CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02092/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della difesa, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che ex art. 309 cod. proc. pen. ha rigettato il gravame cautelare avverso l'ordinanza disposta dal Giudice delle indagini preliminari di Firenze che aveva emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari (poi aggravata ex art. 276 cod. proc. pen.) in merito al delitto di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. Secondo la contestazione provvisoria [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima agenzia di investigazioni, avrebbe corrotto con la dazione di tre bottiglie di vino del valore commerciale di euro 1.886,62, [OSCURATO:PERSONA] che, abusando delle funzioni di tenente colonnello, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Prato, procacciava clienti, dava notizie coperte da segreto e declinava la propria attività al servizio del Moretti e dei clienti di costui. Fatto commesso in Prato, il 14 dicembre 2023. 2. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 12 comma 1, 16 e 51, comma 3-bis e 3-quinques, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In via preliminare, sulla base di quanto comunicato alla Cancelleria di questa Corte, emerge che il 10 ottobre 2024 la misura cautelare nei confronti del ricorrente è stata sostituita dal Giudice delle indagini preliminari di Firenze con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che il 21 ottobre successivo la misura residua è stata revocata dal medesimo Giudice, circostanza che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916) fa venir meno l'interesse all'impugnazione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r