere di "essersi divertita" nell'usare il turpiloquio, celando la sua identità dietro uno pseudonimo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, con eliminazione della stessa revoca, nonché memoria con motivi nuovi, nell'interesse della parte civile ricorrente, e memoria di replica nell'interesse dell'Andreossi. 4. All'udienza del 7 giugno 2023 si è svolta la trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l'invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una "chat" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541 - 01; v. anche Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814). Si è, infatti, precisato che la soluzione ruota attorno al concetto di "presenza" - assunto come discrimen determinante tra le due fattispecie, l'una penalmente rilevante, l'altra no - rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, rilevendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (cali conference, audioconferenza o videoconferenza), in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive. Occorrerà, dunque, distinguere. Se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato) (come deciso da Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato quanto, per esempio, all'invio di e-mail (oltre alla sentenza Viviano, cfr. Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250459; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044; Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata; Sez. 5, n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, Orlandi, non massimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, Burcheri, non nnassinnata). In questa prospettiva, come ribadito da Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio cit., diviene determinante, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il rilievo che la percezione dell'offesa, da parte del soggetto della cui reputazione si tratta, non sia stata immediata. Anche la seconda articolazione del ricorso risulta fondata. Va premesso che non è irrilevante, ai fini civilistici, accertare se manchi in radice la diffamazione o se ricorrano i presupposti della provocazione. Si è, infatti, ritenuto che la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rinnproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso: Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Rv. 281653 - 01. Ad ogni modo, per quanto emerge dal contenuto del ricorso, la base fattuale alla stregua della quale è stato espresso il giudizio della Corte territoriale è quantomeno incompleta, non avendo la sentenza impugnata dato conto del complesso delle dichiarazioni rese dall'imputata. Ne discende che, anche in relazione a tale profilo, si registrano lacune motivazionali che non consentono di individuare un compiuto esame del contesto nel quale si è sviluppato il confronto dialettico. 2. Ne segue che la sentenza impugnata va annullata e, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., va disposto il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione