CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08194/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Milano n.998/2025 depositata il05/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18909/2025Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 8194/2026Data pubblicazione 02/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Luca Varrone