CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29718/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudicedell'esecuzione, si è pronunciata sull’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazionealle fattispecie di cui a tre sentenze esecutive; e precisamente ha dichiarato non luogo aprovvedere sulla domanda di unificazione tra i fatti oggetto della seconda e terza sentenza(secondo la numerazione della ordinanza), in quanto già unificati, e ha rigettato la richiesta trai fatti di cui alla prima e terza sentenza (questi ultimi già unificati con quelli di cui alla secondasentenza).2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimentoal diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che ireati di cui alla prima e alla terza sentenza risultano commessi nello stesso luogo e territorio eper motivi legati alla gestione del traffico di stupefacenti nel quartiere Zen di Palermo, prima dicompetenza di [OSCURATO:PERSONA] e successivamente di [OSCURATO:PERSONA], e che il fatto omicidiario di cui allaprima sentenza è commesso nell’alveo della partecipazione di quest’ultimo al sodalizio di cuialla terza sentenza come certificato dalla stessa.Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente,a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074);- in tema di applicazione “in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali daiquali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez.5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);- non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine nonprogrammabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, purpotendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n.4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595: fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenzadella continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamentegiudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine diottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che taliindebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamentodell'associazione).1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che l’omicidio giudicato conla prima sentenza, alla luce della lettura della stessa sentenza, risulta essere stato compiuto,non tanto per motivi direttamente attinenti alla spartizione della piazza di spaccio, quantopiuttosto per motivi che, pur traendo origine nella notoria e risalente ostilità personaleesistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano comunque determinati da fatticontingenti verificatisi proprio il giorno dell’omicidio, ossia lo scambio di offese tra le partiverificatosi, prima all’interno del bar Barbara, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicamentecolpito [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] e, dopo, all’interno della sala scommesse gestita daAntonino Giambona, dove [OSCURATO:PERSONA] si era recato per vendicare l’affronto di cui sopra epubblicamente aveva offeso, in sua assenza, [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazionedegli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, einsiste sul fatto che l’omicidio deliberato nel 2015 sarebbe riconducibile al programma diun’associazione mafiosa della quale il condannato era referente fin dal 2013 per lo spaccio disostanze stupefacenti, si rivela infondato, ai limiti dell’inammissibilità. In quanto non solopostula una revisione di merito del movente individuato (non nell’esigenza di controllo delterritorio e di spartizione dei proventi del traffico di stupefacenti ma in un fatto contingente),ma non si confronta con l’intervallo temporale tra la adesione associativa e la commissionedell’omicidio e, quindi, col nucleo essenziale della motivazione relativo alla seria ipotizzabilità diuna contestuale deliberazione della scelta di partecipare al sodalizio e di uccidere Mazzé.2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]