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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33938/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 24814 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rap- presentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- roni rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M07 D150Y ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P05 F205L), Re- nato Bocca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P30 G388D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T04 B963M) -ricorrente- nei confronti di CO.FA. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazio- ne ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L29 F205R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B52 F205G) e Giusep- pe Cignitti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S27 H501W) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- GIAMMINUTI Enrico(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M20 H501T) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoAntonio Caliò (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C01 F158H ) Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 11 [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B14 H501X) [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocatoCarlo Santoro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S20 C627C ) -controricorrenti- nonché STATO DELLA LIBIA – [OSCURATO:PERSONA] E DELLE COMUNICAZIONI (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10110/2021, pubblicatain data 9 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso in- cidentale; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocatoAntonio Caliò, per il Giamminuti; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ti,per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] toro, per [OSCURATO:SOCIETA]..

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale,ha proceduto al pignoramento di crediti vantati dal- Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 11 lo Stato della Libia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]..

Nel procedimento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa creditrice dello Stato della Libia. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha reso la dichiarazione di quantità in senso positivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non l’ha resa affatto.

Il giudice dell’esecuzione,acquisita la dichiarazione integrativa di precisazione del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., da parte del creditore procedente, ha provveduto, con una prima ordinanza, all’assegnazione di tutti i crediti pignorati, in primo luogo in favore del Giamminuti e, per il residuo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., disponendo successivamente, con un ulte- riore provvedimento, in ordine alle modalità del pagamento da parte dei terzi in favore dei creditori assegnatari.

Avverso entrambi i suddetti provvedimenti ha proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]..

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resiste con controricors o [OSCURATO:SOCIETA]. , che propone, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.Resi- stono, altresì, con distinti controricorsi, il Giamminuti, [OSCURATO:SOCIETA]. resiste, con ul- teriore controricorso, al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato.

È statadisposta la trattazione in pubblica udienza.

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia « nulli- tà della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. , per aver errato il giudice a quo a qualificare come tardiva l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso le ordinanze, facendo decorrere il termine Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 11 di venti giorni per proporre impugnazione dalla prima ordinan- za e non dalla seconda ordinanza d’assegnazione».

Secondo la società ricorrente , il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’assegnazione del cre- dito pignorato presso di lei doveva ritenersi decorrere dalla conoscenza del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 15 ottobre 2018 (che aveva specificato le modalità di paga- mento dei relativi debiti, da parte dei terzi assegnati, in favore dei creditori assegnatari) e non dalla conoscenza dell’originaria ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, che le era stata notificata in data 26 settembre 2018.

Sostiene, infatti, che il secondo provvedimento costituirebbe una “nuova” ordinanza di assegnazione, che revocava e sosti- tuiva la prima, peraltro di per sé inidonea a costituire titolo esecutivo.

Il motivo è infondato.

Con l’ordinanza di assegnazione emessa in data 23 settembre 2018 il giudice dell’esecuzione, ritenuti maturati i presupposti della cd. ficta confessiodi cui all’art. 548 c.p.c. in relazione al credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva reso la dichiarazione di quantità, ha assegnato tale credito (unita- mente al credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., per il quale era stata resa dichiarazionedi quantità in senso positivo), in primo luogo, alla società creditrice procedente e, per il resi- duo, a quella intervenuta.

Con il successivo provvedimento emesso in data 15 ottobre 2018, poi, lo stesso giudice dell’esecuzione non ha affatto re- vocato taleordinanza di assegnazione, ma ha semplicemente specificato le modalità del pagamento dei crediti già assegna- ti, da parte dei terzi assegnati, in favore dei creditori assegna- tari.

È con l’originaria ordinanza di assegnazione, dunque, che sono stati ritenuti sussistere i presupposti della cd. ficta confessiodi Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 11 cui all’art. 548 c.p.c. in relazione al credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., in conseguenza della mancata dichiarazione di quantità, nonché tutti gli ulteriori presupposti necessari per pronunciare la conseguente assegnazione di tale credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c. e, di conseguenza, è in virtù di tale ordinanza chela titolarità del suddetto credito è stata definiti- vamente trasferita dal debitore esecutato ai creditori (unita- mente a quella del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della dichiarazione di quantità positiva resa da quest’ultima).

