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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27282/2026

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i cassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chie-sto il rigetto del ricorso;sentiti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza, emessa in data 18 novembre 2025, la Corte di cassazione,Terza Sezione penale, a seguito di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 7 febbraio 2025,che, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cosenza, loaveva condannato alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 3 (capo 4) e 10(capi 5 e 6) d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha annullato senza rinvio la sentenzaimpugnata, limitatamente al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, perché estintoper prescrizione; ha annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diCatanzaro, la medesima pronuncia, relativamente al trattamento sanzionatorio peri residui reati di cui ai capi 5) e 6); ha dichiarato inammissibile, nel resto, il ricorso.2.

Avverso la sentenza di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tra-mite i difensori di fiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc.pen., articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al dispostodell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce l’errore percettivo in cui sarebbe incorsala Corte nel ritenere manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, rela-tivo all’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero, per violazionedell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., vigente ratione temporis, siccome il can-celliere ricevente non aveva indicato la persona che lo aveva presentato e la rela-tiva qualifica.Si lamenta che l’eccezione in oggetto era stata travisata dalla Corte territo-riale, che confondendo il profilo della paternità dell’atto, riguardante la legittima-zione soggettiva a proporre impugnazione (disciplinato dall’art. 591, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.) con quello delle formalità del deposito dell’atto (discipli-nato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), l’aveva respinta, ritenendoche dal frontespizio dell’atto si evincesse, in modo inequivocabile, che esso erastato presentato dal Pubblico ministero.

Si afferma che lo stesso errore è statoreiterato dalla Suprema Corte, che ha affermato che la Corte di appello ha accer-tato che l’atto è stato depositato direttamente dal Pubblico ministero, senza alcunelemento documentale a supporto di tale affermazione.2.2.

Con il secondo motivo si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsala Corte, per svista o per equivoco, omettendo di dichiarare estinto per intervenutaprescrizione il reato di occultamento delle scritture contabili.Si osserva che la Corte di cassazione, nel verificare il decorso del termine diprescrizione, ha ritenuto di aggiungere, al periodo di sospensione della prescri-zione, calcolato dalla Corte territoriale in complessivi giorni 325, un ulteriore pe-riodo di «140 giorni ovvero di 64 giorni o comunque di 60 giorni», conseguente alrinvio, disposto all’udienza del 24 febbraio 2020, all’udienza dell’8 giugno 2020,successivamente differita di ufficio, a causa delle sopraggiunte misure emergen-ziali per la pandemia da Covid 19, al 12 novembre 2020, con ordinanza che di-chiarava la sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020, comuni-cata alle parti e mai impugnata.

Nel contestare la correttezza sul piano giuridicodell’affermazione della Corte di legittimità, relativa alla possibilità di computarenella sospensione anche il periodo successivo all’11 maggio 2020, in contrasto conquanto stabilito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020) e dalla CorteCostituzionale (sentenza n. 140 del 2021), si afferma che il ragionamento dellaCorte è stato condizionato dall’erroneo presupposto che all’udienza del 24 febbraio2020 il difensore avesse rappresentato un impedimento a comparire all’udienza«già calendarizzata del 13 marzo 2020», mentre, come risulta dal relativo verbale,si trattava semplicemente di un’udienza alla quale il «giudice avrebbe potuto rin-viare il processo», sicché non vi era alcuna udienza calendarizzata, né richiesta dirinvio per legittimo impedimento.Si rileva che l’errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato ladecisione adottata, in quanto l’ha indotta a ritenere sussistente un ulteriore pe-riodo di sospensione della prescrizione.3.

In data 16 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.4.

In data 19 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi ag-giunti, con cui ha ulteriormente argomentato sulle doglianze già proposte, chie-dendo l’accoglimento del ricorso.5.

In data 30 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria,con cui, reiterando le proprie censure, anche in replica alle conclusioni del P.G.,ha insistito per l’accoglimento del ricorso.6.

All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.2.

Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fattoche legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.

Si tratta diuna nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni.

Si è affermato che talevizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco incui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stessoe connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziatodall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de-cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez.

U, n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez.

