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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12871/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 novembre 2021, il Tribunale di Geova, sezione per il riesame, confermava il sequestro preventivo di un cane di razza meticcia (dotato di microchip) disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagata per il delitto di furto aggravato del medesimo cane.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava che il passaggio di proprietà del cane (avvenuto il 21 maggio 2021) a [OSCURATO:PERSONA] - la persona che l'aveva ricevuto dalla precedente proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], che, qualche tempo prima, l'aveva consegnato, ma solo in temporaneo affido, all'odierna indagata - era stato registrato e che, di conseguenza, l'avvenuta sottrazione, da parte dei quest'ultima, del medesimo - ottenutolo con la scusa di portarlo a passeggio ma senza più restituirlo - configurava l'ipotizzato delitto di furto.

2. Propone ricorso l'indagata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 624 cod. pen. 1321 cod. civ., 3 legge n. 281/1991, 9 legge Reg.

Puglia n. 2/2020, 48 e 49 d.P.R. n. 445/2000.

Il Tribunale aveva erroneamente dedotto il titolo di proprietà della Cagnazzo dalla registrazione della cessione nella apposita banca dati regionale.

L'errore era consistito nel ritenere perfezionato il passaggio di proprietà, quando invece questo non era consentito prima della sterilizzazione dell'esemplare, essendo, in tal caso, previsto il solo affido temporaneo.

Ed il cane in oggetto non aveva tutto subito l'intervento di sterilizzazione.

Coì che l'eventuale passaggio di proprietà doveva considerarsi nullo.

E ciò era confermato dalle dichiarazioni della medesima venditrice che aveva negato di avere ceduto l'animale, prima del trasferimento, del 2 settembre 2021, a fovere dell'indagata.

Era poi del tutto assente anche l'elemento essenziale del reato, il dolo specifico, il fine di profitto, posto che l'animale, in cattive condizioni di salute, non aveva alcun valore economicamente apprezzabile.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'omessa motivazione in ordine alle esigenze di cautela processuale.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che già con la sentenza delle Sezioni unite - n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - si era affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (come nel caso odierno) o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Un orientamento ermeneutico - peraltro fondato sulla inequivoca lettera dell'art. 325 cod. proc. pen. - che aveva trovato conferma nelle successive pronunce sul medesimo tema: Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656.

2. In applicazione di tali principi di diritto, si osserva come, nell'odierno caso concreto, esclusa ogni violazione di legge diversa, non possa neppure affermarsi che il Tribunale del riesame, nell'impugnata ordinanza, abbia omesso ogni motivazione o l'abbia resa in modo meramente apparente (così disattendendo il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen.).

Il Tribunale, infatti, aveva rilevato, quanto alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti (un accertamento da compiersi - secondo la risalente ma non poi disattesa pronuncia della Sezioni unite n. 23 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Bassi, Rv. 206657 - valutando la congruità degli elementi rappresentati, che non possono però essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno, invece, valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica) come dovesse prendersi atto del _ 2 fatto che, al momento della sottrazione, il cane, oggetto del sequestro preventivo, fosse nel legittimo possesso della persona offesa, avendo la medesima registrato il passaggio di proprietà in data antecedente alla consumazione dell'ipotizzato reato (e antecedente anche alla registrazione dell'assunto trasferimento a favore dell'indagata).

Cos' che deve ritersi, allo stato degli atti perfezionata, la contestata condotta di furto essendosi l'indagata impossessata di una cosa mobile altrui (non potendone ella vantare un pregresso acquisto) sottraendola a colei che in quel momento, legittimamente la deteneva (avendola acquistata o comunque avendola avuta in affido).

Tanto che la stessa non aveva affatto opposto alla persona offesa il suo titolo ma, con uno stratagemma, le aveva semplicemente sottratto il cane.

3. Le ulteriori censure dedotte, sulla sussistenza del dolo specifico (il fine di profitto) e sulla sussistenza delle esigenze di cautela, sono inammissibili trattandosi di profili non sottoposti al vaglio del Tribunale del riesame, secondo la non contestata sintesi dei motivi di gravame rinvenibile nell'impugnata ordinanza ed entrambe le questioni necessitano, anche, di un giudizio in fatto che avrebbe dovuto essere sottoposto al giudice del gravame di merito (seppur cautelare).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021, il Tribunale di Geova, sezione per il riesame, confermava il sequestro preventivo di un cane di razza meticcia (dotato di microchip) disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagata per il delitto di furto aggravato del medesimo cane. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava che il passaggio di proprietà del cane (avvenuto il 21 maggio 2021) a [OSCURATO:PERSONA] - la persona che l'aveva ricevuto dalla precedente proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], che, qualche tempo prima, l'aveva consegnato, ma solo in temporaneo affido, all'odierna indagata - era stato registrato e che, di conseguenza, l'avvenuta sottrazione, da parte dei quest'ultima, del medesimo - ottenutolo con la scusa di portarlo a passeggio ma senza più restituirlo - configurava l'ipotizzato delitto di furto. 2. Propone ricorso l'indagata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 624 cod. pen. 1321 cod. civ., 3 legge n. 281/1991, 9 legge Reg. Puglia n. 2/2020, 48 e 49 d.P.R. n. 445/2000. Il Tribunale aveva erroneamente dedotto il titolo di proprietà della Cagnazzo dalla registrazione della cessione nella apposita banca dati regionale. L'errore era consistito nel ritenere perfezionato il passaggio di proprietà, quando invece questo non era consentito prima della sterilizzazione dell'esemplare, essendo, in tal caso, previsto il solo affido temporaneo. Ed il cane in oggetto non aveva tutto subito l'intervento di sterilizzazione. Coì che l'eventuale passaggio di proprietà doveva considerarsi nullo. E ciò era confermato dalle dichiarazioni della medesima venditrice che aveva negato di avere ceduto l'animale, prima del trasferimento, del 2 settembre 2021, a fovere dell'indagata. Era poi del tutto assente anche l'elemento essenziale del reato, il dolo specifico, il fine di profitto, posto che l'animale, in cattive condizioni di salute, non aveva alcun valore economicamente apprezzabile. 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'omessa motivazione in ordine alle esigenze di cautela processuale.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che già con la sentenza delle Sezioni unite - n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - si era affermato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (come nel caso odierno) o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Un orientamento ermeneutico - peraltro fondato sulla inequivoca lettera dell'art. 325 cod. proc. pen. - che aveva trovato conferma nelle successive pronunce sul medesimo tema: Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656. 2. In applicazione di tali principi di diritto, si osserva come, nell'odierno caso concreto, esclusa ogni violazione di legge diversa, non possa neppure affermarsi che il Tribunale del riesame, nell'impugnata ordinanza, abbia omesso ogni motivazione o l'abbia resa in modo meramente apparente (così disattendendo il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen.). Il Tribunale, infatti, aveva rilevato, quanto alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti (un accertamento da compiersi - secondo la risalente ma non poi disattesa pronuncia della Sezioni unite n. 23 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Bassi, Rv. 206657 - valutando la congruità degli elementi rappresentati, che non possono però essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno, invece, valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica) come dovesse prendersi atto del _ 2 fatto che, al momento della sottrazione, il cane, oggetto del sequestro preventivo, fosse nel legittimo possesso della persona offesa, avendo la medesima registrato il passaggio di proprietà in data antecedente alla consumazione dell'ipotizzato reato (e antecedente anche alla registrazione dell'assunto trasferimento a favore dell'indagata). Cos' che deve ritersi, allo stato degli atti perfezionata, la contestata condotta di furto essendosi l'indagata impossessata di una cosa mobile altrui (non potendone ella vantare un pregresso acquisto) sottraendola a colei che in quel momento, legittimamente la deteneva (avendola acquistata o comunque avendola avuta in affido). Tanto che la stessa non aveva affatto opposto alla persona offesa il suo titolo ma, con uno stratagemma, le aveva semplicemente sottratto il cane. 3. Le ulteriori censure dedotte, sulla sussistenza del dolo specifico (il fine di profitto) e sulla sussistenza delle esigenze di cautela, sono inammissibili trattandosi di profili non sottoposti al vaglio del Tribunale del riesame, secondo la non contestata sintesi dei motivi di gravame rinvenibile nell'impugnata ordinanza ed entrambe le questioni necessitano, anche, di un giudizio in fatto che avrebbe dovuto essere sottoposto al giudice del gravame di merito (seppur cautelare). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo
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