Ed è, del resto,tale ordinanza che, nella sostanza, è oggetto delle contestazioni sollevate con l’opposizione per cui è causa da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha, in effetti, sostenuto che il credito pignorato presso di lei non poteva affatto essere oggetto di assegnazione (deducendo il difetto di legittimazione del credi- tore procedente, il difetto di prova della notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, l’inesistenza e l’erronea quantifi- cazione dello stesso credito pignorato e, comunque, l’insussistenza dei presupposti della cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., cioè tutti i presupposti necessari ai fini dell’assegnazione, ritenuti, anche implicitamente, sussistenti e posti a base della predetta ordinanza del 23 settembre 2018), mentre non ha formulato alcuna specifica contesta zione con riguardo al contenuto ed al l’oggetto propri del successivo provvedimento del 15 ottobre 2018, cioè con riguardo al la mera specificazione delle modalità del pagamento dei crediti già assegnati, da parte dei terzi assegnati,in favore dei credi- tori assegnatari.

Con tale ultimo provvedimento il giudice dell’esecuzione si è, del resto, effettivamente limitato a prevedere specifiche mo- dalità di pagamento dei crediti già precedentemente assegnati ai creditori, da parte dei terzi assegnati, senza in alcun modo revocare e/o modificare gli effetti sostanziali (cioè in primo Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 11 luogo il trasferimento coattivo de lla titolarità dei predetti cre- diti) già prodottisi in virtù della precedente ordinanza di asse- gnazione e senza rimettere in discussione l’accertamento dei presupposti per l’assegnazione del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare quelli relativi alla cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c..

In ogni caso, finanche a voler ammettere, per un momento, che il provvedimento del 15 ottobre 2018 possa avere in qual- che modo modificato gli effetti dell’ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, il termine per la proposizione delle contestazioni in relazione all’assegnazione così complessiva- mente disposta, sulla base dei due successivi provvedimenti , non avrebbe potutoche decorrere, rispettivamente, dalla data di conoscenza del primo o del secondo provvedimento, a se- conda che dette contestazioni fossero dirette a impugnare lo specifico oggettodi ciascuno di essi, dal momento che è la lo- ro rispettiva pronuncia ad avere eventualmente determinato al terzo pignorato il preteso pregiudizio che que sti con l’opposizione intende rimuovere.

Correttamente, pertanto, il giudice del merito dell’opposizione ha ritenuto che il termine per proporre le specifiche contesta- zioni poste a base dell’opposizione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. de- corresse dalla conoscenza dell’ordinanza del 23 settembre 2018, trattandosi di contestazioni esclusivamente relative allo specifico oggettodi tale ordinanza, e non invece da quella del successivo provvedimento del 15 ottobre 2018, il cui specifico contenuto non è oggetto di contestazionein quanto tale. 2.Con il secondo motivo si denunzia « nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c., anche in via di ricorso incidentale condizionato, per vio- lazione dell’ art. 617 c.p.c. , dell’ art. 548 c.p.c. e dell’ art. 161, secondo comma c.p.c. per assenza di un provvedimento ido- neo alla decorrenza del termine per l’opposizione.

In subordi- ne: eccezione di incostituzionalità dell’art. 548 c.p.c.».

Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 11 La società ricorrente sostiene che non sussistevano i presup- posti per l’applicazione del regime della cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c. nel procedimento esecutivo, non essendo stato sufficientemente individuato il credito pignorato presso di lei (segnatamente non essendo stato indicato l’importo complessivo dello stesso), neanche nell’atto integrativo solle- citato dal giudice dell’esecuzione.Da tale premessa fa discen- dere che, in realtà, non vi erano termini perentori per impu- gnare l’ordinanza di assegnazione, dovendosi ritenere la stes- sa radicalmente inesistente sul piano giuridico.

A suo avviso, inoltre, una diversa conclusione comporterebbe l’illegittimità costituzionale dell’art. 548 c.p.c..

Anche questo motivo è infondato.

L’eventuale insussistenza dei presupposti per l’assegnazione dei crediti pignorati, anche in relazione alle condizioni per la maturazione della cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., poiché si risolve nell’illegittimità di un atto di esecuzione e, segnatamente, dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art.553 c.p.c., va sempre e comunque fatta valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. e, di conseguenza, nel termine perentorio previsto da tale norma, senza eccezioni.