U, n. 37505 del14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile,Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019,Lampada, Rv. 276925 – 01; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443 -01).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ognipossibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi odi giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in-terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anchese dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli erroripercettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere− anche se risoltisi in travisamento del fatto − soltanto nelle forme e nei limitidelle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può es-sere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risul-tando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, attesoche l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto,censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere inuna inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giu-dizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere deci-sivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno opiù motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera epropria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percet-tivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ov-verossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura delmotivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto diderivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibil-mente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazionedel motivo; g) il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., se-condo cui «nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enun-ziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente dipresupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non ana-liticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente rite-nuto non rilevante.3.

Giova ricordare, a questo punto, per chiarezza espositiva, i punti salientidella vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questaCorte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato.La vicenda riguarda un procedimento penale che vedeva imputato l’attualericorrente di plurime violazioni degli artt. 3 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

Assolto inprimo grado, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico ministero di Co-senza, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 7 febbraio2025, condannava l’imputato per i reati di cui agli artt. 3 (capo 4) e 10 d.lg.s. n.74 del 2000 (capi 5 e 6).Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazionededucendo, per quel che qui rileva, tra le altre doglianze, violazione di legge evizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di inammissibilitàdell’appello proposto dal Pubblico ministero (secondo motivo).

Alla pubblicaudienza, svolta con trattazione orale, la difesa del ricorrente chiedeva, altresì, di-chiararsi la prescrizione dei reati di cui ai capi 5) e 6), maturata nelle more delricorso, alla data del 12 novembre 2025.3.1.

Nel ritenere manifestamente infondato il secondo motivo, la Corte dilegittimità ha in premessa ribadito il principio (pag. 3), richiamando numerosi pre-cedenti in materia (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 01;Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 – 01; Sez. 5, n. 8904 del19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 – 01), secondo cui l’inammissibilità dell’impugna-zione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 cod. proc. pen. sus-siste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’attodal soggetto titolare del relativo diritto, ricordando che a norma dell’art. 581,comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportatedal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’atto di appello del Pubblico ministero puòessere presentato anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio dellaProcura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega,né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nomina-tivo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di veri-fica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materialenell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricon-dotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.La Corte ha anche rimarcato come non fosse in contrasto con tali principi ilcaso trattato da Sez. 1, n. 3820 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Errico, Rv. 272424-01 (precedente richiamato dal ricorrente), riguardante un’ipotesi in cui non si de-sumeva dall’atto né il nome del procuratore appellante né della persona che avevacurato il deposito dell’impugnazione.La sentenza impugnata ha, infine, evidenziato che la Corte territoriale avevaritenuto accertato, dal momento che l’assistente giudiziario si era limitato ad ap-porre solo il timbro con la data di ricezione, che l’impugnazione fosse stata depo-sitata dallo stesso Pubblico ministero che aveva redatto e sottoscritto l’atto e chetale interpretazione non era stata oggetto di specifica confutazione da parte delricorrente.3.2.

La questione relativa al decorso dei termini di prescrizione dei reati dicui all’art. 10 d.lgs. contestati ai capi 5) e 6) è stata affrontata dalla Corte allapag. 5.La sentenza impugnata ha, innanzitutto, precisato che essendo stata accer-tata la fattispecie dell’occultamento, e non quella della distruzione delle scritturecontabili, di natura permanente, la decorrenza della prescrizione era da indivi-duarsi dal giorno 22 dicembre 2014, secondo la contestazione, con conseguentescadenza del termine massimo (pari a 10 anni), tenuto conto del periodo di so-spensione (pari a 465 giorni) al 1 aprile 2026, successiva alla deliberazione dellasentenza di legittimità.Nell’individuare il periodo di sospensione la Corte di legittimità ha ritenutodi aggiungere al periodo già individuato dalla Corte di appello, pari a 325 giorni,un ulteriore periodo di 140 giorni, comprensivo del rinvio effettuato all’udienza del24 febbraio 2020 all’udienza dell’8 giugno 2020 (avendo il giudice dato atto di nonaver rinviato al 13 marzo 2020 in quanto il difensore aveva rappresentato perquella data un impedimento a comparire) e del successivo differimento di ufficio(per l’emergenza sanitaria da Covid 19) all’udienza del 12 novembre 2020, conordinanza, contenente anche la declaratoria di sospensione della prescrizione, no-tificata alle parti e mai impugnata dal ricorrente.La Corte ha quindi osservato che anche a voler considerare, secondo le indi-cazioni di Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 – 02, solo il periododi sospensione di 64 giorni, per le udienze ricadenti nel periodo di sospensione dal9 marzo all’11 maggio 2020, o addirittura solo di 60 giorni, per il rinvio per legit-timo impedimento rappresentato dal difensore all’udienza del 24 febbraio 2020, avalere dal 13 marzo all’8 giugno (data dell’originario rinvio prima del differimentodi ufficio), la prescrizione sarebbe maturata il 15 o l’11 gennaio 2026, e quindi indata successiva alla deliberazione della sentenza di legittimità.4.

