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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09197/2026

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ata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 1705 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6310/2023 depositata il 08/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 6310/2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appello proposto dallaNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 167/2022, con cui la CTP diRoma aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di liquidazione per l’importo di 30.569,00euro, richiesto a titolo di imposta di registro, calcolata con aliquotaproporzionale dello 0,50%, ex art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata ald.P.R. n. 131/1986, dovuta per un’ordinanza di assegnazione emessa dalGiudice dell’esecuzione in favore della predetta società, intervenuta, qualecessionaria di un credito, nella procedura esecutiva a carico della RegioneLazio, condannata con sentenza del Tribunale di Roma n. 6756/2017 alpagamento di 5.788.000,00 euro in favore della Fondazione S. Lucia(originaria creditrice) per prestazioni sanitarie.

Il giudice dell’appelloconfermava la decisione del primo giudice di inapplicabilità dell’imposta diregistro in misura proporzionale ex artt. 8, lettera a) e 6 della Tariffa PartePrima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in ragione della ritenutastrumentalità dell’ordinanza di assegnazione alla mera attuazione di untitolo esecutivo ottenuto dalla creditrice originaria in un precedentegiudizio, richiamando a supporto dell’assunto la sentenza n. 9400/2007 diquesta Corte e precedenti della giurisprudenza di merito.

In particolare, laCGT di II grado reputava la cessione del credito un mero antefatto rispettoal provvedimento del G.E. ed assumeva che il diritto di credito vantatodalla cessionaria avesse trovato attuazione grazie alla sentenza che loaveva riconosciuto in capo alla prima società cedente il credito inquestione, sentenza che era già stata tassata con imposta proporzionale,assumendo, inoltre, che accedendo alla tesi dell’Agenzia, si sarebbeviolato il principio della doppia imposizione.

Il giudice d’appello riteneva,infine, pertinente il rilievo della contribuente secondo cui i crediti oggettodi recupero forzoso, in quanto derivanti da prestazioni sanitarie rientrantinel regime di esenzione dell’IVA, fossero perciò soggetti all’imposta diregistro in misura fissa pari a 200,00 euro.Numero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/20262.Avverso la sentenza della CGT di II proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 6 e 8, lett. a) della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata al d.P.R. n.131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere laCGT di II grado del Lazio ritenuto “inapplicabile l’imposta di registrosull’ordinanza di assegnazione in misura proporzionale allo 0,50% delcredito assegnato ai sensi dell’art. 6 e 8 lett. a)” della citata Tariffa,considerando erroneamente detta ordinanza meramente attuativa dellasentenza di condanna della Regione precedentemente intervenuta e giàtassata, mentre la ordinanza del G.E. costituisce un atto traslativo, infavore del creditore procedente, del credito vantato dal debitoreesecutato, sottoposta, pertanto, a tassazione proporzionale ex art. 6 dellacitata [OSCURATO:PERSONA] prima.

Trattandosi di atto autonomo e distinto dal titoloesecutivo azionato non si determinerebbe alcuna “doppia imposizione”, inquanto l’imposta di registro “è un’imposta d’atto ed opera ogni qualvoltaviene formato un atto assoggettato alla sua imposizione a prescinderedalle derivazioni precedenti” (come sancito dalla sentenza di questa Corten. 27668/2021, richiamata a supporto).Il motivo è fondato.La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “l'art. 8della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati adimposta di registro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli diassegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio»,ha inteso riferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. edagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è dapresumere che quando una norma di diritto tributario fa riferimento ad unNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026istituto privatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione chedi tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.

In tal modo,i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono statiequiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione delprofilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsinell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito)che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01).