Lo conferma, implicitamente ma chiaramente, la stessa previ- sione dell’art. 548, comma 2, c.p.c., che consente espressa- mente al terzo di contestare l’ordinanza di assegnazione fon- data sulla cd. ficta confessiosolo nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., finanche nei casi in cui non abbia addirittura avuto co- noscenza del procedimento per vizi di notifica e, dunque, la sua mancata dichiarazione di quantità sia del tutto incolpevo- le.

A maggior ragione deve, dunque, ritenersi che – nei casi, come quello qui in esame, in cui il terzo sia stato regolarmen- te posto a conoscenza del procedimento esecutivo ed abbia colpevolmente omesso di rendere la dichiarazione di quantità Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 11 –tutte le altre possibili contestazioni, relative tanto agli ulte- riori presupposti della cd. ficta confessio, quanto, in generale, alla legittimità del provvedimento che dispone l’assegnazione, (anche queste ultime consentite, secondo l’indirizzo di questa Corte), debbano essere sempre avanzate nelle medesime forme e nel medesimo termine, secondo la regola generale per la contestazione degli atti del processo esecutivo dettata dall’art. 617 c.p.c. (cfr., in proposito, con riguardo a limiti, presupposti e termini per la proposizione delle opposizioni av- verso l’ordinanza di assegnazione emessa a seguito della mancata dichiarazione di quantità:Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 30090del 26/10/2021, in motivazione).

Trattandosi, del resto,di un meccanismo processuale che, se- condo lo stesso art. 548 c.p.c.,ha effetti esclusivamente ai fi- ni del procedimento esecutivo in corso e dell ’ esecuzione fon- data sul provvedimento di assegnazione, meccanismo volto a favorire l’efficienza e la ragionevole durata delle procedure esecutive, che garantisce comunque al terzo pignorato ade- guata tutela, anche per il caso in cui non abbia avuto cono- scenza del processo, non può dubitarsi della sua ragionevolez- za e della sua proporzionalità rispetto ai valori in gioco e, quindi, della sua compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost..

Ulte- riori elementi in tal senso si ricavano, del resto, anche dal complesso degli argomenti svolti a sostegno dell’univoca esclusione di illegittimità costituzionale del sistema così dise- gnato dalla riforma del 2012, sancita dalla sentenza n. 172 del 2019 della Corte Costituzionale.

Di conseguenza, deve ritenersi manifestamente infondata an- che l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ri- corrente. 3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia « vio- lazione e/o falsa applicazionedell’art. 10 c.p.c., degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 55/14e delle [OSCURATO:PERSONA] allega- Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 11 te al D.M. n. 55/14 - erronea individuazione del valore della controversia e dello scaglione applicabile per la liquidazione delle spese di lite da porre a carico di ENI – omessa liquida- zione per fasi -erronea quantificazione delle stesse».

Il ricorso incidentale è fondato.

Il valore della presente controversia è da individuare nell’ammontare del credito di cui è contestata l’assegnazione, pari a oltre € 100.000.000,00 (cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1360del 23/01/2014 , Rv. 629943 – 01 ; conf.: Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 38370del 03/12/2021, Rv. 663342 – 01) .

La liquidazione delle spese processuali, in favore delle parti vittoriose, per un importo di € 2.768,00, senza alcuna motiva- zione, risulta, di conseguenza, in palese violazione dei para- metri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.

La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione alla sola censura qui accolta, affinché in sede di rinvio la liquida- zione in favore della società ricorrente in via incidentale av- venga nel rispetto dei parametri tariffari, ovvero anche in de- roga ai valori minimi e/o massimi degli stessi ma,in tale ulti- mocaso, sulla base di specifica motivazione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel me- desimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 –01; Se z.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03 : « i n tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quan- tificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è do- verosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulte- Ric. n. 24814/2021–S ez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 10 di 11 riormente gli importi,affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).. 4.Il ricorso principale è rigettato.