Ciò precisato, il primo motivo risulta manifestamente infondato.La Corte di legittimità ha diffusamente spiegato, all’esito di una valutazioneimmune dal denunciato errore percettivo, − non sindacabile, quindi, con il rimedioesperito −, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le censure formulatedal ricorrente in ordine all’ammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico mini-stero, in quanto in contrasto con un consolidato orientamento ermeneutico dellenorme di cui si invocava la violazione e prive di adeguato confronto con le ragioniposte, sul punto, alla base della decisione impugnata.5.

Il secondo motivo è infondato.Al netto del riferimento anche al periodo di sospensione successivo all’11marzo 2020, che però la stessa sentenza impugnata ha escluso nella parte finaledel proprio ragionamento, è evidente che la Corte non è incorsa in alcuna svista oequivoco in ordine al calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, e che,al contrario, esso è frutto di un articolato apprezzamento valutativo degli elementidocumentali, che, seppure in ipotesi erroneo, non può essere emendato con ilrimedio esperito.Giova ribadire, al riguardo, il consolidato principio di questa Corte, secondocui «L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di cas-sazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., a con-dizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un meroerrore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazioneoperata da quest'ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio,sia pure errato, implicante il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (Sez.4, n. 35026 del 11/09/2025, Gerri, Rv. 288744 – 01).6.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i cassazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chie-sto il rigetto del ricorso;sentiti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 18 novembre 2025, la Corte di cassazione,Terza Sezione penale, a seguito di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 7 febbraio 2025,che, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cosenza, loaveva condannato alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 3 (capo 4) e 10(capi 5 e 6) d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha annullato senza rinvio la sentenzaimpugnata, limitatamente al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, perché estintoper prescrizione; ha annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diCatanzaro, la medesima pronuncia, relativamente al trattamento sanzionatorio peri residui reati di cui ai capi 5) e 6); ha dichiarato inammissibile, nel resto, il ricorso.2. Avverso la sentenza di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tra-mite i difensori di fiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc.pen., articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al dispostodell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce l’errore percettivo in cui sarebbe incorsala Corte nel ritenere manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, rela-tivo all’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico ministero, per violazionedell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., vigente ratione temporis, siccome il can-celliere ricevente non aveva indicato la persona che lo aveva presentato e la rela-tiva qualifica.Si lamenta che l’eccezione in oggetto era stata travisata dalla Corte territo-riale, che confondendo il profilo della paternità dell’atto, riguardante la legittima-zione soggettiva a proporre impugnazione (disciplinato dall’art. 591, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.) con quello delle formalità del deposito dell’atto (discipli-nato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), l’aveva respinta, ritenendoche dal frontespizio dell’atto si evincesse, in modo inequivocabile, che esso erastato presentato dal Pubblico ministero. Si afferma che lo stesso errore è statoreiterato dalla Suprema Corte, che ha affermato che la Corte di appello ha accer-tato che l’atto è stato depositato direttamente dal Pubblico ministero, senza alcunelemento documentale a supporto di tale affermazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsala Corte, per svista o per equivoco, omettendo di dichiarare estinto per intervenutaprescrizione il reato di occultamento delle scritture contabili.Si osserva che la Corte di cassazione, nel verificare il decorso del termine diprescrizione, ha ritenuto di aggiungere, al periodo di sospensione della prescri-zione, calcolato dalla Corte territoriale in complessivi giorni 325, un ulteriore pe-riodo di «140 giorni ovvero di 64 giorni o comunque di 60 giorni», conseguente alrinvio, disposto all’udienza del 24 febbraio 2020, all’udienza dell’8 giugno 2020,successivamente differita di ufficio, a causa delle sopraggiunte misure emergen-ziali per la pandemia da Covid 19, al 12 novembre 2020, con ordinanza che di-chiarava la sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020, comuni-cata alle parti e mai impugnata. Nel contestare la correttezza sul piano giuridicodell’affermazione della Corte di legittimità, relativa alla possibilità di computarenella sospensione anche il periodo successivo all’11 maggio 2020, in contrasto conquanto stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020) e dalla CorteCostituzionale (sentenza n. 140 del 2021), si afferma che il ragionamento dellaCorte è stato condizionato dall’erroneo presupposto che all’udienza del 24 febbraio2020 il difensore avesse rappresentato un impedimento a comparire all’udienza«già calendarizzata del 13 marzo 2020», mentre, come risulta dal relativo verbale,si trattava semplicemente di un’udienza alla quale il «giudice avrebbe potuto rin-viare il processo», sicché non vi era alcuna udienza calendarizzata, né richiesta dirinvio per legittimo impedimento.Si rileva che l’errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato ladecisione adottata, in quanto l’ha indotta a ritenere sussistente un ulteriore pe-riodo di sospensione della prescrizione.3. In data 16 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.4. In data 19 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi ag-giunti, con cui ha ulteriormente argomentato sulle doglianze già proposte, chie-dendo l’accoglimento del ricorso.5. In data 30 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria,con cui, reiterando le proprie censure, anche in replica alle conclusioni del P.G.,ha insistito per l’accoglimento del ricorso.6. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fattoche legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta diuna nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che talevizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco incui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stessoe connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziatodall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de-cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile,Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019,Lampada, Rv. 276925 – 01; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443 -01).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ognipossibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi odi giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in-terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anchese dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli erroripercettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere− anche se risoltisi in travisamento del fatto − soltanto nelle forme e nei limitidelle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può es-sere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risul-tando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, attesoche l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto,censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere inuna inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giu-dizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere deci-sivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno opiù motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera epropria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percet-tivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ov-verossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura delmotivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto diderivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibil-mente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazionedel motivo; g) il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., se-condo cui «nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enun-ziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente dipresupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non ana-liticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente rite-nuto non rilevante.3. Giova ricordare, a questo punto, per chiarezza espositiva, i punti salientidella vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questaCorte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato.La vicenda riguarda un procedimento penale che vedeva imputato l’attualericorrente di plurime violazioni degli artt. 3 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Assolto inprimo grado, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico ministero di Co-senza, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 7 febbraio2025, condannava l’imputato per i reati di cui agli artt. 3 (capo 4) e 10 d.lg.s. n.74 del 2000 (capi 5 e 6).Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazionededucendo, per quel che qui rileva, tra le altre doglianze, violazione di legge evizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di inammissibilitàdell’appello proposto dal Pubblico ministero (secondo motivo). Alla pubblicaudienza, svolta con trattazione orale, la difesa del ricorrente chiedeva, altresì, di-chiararsi la prescrizione dei reati di cui ai capi 5) e 6), maturata nelle more delricorso, alla data del 12 novembre 2025.3.1. Nel ritenere manifestamente infondato il secondo motivo, la Corte dilegittimità ha in premessa ribadito il principio (pag. 3), richiamando numerosi pre-cedenti in materia (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 01;Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 – 01; Sez. 5, n. 8904 del19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 – 01), secondo cui l’inammissibilità dell’impugna-zione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 cod. proc. pen. sus-siste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’attodal