La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è statacostantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale haripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del creditopignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo,rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale econclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante iltrasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionaleconclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n.19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv.640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - ,Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)….” (Cass. n.577/2025, nonché Cass. 27265/25).Pertanto, premesso che oggetto della tassazione è l’ordinanza diassegnazione, avente ad oggetto il trasferimento alla contribuente delcredito nei confronti del debitor debitoris (vedi Cass. n. 30917/2025),assegnatole, nel caso di specie, in forza di un precedente atto negoziale dicessione di credito (costituente effettivamente antefatto della proceduraesecutiva definitasi con la suddetta autonoma ordinanza), correttamentel'Amministrazione finanziaria ha liquidato l’imposta in questione sulla basedell’aliquota proporzionale prevista dall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA], d.P.R.131/1986, applicando nella specie l'art. 8, lett. a) della citata Tariffa,ritenendo questa Corte di dare seguito all’orientamento maggioritario, daNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026ultimo ribadito, che riconosce natura traslativa all’ordinanza diassegnazione in sede di procedura esecutiva mobiliare.Né una diversa conclusione si ritiene argomentabile sulla scorta dellasentenza di questa Corte n. 9400/07, richiamata a sostegno delladecisione dal giudice d’appello, atteso che la suddetta sentenza ha esclusoche l’ordinanza di assegnazione di crediti ai creditori dei beni pignoratipresso terzi “contenga una statuizione di condanna (al pagamento disomme o alla consegna di merce), essendo finalizzata «alla meracon la conseguenza che essa non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 8, lett.b) della Tariffa alle quali si applica l'imposta di registro in misuraproporzionale.

La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato laquestione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza di assegnazione edunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8, lett. a) dellaTariffa…..

Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che, costituendol'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso di provvedimenti plurimidell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria ed autonoma veste a fineimpositivo», con la conseguenza che «deve aversi riguardo al contenutodel solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazionesi tratta»….(Cass. n. 577/2025).Nemmeno è sostenibile che, applicando all’ordinanza di assegnazionel’imposta di registro in misura proporzionale, si violi il divieto della “doppiaimposizione”.

A tal proposito, questa Corte ha evidenziato che “L’attoesecutivo non si configura come una mera riproduzione della sentenza,ma come un nuovo atto, autonomamente rilevante sotto il profilo giuridicoed economico, che manifesta una ulteriore capacità contributiva.

Latassazione di tale atto si fonda, quindi, su un presupposto autonomo egiustificabile anche in relazione al principio di legalità tributaria (art. 23Cost.), oltre che di capacità contributiva (art. 53), poiché è prevista dauna norma di legge chiara e precisa…La disciplina non comporta dunqueNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026una duplicazione irragionevole dell’imposta, poiché ciascun atto (lasentenza e il successivo atto esecutivo) è idoneo a generare effetti propri,ulteriori rispetto al primo, tali da giustificare un autonomo prelievo fiscale.Tale ricostruzione è in linea anche con il principio di uguaglianza tributaria,poiché assicura un trattamento coerente di situazioni giuridichedifferenti….

La tassazione dell’atto esecutivo dopo quella della sentenzarappresenta l'applicazione coerente del principio di capacità contributiva,tenuto conto della distinta funzione giuridica ed economica che ciascun2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1 e 40, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3, c.p.c., per avere la CdGT di II grado erroneamente affermato che il“credito assegnato alla società contribuente derivava, a monte, dallacessione di crediti relativi a prestazioni sanitarie fuori dal campo IVA e ciò,a maggior ragione, giustificava l’applicazione dell’imposta di registro inmisura fissa”, dovendosi, invece, considerare la “cessione dei creditioriginariamente effettuata un antefatto dell’ordinanza di assegnazionetassata e rispetto ad essa….del tutto neutra”, tant’è che l’ordinanza diassegnazione non contiene alcun riferimento all’origine/natura del creditoassegnato.

