CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 29180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA], con lequali si insite nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 24/02/2026 il Tribunale per i minorenni di Veneziaha confermato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunaleper i minorenni di Venezia, con la quale è stata applicata all’indagato ricorrentela misura cautelare della permanenza in casa per il reato di rapina aggravata inconcorso, commesso il 05/02/2026.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione dilegge ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazioneall'art. 273, commi 1 e 2, cod. proc. pen con riferimento alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.In particolare, assume la difesa che l’unico elemento posto a base dellaritenuta sussistenza della gravità del quadro indiziario è rappresentato dalledichiarazioni contenute nella denuncia-querela sporta dalla madre del minorepersona offesa, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, omettendo di valutare gli elementicontrari emersi nel corso dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, il quale hafornito una versione alternativa dell'antefatto, tale da potere scalfire il quadroindiziario; il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato leragioni per le quali non ha trovato accoglimento la ricostruzione alternativa dellavicenda fornita dall’indagato, in base alla quale il reato di rapina impropria,contestato nell’imputazione provvisoria, avrebbe potuto essere derubricato neldelitto di cui all'art. 393 cod. pen., atteso che, come dichiarato in sede diinterrogatorio di garanzia, l’indagato avrebbe ritenuto di agire in forza di unapretesa legittima per un credito da lui vantato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,con motivazione logica, non apparente e giuridicamente corretta, hapuntualmente analizzato la versione fornita dall’indagato, spiegando come lastessa appaia infondata e inverosimile laddove, senza contestare il fatto nellasua materialità, viene genericamente sostenuto di avere agito per recuperare unpregresso prestito di denaro fatto alla persona offesa, pur conosciuta solo divista e a semplice richiesta di questa (p. 2 ordinanza impugnata). I giudici dellacautela, pertanto, hanno coerentemente ritenuto configurabile a carico delricorrente il reato di rapina impropria aggravata in concorso e non già quello diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, in base ad una logica ricostruzione infatto, non censurabile nella presente sede di legittimità, in quanto fondata sullavalutazione della piena credibilità delle dichiarazioni della persona offesa,riscontrate anche da quelle conformi dell’amico in sua compagnia al momento delfatto (pp. 1 e 2 ordinanza impugnata).3. Per dovere di completezza occorre solo ricordare che le Sezioni Unite diquesta Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ailimiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicae ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie»(Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in motivazione, la S.C.,premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo diimpugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanzacautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo,ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Taleorientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez.4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che«l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delleesigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazionesoltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato»; cosa che non ricorre nel caso di specie, in cui lecensure difensive, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una sommaa favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso proposto nell'interessedi soggetto minorenne e trovando, pertanto, applicazione la disciplina delladispensa dalle spese processuali, positivamente stabilita dall'art. 29 d.lgs. n. 272del 2009 in relazione alle sentenze di condanna.5. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va dispostol'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.