È accolto il ricorso inciden- tale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo delricorso incidentale accolto , con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudi- zio di legittimità.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, con riguardo al ricorso principale. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso principale ; - accoglie il ricorso incidentale e cassa in relazione la sen- tenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente in via principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 24814 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rap- presentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- roni rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M07 D150Y ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P05 F205L), Re- nato Bocca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P30 G388D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T04 B963M) -ricorrente- nei confronti di CO.FA. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazio- ne ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L29 F205R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B52 F205G) e Giusep- pe Cignitti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S27 H501W) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- GIAMMINUTI Enrico(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M20 H501T) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoAntonio Caliò (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C01 F158H ) Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 11 [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65B14 H501X) [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura in calce al controricor- so, dall’avvocatoCarlo Santoro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S20 C627C ) -controricorrenti- nonché STATO DELLA LIBIA – [OSCURATO:PERSONA] E DELLE COMUNICAZIONI (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10110/2021, pubblicatain data 9 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso in- cidentale; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocatoAntonio Caliò, per il Giamminuti; gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ti,per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],per [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] toro, per [OSCURATO:SOCIETA].. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale,ha proceduto al pignoramento di crediti vantati dal- Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 11 lo Stato della Libia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. Nel procedimento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa creditrice dello Stato della Libia. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha reso la dichiarazione di quantità in senso positivo, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non l’ha resa affatto. Il giudice dell’esecuzione,acquisita la dichiarazione integrativa di precisazione del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., da parte del creditore procedente, ha provveduto, con una prima ordinanza, all’assegnazione di tutti i crediti pignorati, in primo luogo in favore del Giamminuti e, per il residuo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., disponendo successivamente, con un ulte- riore provvedimento, in ordine alle modalità del pagamento da parte dei terzi in favore dei creditori assegnatari. Avverso entrambi i suddetti provvedimenti ha proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA].. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resiste con controricors o [OSCURATO:SOCIETA]. , che propone, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.Resi- stono, altresì, con distinti controricorsi, il Giamminuti, [OSCURATO:SOCIETA]. resiste, con ul- teriore controricorso, al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. È statadisposta la trattazione in pubblica udienza. Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia « nulli- tà della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. , per aver errato il giudice a quo a qualificare come tardiva l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso le ordinanze, facendo decorrere il termine Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 11 di venti giorni per proporre impugnazione dalla prima ordinan- za e non dalla seconda ordinanza d’assegnazione». Secondo la società ricorrente , il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’assegnazione del cre- dito pignorato presso di lei doveva ritenersi decorrere dalla conoscenza del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 15 ottobre 2018 (che aveva specificato le modalità di paga- mento dei relativi debiti, da parte dei terzi assegnati, in favore dei creditori assegnatari) e non dalla conoscenza dell’originaria ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, che le era stata notificata in data 26 settembre 2018. Sostiene, infatti, che il secondo provvedimento costituirebbe una “nuova” ordinanza di assegnazione, che revocava e sosti- tuiva la prima, peraltro di per sé inidonea a costituire titolo esecutivo. Il motivo è infondato. Con l’ordinanza di assegnazione emessa in data 23 settembre 2018 il giudice dell’esecuzione, ritenuti maturati i presupposti della cd. ficta confessiodi cui all’art. 548 c.p.c. in relazione al credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva reso la dichiarazione di quantità, ha assegnato tale credito (unita- mente al credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., per il quale era stata resa dichiarazionedi quantità in senso positivo), in primo luogo, alla società creditrice procedente