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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 1972

Cassazione n. 30339/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1972 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore :[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva, con rinvio per un nuovo esame sul punto; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 22/7/2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2, lett.cie 2 bis, del Codice della Strada per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art.189, commi 6 e

7. CdS, in anni 1 di reclusione; inoltre, per quanto di specifico interesse in questa sede -, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, perché avanzata tardivamente, ovvero senza il rispetto del termine di deposito fino a 15 giorni prima dell'udienza di discussione.

Nella stessa sentenza d'appello si è dato atto che la difesa aveva presentato l'istanza di sostituzione cinque giorni prima dell'udienza. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 20 bis c.p. per avere la Corte territoriale ritenuta non tempestiva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex artt. 53-56 bis L.689[31, in quanto pervenuta, via pec, con le conclusioni scritte trasmesse nel termine di cinque giorni anteriori all'udienza, ai sensi dell'art. 23 bis co. 2 D.L. 137/2020, conv. dalla L. 176/2020, anziché nell'atto di gravame o nei motivi nuovi da presentarsi entro 15 giorni anteriori all'udienza a sensi dell'art. 585 co. 4 c.p.p..

Il ricorrente richiama, a sostegno del motivo di gravame, il recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'istanza può essere formulata anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello, e perciò non necessariamente con l'atto di appello o con i nuovi motivi ex art.585 co.4 cpp.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla conversione della pena detentiva irrogata all'imputato, con rinvio per un nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso, concernente la questione della amrnissibilità della istanza dell'imputato di sostituzione della pena irroganda, proposta nelle memorie depositate cinque giorni prima della discussione dinanzi al giudice di appello, è fondato.

Questa Sezione, con la sentenza n. 636 del 29/11/2023, rv. 285630 ha affermato che "L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione".

La suddetta decisione è in linea con il principio precedentemente , affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, da Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01 e da Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, Cocchi, non mass.), secondo cui, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Si è condivisibilrnente osservato che non «può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui 'il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quali eccezioni alla regola generale del principio devolutivo dell'appello" (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria.

Questa, infatti, stabilisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (fra i quali rientra quello in oggetto), senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame.

Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l'intenti° legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati.

Si deve perciò concludere nel senso che l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve P i ex art. 20 bis c.p., presentata cinque giorni prima dell'udienza hdiscussione, fosse tempestiva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale.

La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio, limitatamente alla questione relativa alla concedibilità delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis Cod.

Pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla concedibilità delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis Cod.

Pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Così deciso il 30 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1972 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore :[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva, con rinvio per un nuovo esame sul punto; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 22/7/2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2, lett.cie 2 bis, del Codice della Strada per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art.189, commi 6 e 7. CdS, in anni 1 di reclusione; inoltre, per quanto di specifico interesse in questa sede -, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, perché avanzata tardivamente, ovvero senza il rispetto del termine di deposito fino a 15 giorni prima dell'udienza di discussione. Nella stessa sentenza d'appello si è dato atto che la difesa aveva presentato l'istanza di sostituzione cinque giorni prima dell'udienza. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 20 bis c.p. per avere la Corte territoriale ritenuta non tempestiva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex artt. 53-56 bis L.689[31, in quanto pervenuta, via pec, con le conclusioni scritte trasmesse nel termine di cinque giorni anteriori all'udienza, ai sensi dell'art. 23 bis co. 2 D.L. 137/2020, conv. dalla L. 176/2020, anziché nell'atto di gravame o nei motivi nuovi da presentarsi entro 15 giorni anteriori all'udienza a sensi dell'art. 585 co. 4 c.p.p.. Il ricorrente richiama, a sostegno del motivo di gravame, il recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'istanza può essere formulata anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello, e perciò non necessariamente con l'atto di appello o con i nuovi motivi ex art.585 co.4 cpp. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla conversione della pena detentiva irrogata all'imputato, con rinvio per un nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso, concernente la questione della amrnissibilità della istanza dell'imputato di sostituzione della pena irroganda, proposta nelle memorie depositate cinque giorni prima della discussione dinanzi al giudice di appello, è fondato. Questa Sezione, con la sentenza n. 636 del 29/11/2023, rv. 285630 ha affermato che "L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione". La suddetta decisione è in linea con il principio precedentemente , affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, da Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01 e da Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, Cocchi, non mass.), secondo cui, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. Si è condivisibilrnente osservato che non «può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui 'il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quali eccezioni alla regola generale del principio devolutivo dell'appello" (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria. Questa, infatti, stabilisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (fra i quali rientra quello in oggetto), senza introdurre limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - del gravame. Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l'intenti° legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati. Si deve perciò concludere nel senso che l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve P i ex art. 20 bis c.p., presentata cinque giorni prima dell'udienza hdiscussione, fosse tempestiva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale. La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio, limitatamente alla questione relativa alla concedibilità delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis Cod. Pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla concedibilità delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis Cod. Pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 30 m
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