CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 30.10.2023 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 479-ter cod. Pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 546, lett. e) cod. proc. pen. e 497-ter cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (avendo la sentenza impugnata già argomentato rispetto alle circostanze evidenziate in ricorso, cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata che evidenziano come ciò che rilevi sia la detenzione di segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri e il non essere appartenente all'Arma); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il