In proposito la ricorrente richiama il consolidato orientamentodi questa Corte secondo cui, essendo l’imposta di registro un’impostad’atto, la tassazione non può che avvenire se non esclusivamente sullabase del contenuto dell’atto, senza poter fare riferimento ad elementiextratestuali o aliunde ricavati.Il motivo è fondato.Orbene, poichè oggetto della tassazione è l’ordinanza di assegnazione,che, nel caso dell’esecuzione presso terzi, trasferisce il credito neiconfronti del debitor debitoris (nel caso di specie, un istituto di credito, perquanto evincibile dall’ordinanza di assegnazione riprodotta nel ricorso), èNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell’imposta di registro, ilregime fiscale cui è sottoposto il credito azionato in sede esecutiva; ciò inragione della natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, affermataanche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2020.

Pertanto, lacircostanza che il credito azionato derivi da prestazioni sanitarie in regimedi esenzione Iva non giustifica l’applicazione all’ordinanza di assegnazionedel disposto dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986, che prevede l’applicazionedell’imposta fissa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggettiall’imposta sul valore aggiunto, tra cui non rientra il credito verso il terzopignorato, trasferito con l’ordinanza di assegnazione.

Il fatto che l’attotassato, operante detto trasferimento, sia distinto ed autonomo dall’attonegoziale di cessione dei crediti sanitari azionato dal creditore in sedeesecutiva esclude poi, come sopra già evidenziato, ogni possibileconfigurabilità di una doppia imposizione (sia dell’imposta di registro chedell’IVA).Tantomeno si ritiene ravvisabile tra l’ordinanza di assegnazione inquestione e la sentenza di condanna al pagamento di corrispettivi eprestazioni soggetti ad IVA, per la quale la nota II dell’art. 8 della TariffaParte Prima allegata al d.P.R. 131/1986 esclude l’imposta proporzionale diregistro, la medesima assimilabilità dal punto di vista funzionale,sostenuta invece dalla controricorrente, riconosciuta dalla CorteCostituzionale (sentenza n. 177/2017) tra la suddetta tipologia disentenza e la pronuncia che, definendo il giudizio di opposizione allo statopassivo del fallimento, accerti il credito derivante da operazioni soggetteall'imposta sul valore aggiunto, assimilabilità sulla scorta della quale laCorte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, laddove assoggettaall'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche lepronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo delfallimento accertando crediti derivanti da operazioni soggette all'impostaNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026sul valore aggiunto.

Ai fini della suddetta equiparazione tra l’ordinanza diassegnazione in questione e la sentenza di condanna al pagamento dicorrispettivi e prestazioni soggetti ad IVA non è, invero, sufficiente il fattoche, come nel caso di sentenza di accertamento endofallimentare delcredito soggetto ad IVA, anche in caso di assegnazione traslativa delcredito nei confronti del terzo pignorato al creditore titolare di un creditosoggetto ad IVA non sia necessario munirsi di un ulteriore titolo esecutivoper agire coattivamente contro il terzo.

E’ infatti evidente che l’ordinanzadi assegnazione, diversamente dalla sentenza con cui si accolgal’opposizione allo stato passivo accertando il credito soggetto ad Iva, nonviene emessa all’esito di un giudizio di cognizione ordinaria piena aventead oggetto l’accertamento del credito azionato ed ha natura di attoesecutivo, impugnabile con gli strumenti previsti per tale tipologia di atti,avente efficacia traslativa.

