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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 07630/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è stato dedotto in modo generico, senza l'articolazione di specifiche censure riferite non già alla gravità del fatto ma alla sussistenza di elementi che potessero escludere in carattere abituale del comportamento, in ragione della riconosciuta recidiva reiterata e del precedente per evasione già definito con l'applicazione della predetta causa di non punibilità e del precedente del 2013 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale della stessa indole rispetto a quello di evasione; ritenuto che la genericità del motivo di appello rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. facendo implicito riferimento ai precedenti specifici; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] • i« 'ere estensore # Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è stato dedotto in modo generico, senza l'articolazione di specifiche censure riferite non già alla gravità del fatto ma alla sussistenza di elementi che potessero escludere in carattere abituale del comportamento, in ragione della riconosciuta recidiva reiterata e del precedente per evasione già definito con l'applicazione della predetta causa di non punibilità e del precedente del 2013 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale della stessa indole rispetto a quello di evasione; ritenuto che la genericità del motivo di appello rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. facendo implicito riferimento ai precedenti specifici; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] • i« 'ere estensore # Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07630/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris