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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32937/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla porzione di pena di un anno e otto mesi, inflitta per il reato di violazione della misura di prevenzione.

Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, in primo luogo i precedenti penali del condannato (estorsioni aggravate dall'art. 7 L n. 203 del 1991 e associazione per delinquere di stampo mafioso), nonché ulteriori reati (contro in patrimonio e in materia di armi) commessi in epoca precedente alla condanna in esecuzione; quindi valorizzava le informazioni rese dalla Procura di Catania, con nota del 22 febbraio 2021, in ordine ai collegamenti con la criminalità organizzata del condannato e la relazione di sintesi dell'equipe, in data 8 aprile 2021, sulla osservazione inframuraria.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidandolo a tre motivi, con i quali deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 4 bis, 47 e 47-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza - come dimostra la richiesta d'informazioni ex art. 4-bis Ord. pen. - ha fondato la valutazione dei presupposto per la concessione delle misure alternative sulla normativa speciale e derogatoria prevista dalla norma appena menzionata, mentre il ricorrente - previo doveroso scioglimento del cumulo - ha svolto istanza pe la porzione di pena riferentesi ad un reato non ostativo.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. e vizio di m otivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza tratto la prognosi di recidivanza, ostativa alla concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, dai soli precedenti penali.

E' mancata l'adeguata ponderazione di elementi utili ai fini della prognosi contraria, evincibili dagli atti, quali la disponibilità all'assunzione, l'estraneità del nucleo familiare alle logiche delinquenziali, la positiva evoluzione della personalità messa in evidenza nella relazione di sintesi, il tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo reato, l'assenza di nuove denunce.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La disamina delle doglianze connotanti l'impugnazione conduce al rigetto del mezzo.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

A torto la difesa deduce dalla semplice richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle informazioni di cui all'art. 4-bis L. n. 354 del 1975 che la valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa sia stata fondata sulla scorta dei più stringenti requisiti di cui alla stessa norma.

Tali elementi privilegiati di giudizio, invero, sono stati semplicemente riportati nei provvedimento reiettivo all'evidente fine di tratteggiare il contesto criminale entro il quale il condannato e la moglie risultano inseriti.

Sotto altro profilo, va evidenziato che - se è pacifico che le più rigorose condizioni e preclusioni sancite con l'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, inserito dall'art. 1 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non siano applicabili nel caso di condanna per un reato diverso da quelli in esso previsti - è altrettanto innegabile che, pur in presenza di un reato non cstativo il Tribunale di sorveglianza, al fine di valutare l'idoneità delle misure alternative alla detenzione ai fini della rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione di reati, può chiedere dette informazioni al fine di verificare la sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata.

Siffatto potere, invero, quando la misura è invocata in relazione alla pena inflitta per un reato non ricompreso in quelli di cui all'art. 4-bis, trova il suo fondamento normativo nell'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen. secondo cui «Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno», richiamato dal successivo art. 678, comma primo, cod. proc. pen.

Ovviamente, in siffatti casi, essenziale è che eventuali collegamenti con la criminalità organizzata non siano ritenuti, di per sé soli, preclusivi delle misure, ma siano valutati unitamente agli altri elementi rilevanti di giudizio.

Ed è ciò che - come si vedrà appresso - è accaduto nel caso che ci occupa.

3. Trascorrendo, infatti, al secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesta la loro connessione IDgica, va detto che la base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro- valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.

Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il Tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere «pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazic ne, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante) » (Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020,M., Rv. 277924); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elemen1:i positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato - sulla scorta delle chiare conclusioni dell'equipe che ha evidenziato la necessità di proseguire il trattamento inframurario - come la pericolosità sociale dell'istante fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, condividendo con gli esperti la necessità di approfondire il processo di revisione critica.

Tale motivazione, connotata da argomenti congrui e coerenti, è incensurabile in sede di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla porzione di pena di un anno e otto mesi, inflitta per il reato di violazione della misura di prevenzione. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, in primo luogo i precedenti penali del condannato (estorsioni aggravate dall'art. 7 L n. 203 del 1991 e associazione per delinquere di stampo mafioso), nonché ulteriori reati (contro in patrimonio e in materia di armi) commessi in epoca precedente alla condanna in esecuzione; quindi valorizzava le informazioni rese dalla Procura di Catania, con nota del 22 febbraio 2021, in ordine ai collegamenti con la criminalità organizzata del condannato e la relazione di sintesi dell'equipe, in data 8 aprile 2021, sulla osservazione inframuraria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidandolo a tre motivi, con i quali deduce - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 4 bis, 47 e 47-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza - come dimostra la richiesta d'informazioni ex art. 4-bis Ord. pen. - ha fondato la valutazione dei presupposto per la concessione delle misure alternative sulla normativa speciale e derogatoria prevista dalla norma appena menzionata, mentre il ricorrente - previo doveroso scioglimento del cumulo - ha svolto istanza pe la porzione di pena riferentesi ad un reato non ostativo. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 47-ter Ord. pen. e vizio di m otivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza tratto la prognosi di recidivanza, ostativa alla concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, dai soli precedenti penali. E' mancata l'adeguata ponderazione di elementi utili ai fini della prognosi contraria, evincibili dagli atti, quali la disponibilità all'assunzione, l'estraneità del nucleo familiare alle logiche delinquenziali, la positiva evoluzione della personalità messa in evidenza nella relazione di sintesi, il tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo reato, l'assenza di nuove denunce. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La disamina delle doglianze connotanti l'impugnazione conduce al rigetto del mezzo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. A torto la difesa deduce dalla semplice richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle informazioni di cui all'art. 4-bis L. n. 354 del 1975 che la valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa sia stata fondata sulla scorta dei più stringenti requisiti di cui alla stessa norma. Tali elementi privilegiati di giudizio, invero, sono stati semplicemente riportati nei provvedimento reiettivo all'evidente fine di tratteggiare il contesto criminale entro il quale il condannato e la moglie risultano inseriti. Sotto altro profilo, va evidenziato che - se è pacifico che le più rigorose condizioni e preclusioni sancite con l'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, inserito dall'art. 1 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non siano applicabili nel caso di condanna per un reato diverso da quelli in esso previsti - è altrettanto innegabile che, pur in presenza di un reato non cstativo il Tribunale di sorveglianza, al fine di valutare l'idoneità delle misure alternative alla detenzione ai fini della rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione di reati, può chiedere dette informazioni al fine di verificare la sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata. Siffatto potere, invero, quando la misura è invocata in relazione alla pena inflitta per un reato non ricompreso in quelli di cui all'art. 4-bis, trova il suo fondamento normativo nell'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen. secondo cui «Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno», richiamato dal successivo art. 678, comma primo, cod. proc. pen. Ovviamente, in siffatti casi, essenziale è che eventuali collegamenti con la criminalità organizzata non siano ritenuti, di per sé soli, preclusivi delle misure, ma siano valutati unitamente agli altri elementi rilevanti di giudizio. Ed è ciò che - come si vedrà appresso - è accaduto nel caso che ci occupa. 3. Trascorrendo, infatti, al secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesta la loro connessione IDgica, va detto che la base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro- valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge. Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il Tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere «pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazic ne, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante) » (Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020,M., Rv. 277924); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elemen1:i positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato - sulla scorta delle chiare conclusioni dell'equipe che ha evidenziato la necessità di proseguire il trattamento inframurario - come la pericolosità sociale dell'istante fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva, condividendo con gli esperti la necessità di approfondire il processo di revisione critica. Tale motivazione, connotata da argomenti congrui e coerenti, è incensurabile in sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.
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