Pertanto, pur non essendo necessario alcreditore procedente, in entrambi i casi, munirsi di un ulteriore titolo peragire nei confronti del terzo, non è sostenibile, perciò solo, che, nel casodell’ordinanza di assegnazione, sussista, come nella suddetta fattispeciedell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, un accertamentopieno del credito azionato, presupposto della declaratoria di illegittimitàcostituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 177/2017.La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’originario ricorso dellacontribuente.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura di cui al dispositivo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15,comma 2 sexies, del d.lgs. 546/92.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’iniziale ricorso della contribuente;Numero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado e delle spese del giudizio di secondo grado, che liquidarispettivamente in 4.000,00 euro ed in 5.000,00 euro per compensiprofessionali, nonché delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in4.500,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.1.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 1705 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6310/2023 depositata il 08/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 6310/2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appello proposto dallaNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 167/2022, con cui la CTP diRoma aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di liquidazione per l’importo di 30.569,00euro, richiesto a titolo di imposta di registro, calcolata con aliquotaproporzionale dello 0,50%, ex art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata ald.P.R. n. 131/1986, dovuta per un’ordinanza di assegnazione emessa dalGiudice dell’esecuzione in favore della predetta società, intervenuta, qualecessionaria di un credito, nella procedura esecutiva a carico della RegioneLazio, condannata con sentenza del Tribunale di Roma n. 6756/2017 alpagamento di 5.788.000,00 euro in favore della Fondazione S. Lucia(originaria creditrice) per prestazioni sanitarie. Il giudice dell’appelloconfermava la decisione del primo giudice di inapplicabilità dell’imposta diregistro in misura proporzionale ex artt. 8, lettera a) e 6 della Tariffa PartePrima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in ragione della ritenutastrumentalità dell’ordinanza di assegnazione alla mera attuazione di untitolo esecutivo ottenuto dalla creditrice originaria in un precedentegiudizio, richiamando a supporto dell’assunto la sentenza n. 9400/2007 diquesta Corte e precedenti della giurisprudenza di merito. In particolare, laCGT di II grado reputava la cessione del credito un mero antefatto rispettoal provvedimento del G.E. ed assumeva che il diritto di credito vantatodalla cessionaria avesse trovato attuazione grazie alla sentenza che loaveva riconosciuto in capo alla prima società cedente il credito inquestione, sentenza che era già stata tassata con imposta proporzionale,assumendo, inoltre, che accedendo alla tesi dell’Agenzia, si sarebbeviolato il principio della doppia imposizione. Il giudice d’appello riteneva,infine, pertinente il rilievo della contribuente secondo cui i crediti oggettodi recupero forzoso, in quanto derivanti da prestazioni sanitarie rientrantinel regime di esenzione dell’IVA, fossero perciò soggetti all’imposta diregistro in misura fissa pari a 200,00 euro.Numero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/20262.Avverso la sentenza della CGT di II proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 6 e 8, lett. a) della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata al d.P.R. n.131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere laCGT di II grado del Lazio ritenuto “inapplicabile l’imposta di registrosull’ordinanza di assegnazione in misura proporzionale allo 0,50% delcredito assegnato ai sensi dell’art. 6 e 8 lett. a)” della citata Tariffa,considerando erroneamente detta ordinanza meramente attuativa dellasentenza di condanna della Regione precedentemente intervenuta e giàtassata, mentre la ordinanza del G.E. costituisce un atto traslativo, infavore del creditore procedente, del credito vantato dal debitoreesecutato, sottoposta, pertanto, a tassazione proporzionale ex art. 6 dellacitata [OSCURATO:PERSONA] prima. Trattandosi di atto autonomo e distinto dal titoloesecutivo azionato non si determinerebbe alcuna “doppia imposizione”, inquanto l’imposta di registro “è un’imposta d’atto ed opera ogni qualvoltaviene formato un atto assoggettato alla sua imposizione a prescinderedalle derivazioni precedenti” (come sancito dalla sentenza di questa Corten. 27668/2021, richiamata a supporto).Il motivo è fondato.La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “l'art. 8della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati adimposta di registro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli diassegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio»,ha inteso riferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. edagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è dapresumere che quando una norma di diritto tributario fa riferimento ad unNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026istituto privatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione chedi tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile. In tal modo,i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono statiequiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione delprofilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsinell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito)che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01). La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è statacostantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale haripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del creditopignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo,rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale econclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante iltrasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionaleconclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n.19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv.640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - ,Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)….” (Cass. n.577/2025, nonché Cass. 27265/25).Pertanto, premesso che oggetto della tassazione è l’ordinanza diassegnazione, avente ad oggetto il trasferimento alla contribuente delcredito nei confronti del debitor debitoris (vedi Cass. n. 30917/2025),assegnatole, nel caso di specie, in forza di un precedente atto negoziale dicessione di credito (costituente effettivamente antefatto della proceduraesecutiva definitasi con la suddetta autonoma ordinanza), correttamentel'Amministrazione finanziaria ha liquidato l’imposta in questione sulla basedell’aliquota proporzionale prevista dall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA], d.P.R.131/1986, applicando nella specie l'art. 8, lett. a) della citata Tariffa,ritenendo questa Corte di dare seguito all’orientamento maggioritario, daNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026ultimo ribadito, che riconosce natura traslativa all’ordinanza diassegnazione in sede di procedura esecutiva mobiliare.Né una diversa conclusione si ritiene argomentabile sulla scorta dellasentenza di questa Corte n. 9400/07, richiamata a sostegno delladecisione dal giudice d’appello, atteso che la suddetta sentenza ha esclusoche l’ordinanza di assegnazione di crediti ai creditori dei beni pignoratipresso terzi “contenga una statuizione di condanna (al pagamento disomme o alla consegna di merce), essendo finalizzata «alla meracon la conseguenza che essa non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 8, lett.b) della Tariffa alle quali si applica l'imposta di registro in misuraproporzionale. La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato laquestione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza di assegnazione edunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8, lett. a) dellaTariffa….. Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che, costituendol'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso di provvedimenti plurimidell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria ed autonoma veste a fineimpositivo», con la conseguenza che «deve aversi riguardo al contenutodel solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazionesi tratta»….(Cass. n. 577/2025).Nemmeno è sostenibile che, applicando all’ordinanza di assegnazionel’imposta di registro in misura proporzionale, si violi il divieto della “doppiaimposizione”. A tal proposito, questa Corte ha evidenziato che “L’attoesecutivo non si configura come una mera riproduzione della sentenza,ma come un nuovo atto, autonomamente rilevante sotto il profilo giuridicoed economico, che manifesta una ulteriore capacità contributiva. Latassazione di tale atto si fonda, quindi, su un presupposto autonomo egiustificabile anche in relazione al principio di legalità tributaria (art. 23Cost.), oltre che di capacità contributiva (art. 53), poiché è prevista dauna norma di legge chiara e precisa…La disciplina non comporta dunqueNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026una duplicazione irragionevole dell’imposta, poiché ciascun atto (lasentenza e il successivo atto esecutivo) è idoneo a generare effetti propri,ulteriori rispetto al primo, tali da giustificare un autonomo prelievo fiscale.Tale ricostruzione è in linea anche con il principio di uguaglianza tributaria,poiché assicura un trattamento coerente di situazioni giuridichedifferenti…. La tassazione dell’atto esecutivo dopo quella della sentenzarappresenta l'applicazione coerente del principio di capacità contributiva,tenuto conto della distinta funzione giuridica ed economica che ciascun2. Con il secondo motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1 e 40, d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3, c.p.c., per avere la CdGT di II grado erroneamente affermato che il“credito assegnato alla società contribuente derivava, a monte, dallacessione di crediti relativi a prestazioni sanitarie fuori dal campo IVA e ciò,a maggior ragione, giustificava l’applicazione dell’imposta di registro inmisura fissa”, dovendosi, invece, considerare la “cessione dei creditioriginariamente effettuata un antefatto dell’ordinanza di assegnazionetassata e rispetto ad essa….del tutto neutra”, tant’è che l’ordinanza diassegnazione non contiene alcun riferimento all’origine/natura del creditoassegnato. In proposito la ricorrente richiama il consolidato orientamentodi questa Corte secondo cui, essendo l’imposta di registro un’impostad’atto, la tassazione non può che avvenire se non esclusivamente sullabase del contenuto dell’atto, senza poter fare riferimento ad elementiextratestuali o aliunde ricavati.Il motivo è fondato.Orbene, poichè oggetto della tassazione è l’ordinanza di assegnazione,che, nel caso dell’esecuzione presso terzi, trasferisce il credito neiconfronti del debitor debitoris (nel caso di specie, un istituto di credito, perquanto evincibile dall’ordinanza di assegnazione riprodotta nel ricorso), èNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell’imposta di registro, ilregime fiscale cui è sottoposto il credito azionato in sede esecutiva; ciò inragione della natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, affermataanche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2020. Pertanto, lacircostanza che il credito azionato derivi da prestazioni sanitarie in regimedi esenzione Iva non giustifica l’applicazione all’ordinanza di assegnazionedel disposto dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986, che prevede l’applicazionedell’imposta fissa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggettiall’imposta sul valore aggiunto, tra cui non rientra il credito verso il terzopignorato, trasferito con l’ordinanza di assegnazione. Il fatto che l’attotassato, operante detto trasferimento, sia distinto ed autonomo dall’attonegoziale di cessione dei crediti sanitari azionato dal creditore in sedeesecutiva esclude poi, come sopra già evidenziato, ogni possibileconfigurabilità di una doppia imposizione (sia dell’imposta di registro chedell’IVA).Tantomeno si ritiene ravvisabile tra l’ordinanza di assegnazione inquestione e la sentenza di condanna al pagamento di corrispettivi eprestazioni soggetti ad IVA, per la quale la nota II dell’art. 8 della TariffaParte Prima allegata al d.P.R. 131/1986 esclude l’imposta proporzionale diregistro, la medesima assimilabilità dal punto di vista funzionale,sostenuta invece dalla controricorrente, riconosciuta dalla CorteCostituzionale (sentenza n. 177/2017) tra la suddetta tipologia disentenza e la pronuncia che, definendo il giudizio di opposizione allo statopassivo del fallimento, accerti il credito derivante da operazioni soggetteall'imposta sul valore aggiunto, assimilabilità sulla scorta della quale laCorte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, laddove assoggettaall'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche lepronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo delfallimento accertando crediti derivanti da operazioni soggette all'impostaNumero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026sul valore aggiunto. Ai fini della suddetta equiparazione tra l’ordinanza diassegnazione in questione e la sentenza di condanna al pagamento dicorrispettivi e prestazioni soggetti ad IVA non è, invero, sufficiente il fattoche, come nel caso di sentenza di accertamento endofallimentare delcredito soggetto ad IVA, anche in caso di assegnazione traslativa delcredito nei confronti del terzo pignorato al creditore titolare di un creditosoggetto ad IVA non sia necessario munirsi di un ulteriore titolo esecutivoper agire coattivamente contro il terzo. E’ infatti evidente che l’ordinanzadi assegnazione, diversamente dalla sentenza con cui si accolgal’opposizione allo stato passivo accertando il credito soggetto ad Iva, nonviene emessa all’esito di un giudizio di cognizione ordinaria piena aventead oggetto l’accertamento del credito azionato ed ha natura di attoesecutivo, impugnabile con gli strumenti previsti per tale tipologia di atti,avente efficacia traslativa. Pertanto, pur non essendo necessario alcreditore procedente, in entrambi i casi, munirsi di un ulteriore titolo peragire nei confronti del terzo, non è sostenibile, perciò solo, che, nel casodell’ordinanza di assegnazione, sussista, come nella suddetta fattispeciedell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, un accertamentopieno del credito azionato, presupposto della declaratoria di illegittimitàcostituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 177/2017.La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’originario ricorso dellacontribuente.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura di cui al dispositivo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15,comma 2 sexies, del d.lgs. 546/92. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’iniziale ricorso della contribuente;Numero registro generale 10580/2024Numero sezionale 263/2026Numero di raccolta generale 9197/2026Data pubblicazione 11/04/2026condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado e delle spese del giudizio di secondo grado, che liquidarispettivamente in 4.000,00 euro ed in 5.000,00 euro per compensiprofessionali, nonché delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in4.500,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.1.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]