soggetto titolare del relativo diritto, ricordando che a norma dell’art. 581,comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportatedal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’atto di appello del Pubblico ministero puòessere presentato anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio dellaProcura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega,né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nomina-tivo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di veri-fica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materialenell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricon-dotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.La Corte ha anche rimarcato come non fosse in contrasto con tali principi ilcaso trattato da Sez. 1, n. 3820 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Errico, Rv. 272424-01 (precedente richiamato dal ricorrente), riguardante un’ipotesi in cui non si de-sumeva dall’atto né il nome del procuratore appellante né della persona che avevacurato il deposito dell’impugnazione.La sentenza impugnata ha, infine, evidenziato che la Corte territoriale avevaritenuto accertato, dal momento che l’assistente giudiziario si era limitato ad ap-porre solo il timbro con la data di ricezione, che l’impugnazione fosse stata depo-sitata dallo stesso Pubblico ministero che aveva redatto e sottoscritto l’atto e chetale interpretazione non era stata oggetto di specifica confutazione da parte delricorrente.3.2. La questione relativa al decorso dei termini di prescrizione dei reati dicui all’art. 10 d.lgs. contestati ai capi 5) e 6) è stata affrontata dalla Corte allapag. 5.La sentenza impugnata ha, innanzitutto, precisato che essendo stata accer-tata la fattispecie dell’occultamento, e non quella della distruzione delle scritturecontabili, di natura permanente, la decorrenza della prescrizione era da indivi-duarsi dal giorno 22 dicembre 2014, secondo la contestazione, con conseguentescadenza del termine massimo (pari a 10 anni), tenuto conto del periodo di so-spensione (pari a 465 giorni) al 1 aprile 2026, successiva alla deliberazione dellasentenza di legittimità.Nell’individuare il periodo di sospensione la Corte di legittimità ha ritenutodi aggiungere al periodo già individuato dalla Corte di appello, pari a 325 giorni,un ulteriore periodo di 140 giorni, comprensivo del rinvio effettuato all’udienza del24 febbraio 2020 all’udienza dell’8 giugno 2020 (avendo il giudice dato atto di nonaver rinviato al 13 marzo 2020 in quanto il difensore aveva rappresentato perquella data un impedimento a comparire) e del successivo differimento di ufficio(per l’emergenza sanitaria da Covid 19) all’udienza del 12 novembre 2020, conordinanza, contenente anche la declaratoria di sospensione della prescrizione, no-tificata alle parti e mai impugnata dal ricorrente.La Corte ha quindi osservato che anche a voler considerare, secondo le indi-cazioni di Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 – 02, solo il periododi sospensione di 64 giorni, per le udienze ricadenti nel periodo di sospensione dal9 marzo all’11 maggio 2020, o addirittura solo di 60 giorni, per il rinvio per legit-timo impedimento rappresentato dal difensore all’udienza del 24 febbraio 2020, avalere dal 13 marzo all’8 giugno (data dell’originario rinvio prima del differimentodi ufficio), la prescrizione sarebbe maturata il 15 o l’11 gennaio 2026, e quindi indata successiva alla deliberazione della sentenza di legittimità.4. Ciò precisato, il primo motivo risulta manifestamente infondato.La Corte di legittimità ha diffusamente spiegato, all’esito di una valutazioneimmune dal denunciato errore percettivo, − non sindacabile, quindi, con il rimedioesperito −, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le censure formulatedal ricorrente in ordine all’ammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico mini-stero, in quanto in contrasto con un consolidato orientamento ermeneutico dellenorme di cui si invocava la violazione e prive di adeguato confronto con le ragioniposte, sul punto, alla base della decisione impugnata.5. Il secondo motivo è infondato.Al netto del riferimento anche al periodo di sospensione successivo all’11marzo 2020, che però la stessa sentenza impugnata ha escluso nella parte finaledel proprio ragionamento, è evidente che la Corte non è incorsa in alcuna svista oequivoco in ordine al calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, e che,al contrario, esso è frutto di un articolato apprezzamento valutativo degli elementidocumentali, che, seppure in ipotesi erroneo, non può essere emendato con ilrimedio esperito.Giova ribadire, al riguardo, il consolidato principio di questa Corte, secondocui «L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di cas-sazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., a con-dizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un meroerrore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazioneoperata da quest'ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio,sia pure errato, implicante il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (Sez.4, n. 35026 del 11/09/2025, Gerri, Rv. 288744 – 01).6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris