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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33760/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato di energia elettrica, commesso mediante allaccio abusivo al contatore condominiale.

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso articolando due motivi.

Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione a proporre denuncia querela nell'ambito dei reati contro il patrimonio, in particolare nell'ipotesi di furto, spetta anche in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., all'amministratore di condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 2, n. 29548 del 01/07/2025, Rv. 288384 - 01; Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, Rv. 284991 - 01 relativa a fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).

2. Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa dalla sentenza impugnata (che ha evidenziato il fatto che l'imputata è risultata dimorare nell'appartamento rifornitoillecitamente di energia elettrica, avvalendosene).

Il motivo prospetta, peraltro, enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mnri 01, v i DEPOSITATA!N CANCELLEPJA Seziof7e VII 17 SET 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] Pt1rini 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato di energia elettrica, commesso mediante allaccio abusivo al contatore condominiale. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso articolando due motivi. Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione a proporre denuncia querela nell'ambito dei reati contro il patrimonio, in particolare nell'ipotesi di furto, spetta anche in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., all'amministratore di condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 2, n. 29548 del 01/07/2025, Rv. 288384 - 01; Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, Rv. 284991 - 01 relativa a fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale). 2. Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa dalla sentenza impugnata (che ha evidenziato il fatto che l'imputata è risultata dimorare nell'appartamento rifornitoillecitamente di energia elettrica, avvalendosene). Il motivo prospetta, peraltro, enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mnri 01, v i DEPOSITATA!N CANCELLEPJA Seziof7e VII 17 SET 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] Pt1rini 2
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