e, per il resi- duo, a quella intervenuta. Con il successivo provvedimento emesso in data 15 ottobre 2018, poi, lo stesso giudice dell’esecuzione non ha affatto re- vocato taleordinanza di assegnazione, ma ha semplicemente specificato le modalità del pagamento dei crediti già assegna- ti, da parte dei terzi assegnati, in favore dei creditori assegna- tari. È con l’originaria ordinanza di assegnazione, dunque, che sono stati ritenuti sussistere i presupposti della cd. ficta confessiodi Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 11 cui all’art. 548 c.p.c. in relazione al credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., in conseguenza della mancata dichiarazione di quantità, nonché tutti gli ulteriori presupposti necessari per pronunciare la conseguente assegnazione di tale credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c. e, di conseguenza, è in virtù di tale ordinanza chela titolarità del suddetto credito è stata definiti- vamente trasferita dal debitore esecutato ai creditori (unita- mente a quella del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della dichiarazione di quantità positiva resa da quest’ultima). Ed è, del resto,tale ordinanza che, nella sostanza, è oggetto delle contestazioni sollevate con l’opposizione per cui è causa da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha, in effetti, sostenuto che il credito pignorato presso di lei non poteva affatto essere oggetto di assegnazione (deducendo il difetto di legittimazione del credi- tore procedente, il difetto di prova della notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, l’inesistenza e l’erronea quantifi- cazione dello stesso credito pignorato e, comunque, l’insussistenza dei presupposti della cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., cioè tutti i presupposti necessari ai fini dell’assegnazione, ritenuti, anche implicitamente, sussistenti e posti a base della predetta ordinanza del 23 settembre 2018), mentre non ha formulato alcuna specifica contesta zione con riguardo al contenuto ed al l’oggetto propri del successivo provvedimento del 15 ottobre 2018, cioè con riguardo al la mera specificazione delle modalità del pagamento dei crediti già assegnati, da parte dei terzi assegnati,in favore dei credi- tori assegnatari. Con tale ultimo provvedimento il giudice dell’esecuzione si è, del resto, effettivamente limitato a prevedere specifiche mo- dalità di pagamento dei crediti già precedentemente assegnati ai creditori, da parte dei terzi assegnati, senza in alcun modo revocare e/o modificare gli effetti sostanziali (cioè in primo Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 11 luogo il trasferimento coattivo de lla titolarità dei predetti cre- diti) già prodottisi in virtù della precedente ordinanza di asse- gnazione e senza rimettere in discussione l’accertamento dei presupposti per l’assegnazione del credito pignorato presso [OSCURATO:SOCIETA]., in particolare quelli relativi alla cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c.. In ogni caso, finanche a voler ammettere, per un momento, che il provvedimento del 15 ottobre 2018 possa avere in qual- che modo modificato gli effetti dell’ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, il termine per la proposizione delle contestazioni in relazione all’assegnazione così complessiva- mente disposta, sulla base dei due successivi provvedimenti , non avrebbe potutoche decorrere, rispettivamente, dalla data di conoscenza del primo o del secondo provvedimento, a se- conda che dette contestazioni fossero dirette a impugnare lo specifico oggettodi ciascuno di essi, dal momento che è la lo- ro rispettiva pronuncia ad avere eventualmente determinato al terzo pignorato il preteso pregiudizio che que sti con l’opposizione intende rimuovere. Correttamente, pertanto, il giudice del merito dell’opposizione ha ritenuto che il termine per proporre le specifiche contesta- zioni poste a base dell’opposizione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. de- corresse dalla conoscenza dell’ordinanza del 23 settembre 2018, trattandosi di contestazioni esclusivamente relative allo specifico oggettodi tale ordinanza, e non invece da quella del successivo provvedimento del 15 ottobre 2018, il cui specifico contenuto non è oggetto di contestazionein quanto tale. 2.Con il secondo motivo si denunzia « nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c., anche in via di ricorso incidentale condizionato, per vio- lazione dell’ art. 617 c.p.c. , dell’ art. 548 c.p.c. e dell’ art. 161, secondo comma c.p.c. per assenza di un provvedimento ido- neo alla decorrenza del termine per l’opposizione. In subordi- ne: eccezione di incostituzionalità dell’art. 548 c.p.c.». Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 11 La società ricorrente sostiene che non sussistevano i presup- posti per l’applicazione del regime della cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c. nel procedimento esecutivo, non essendo stato sufficientemente individuato il credito pignorato presso di lei (segnatamente non essendo stato indicato l’importo complessivo dello stesso), neanche nell’atto integrativo solle- citato dal giudice dell’esecuzione.Da tale premessa fa discen- dere che, in realtà, non vi erano termini perentori per impu- gnare l’ordinanza di assegnazione, dovendosi ritenere la stes- sa radicalmente inesistente sul piano giuridico. A suo avviso, inoltre, una diversa conclusione comporterebbe l’illegittimità costituzionale dell’art. 548 c.p.c.. Anche questo motivo è infondato. L’eventuale insussistenza dei presupposti per l’assegnazione dei crediti pignorati, anche in relazione alle condizioni per la maturazione della cd. ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., poiché si risolve nell’illegittimità di un atto di esecuzione e, segnatamente, dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art.553 c.p.c., va sempre e comunque fatta valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. e, di conseguenza, nel termine perentorio previsto da tale norma, senza eccezioni. Lo conferma, implicitamente ma chiaramente, la stessa previ- sione dell’art. 548, comma 2, c.p.c., che consente espressa- mente al terzo di contestare l’ordinanza di assegnazione fon- data sulla cd. ficta confessiosolo nel termine di cui all’art. 617 c.p.c., finanche nei casi in cui non abbia addirittura avuto co- noscenza del procedimento per vizi di notifica e, dunque, la sua mancata dichiarazione di quantità sia del tutto incolpevo- le. A maggior ragione deve, dunque, ritenersi che – nei casi, come quello qui in esame, in cui il terzo sia stato regolarmen- te posto a conoscenza del procedimento esecutivo ed abbia colpevolmente omesso di rendere la dichiarazione di quantità Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 11 –tutte le altre possibili contestazioni, relative tanto agli ulte- riori presupposti della cd. ficta confessio, quanto, in generale, alla legittimità del provvedimento che dispone l’assegnazione, (anche queste ultime consentite, secondo l’indirizzo di questa Corte), debbano essere sempre avanzate nelle medesime forme e nel medesimo termine, secondo la regola generale per la contestazione degli atti del processo esecutivo dettata dall’art. 617 c.p.c. (cfr., in proposito, con riguardo a limiti, presupposti e termini per la proposizione delle opposizioni av- verso l’ordinanza di assegnazione emessa a seguito della mancata dichiarazione di quantità:Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30090del 26/10/2021, in motivazione). Trattandosi, del resto,di un meccanismo processuale che, se- condo lo stesso art. 548 c.p.c.,ha effetti esclusivamente ai fi- ni del procedimento esecutivo in corso e dell ’ esecuzione fon- data sul provvedimento di assegnazione, meccanismo volto a favorire l’efficienza e la ragionevole durata delle procedure esecutive, che garantisce comunque al terzo pignorato ade- guata tutela, anche per il caso in cui non abbia avuto cono- scenza del processo, non può dubitarsi della sua ragionevolez- za e della sua proporzionalità rispetto ai valori in gioco e, quindi, della sua compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost.. Ulte- riori elementi in tal senso si ricavano, del resto, anche dal complesso degli argomenti svolti a sostegno dell’univoca esclusione di illegittimità costituzionale del sistema così dise- gnato dalla riforma del 2012, sancita dalla sentenza n. 172 del 2019 della Corte Costituzionale. Di conseguenza, deve ritenersi manifestamente infondata an- che l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ri- corrente. 3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia « vio- lazione e/o falsa applicazionedell’art. 10 c.p.c., degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 55/14e delle [OSCURATO:PERSONA] allega- Ric. n. 24814/2021–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 11 te al D.M. n. 55/14 - erronea individuazione del valore della controversia e dello scaglione applicabile per la liquidazione delle spese di lite da porre a carico di ENI – omessa liquida- zione per fasi -erronea quantificazione delle stesse». Il ricorso incidentale è fondato. Il valore della presente controversia è da individuare nell’ammontare del credito di cui è contestata l’assegnazione, pari a oltre € 100.000.000,00 (cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1360del 23/01/2014 , Rv. 629943 – 01 ; conf.: Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 38370del 03/12/2021, Rv. 663342 – 01) . La liquidazione delle spese processuali, in favore delle parti vittoriose, per un importo di € 2.768,00, senza alcuna motiva- zione, risulta, di conseguenza, in palese violazione dei para- metri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014. La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione alla sola censura qui accolta, affinché in sede di rinvio la liquida- zione in favore della società ricorrente in via incidentale av- venga nel rispetto dei parametri tariffari, ovvero anche in de- roga ai valori minimi e/o massimi degli stessi ma,in tale ulti- mocaso, sulla base di specifica motivazione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel me- desimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 –01; Se z. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03 : « i n tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quan- tificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è do- verosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulte- Ric. n. 24814/2021–S ez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 10 di 11 riormente gli importi,affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).. 4.Il ricorso principale è rigettato. È accolto il ricorso inciden- tale. La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo delricorso incidentale accolto , con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudi- zio di legittimità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, con riguardo al ricorso principale. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso principale ; - accoglie il ricorso incidentale e cassa in relazione la sen- tenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente in via principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
Sentenza Cassazione n. 33938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris