CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Napoli, il 25/03/2014). Ritenuto che le doglianze sollevate con l'unico motivo sollevato (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) non sono consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensor