CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37754/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con due sentenze (1. Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 146/22, confermata con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, irrevocabile il 21/2/2024; 2. Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 750/21, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, definitiva il 23/10/2024). 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione della legge processuale, in relazione all’art. 37 cod. proc. pen., per l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione a giudicare dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. poiché il magistrato in questione è stato l’estensore di una delle sentenze oggetto dell’istanza e, in particolare, di quella che aveva ritenuto insussistente la continuazione tra i due reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso è inammissibile perché rivolto a denunciare una presunta causa di incompatibilità che avrebbe dovuto semmai essere oggetto di specifica dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454), essendo nota la composizione del giudice dell’esecuzione che ha celebrato l’udienza camerale nella quale è stata trattata l’istanza di unificazione in sede esecutiva. La previsione di uno stringente termine di decadenza, previsto dall’art. 38 cod. proc. pen., per la dichiarazione di ricusazione osta a che la questione possa essere proposta, in diverse forme (ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio che sia stata in seguito emesso dal giudice ricusabile), oltre il limite temporale ivi stabilito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è